Sentenza del 11/01/2019 n. 414 - Comm. Trib. Prov. Catania
ACCERTAMENTO INDUTTIVO IVA - CONTABILITA' INATTENDIBILE ANCHE SE FORMALMENTE REGOLARE - AMMISSIBILITA' - SUSSISTE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso al metodo induttivo è stato ritenuto ammissibile anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, qualora l'Amministrazione dimostri che essa non è sostanzialmente attendibile mediante presunzioni gravi, precise e concordanti. Dal testo fornito non emerge il dispositivo completo né l'esito formale del ricorso, ma il principio enunciato è favorevole alla legittimità dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità dell'accertamento IVA effettuato con metodo induttivo ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonostante la contabilità del contribuente fosse formalmente regolare. La questione centrale è se la mera regolarità formale delle scritture contabili impedisca l'accertamento induttivo. La sentenza afferma che ciò non è sufficiente quando elementi presuntivi contrari, anche semplici, purché gravi, precisi e concordanti, rendano inattendibile la contabilità.
Norme richiamate
Art. 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Il ricorso al metodo induttivo è consentito e ammissibile anche in presenza di contabilità formalmente regolare quando l'attendibilità della stessa risulti inficiata da presunzioni contrarie, anche semplici, purché gravi, precise e concordanti.
La regolarità formale della contabilità non impedisce l'accertamento induttivo se altri elementi probatori ne dimostrano l'inattendibilità sostanziale. Le presunzioni utilizzate devono però possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Massime di principio
- La contabilità formalmente corretta non costituisce una protezione assoluta contro l'accertamento induttivo: occorre che sia anche sostanzialmente attendibile.
- L'Amministrazione finanziaria può contestare i dati contabili sulla base di presunzioni semplici, ma deve fornire elementi gravi, precisi e concordanti.
- In una situazione analoga, il contribuente deve dimostrare non solo la regolare tenuta delle scritture, ma anche la coerenza e attendibilità economica dei dati registrati.
- L'accertamento induttivo non può fondarsi su sospetti generici o su un'unica circostanza equivoca; gli indizi devono essere concreti, convergenti e adeguatamente motivati.
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