Sentenza del 11/01/2019 n. 96 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Studi di settore- obbligo del contraddittorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità di un accertamento tributario standardizzato fondato sul solo scostamento tra il reddito dichiarato e quello risultante dagli studi di settore. Il principio affermato è che tale scostamento non costituisce automaticamente una presunzione grave, precisa e concordante: l'Amministrazione deve instaurare obbligatoriamente il contraddittorio con il contribuente, consentendogli di dimostrare l'inapplicabilità degli standard o la particolare situazione economica dell'impresa nel periodo considerato.
La decisione
L'accertamento è nullo se emesso senza il preventivo contraddittorio obbligatorio. L'Ufficio deve inoltre motivare l'atto spiegando perché non ha accolto le osservazioni del contribuente. Tuttavia, il contribuente può impugnare l'accertamento anche se il contraddittorio si è svolto e può, in giudizio, fornire prove e difese ulteriori rispetto a quelle eventualmente formulate nella fase amministrativa. Il giudice deve valutare autonomamente sia la concreta applicabilità degli studi di settore, che deve essere dimostrata dall'Amministrazione, sia la controprova del contribuente, anche se quest'ultimo non aveva risposto all'invito al contraddittorio.
Norme richiamate
Disciplina degli studi di settore e dell'accertamento tributario standardizzato
La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici.
Gli studi di settore non determinano automaticamente la maggiore capacità contributiva: il loro valore probatorio deriva dal confronto concreto con il contribuente e dalle circostanze specifiche dell'attività.
Principio del contraddittorio endoprocedimentale
Il contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità dell'accertamento.
Prima di emettere l'accertamento, l'Amministrazione deve consentire al contribuente di fornire chiarimenti e giustificazioni. L'omissione del contraddittorio comporta l'invalidità dell'atto.
Regole sull'onere della prova nell'accertamento basato sugli studi di settore
L'Amministrazione deve dimostrare l'applicabilità degli standard al caso concreto; il contribuente deve provare le condizioni che rendono inapplicabili gli studi o le peculiarità della propria attività nel periodo contestato.
Massime di principio
- Lo scostamento dagli studi di settore, considerato isolatamente, non basta a fondare automaticamente un accertamento: occorre un confronto con la situazione concreta dell'impresa.
- Il contraddittorio preventivo è essenziale; la sua omissione può comportare la nullità dell'accertamento.
- L'atto impositivo deve spiegare puntualmente perché le osservazioni del contribuente sono state respinte.
- In giudizio il contribuente può presentare prove e argomentazioni nuove, anche se non ha partecipato o non ha risposto al contraddittorio amministrativo.
- Il giudice deve verificare autonomamente sia la corretta applicabilità degli studi di settore sia la fondatezza delle giustificazioni del contribuente.
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