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Sentenza

Sentenza del 11/01/2019 n. 6 - Corte Costituzionale

Finanza pubblica- Contabilità dello stato e degli enti pubblici - Riconoscimento, nell'anno 2019, di un contributo di 15 milioni di euro alla Regione Sardegna per ritardo nello sviluppo economico dovuto all'insularita' - Successiva introduzione dell'art. 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Contrasto con il pregresso accordo di finanza pubblica - Sovraordinazione della legge - Esclusione - Illegittimità costituzionale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La Sardegna ha impugnato l'art. 1, comma 851, della legge n. 205 del 2017, che prevedeva soltanto un contributo statale di 15 milioni di euro per il 2019, nelle more della definizione dei rapporti finanziari complessivi tra Stato e Regione. La Regione ha sostenuto che la somma fosse manifestamente inadeguata rispetto alle proprie esigenze finanziarie, agli oneri e agli accantonamenti imposti dallo Stato, al ritardo nello sviluppo economico connesso all'insularità e al trattamento più favorevole riservato ad altre autonomie speciali. Ha inoltre denunciato che la norma, rinviando di fatto la ridefinizione dei rapporti finanziari, impedisse una reale negoziazione e violasse l'autonomia finanziaria regionale, il principio di leale collaborazione, la ragionevolezza e il rispetto delle precedenti sentenze della Corte costituzionale.

La decisione

La Corte costituzionale ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 851, della legge n. 205 del 2017 nella parte in cui, per il triennio 2018-2020 e nelle more della definizione dell'accordo di finanza pubblica, non riconosceva alla Sardegna adeguate risorse per consentire una fisiologica programmazione finanziaria. La Corte ha ritenuto irragionevole e sproporzionato il contributo di soli 15 milioni di euro per un unico esercizio, anche perché la norma non garantiva un effettivo margine di negoziazione né teneva adeguatamente conto dell'insularità, delle funzioni regionali, dei contributi già richiesti e della necessità di attuare la sentenza n. 77 del 2015. Ha quindi imposto una rimodulazione dei flussi finanziari secondo criteri di proporzionalità, tempestività, trasparenza e leale collaborazione, lasciando ferma la possibilità di concludere un accordo tra Stato e Regione.

Norme richiamate

  • Articoli 3, 5, 81, 97, 116, 117 e 136 della Costituzione

    "Il principio di ragionevolezza", "il principio di leale collaborazione" e l'esigenza di equilibrio della finanza pubblica

    La Corte ha ritenuto che la legge statale debba essere ragionevole e proporzionata, garantire la leale collaborazione con le autonomie speciali e preservare un equilibrio tra il concorso alla finanza pubblica e il finanziamento adeguato delle funzioni regionali. Il rispetto dell'equilibrio complessivo dei conti non consente di comprimere irragionevolmente l'autonomia finanziaria di una singola Regione.

  • Articoli 7 e 8 dello Statuto speciale per la Sardegna

    "Autonomia finanziaria e contabile" e disciplina delle compartecipazioni alle entrate erariali

    Le norme statutarie tutelano l'autonomia finanziaria regionale e impongono che le entrate spettanti alla Sardegna e gli oneri derivanti dalle funzioni attribuite siano considerati complessivamente nella regolazione dei rapporti finanziari con lo Stato.

  • Articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

    "Nell'anno 2019 ... è riconosciuto alla Regione Sardegna un contributo pari a 15 milioni di euro"

    La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non assicurava, per il triennio 2018-2020, risorse adeguate alla programmazione regionale nelle more dell'accordo di finanza pubblica.

  • Articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42

    "Svantaggi strutturali permanenti, costi dell'insularità e livelli di reddito pro capite"

    La revisione dei rapporti finanziari con le autonomie speciali deve considerare le funzioni effettivamente esercitate, i relativi oneri, la dimensione della finanza regionale, gli svantaggi strutturali, i costi dell'insularità, il reddito pro capite e il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2015

    "L'accantonamento ha natura intrinsecamente provvisoria"

    Gli accantonamenti sulle compartecipazioni regionali sono strumenti temporanei e non possono consolidarsi indefinitamente, altrimenti si trasformerebbero sostanzialmente in un'appropriazione statale.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 154 del 2017

    "Richiede un confronto autentico" e "un preciso dovere di collaborazione e di discussione"

    Il metodo pattizio nei rapporti finanziari con le autonomie speciali è un vincolo di metodo: le parti devono negoziare in modo effettivo, tempestivo e orientato a conciliare autonomia finanziaria e obiettivi di finanza pubblica.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 19 del 2015

    "Effettivo margine di negoziabilità"

    Anche quando lo Stato adotta misure finanziarie provvisorie o unilaterali, deve lasciare alle autonomie speciali uno spazio reale e non meramente formale per la successiva definizione consensuale dei rapporti finanziari.

  • Articolo 1, commi 836-838 e 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

    "La nuova compartecipazione della Regione autonoma Sardegna al gettito dei tributi erariali"

    La riforma del sistema finanziario sardo ha ampliato le compartecipazioni regionali e trasferito alla Regione il finanziamento di funzioni rilevanti; tali entrate e funzioni devono essere valutate congiuntamente nel determinare l'equilibrio finanziario regionale.

  • Articolo 42, commi 9-12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164

    "A decorrere dal 2015 la Regione Sardegna consegue il pareggio di bilancio"

    La disciplina ha recepito alcuni contenuti dell'accordo finanziario del 2014 tra Stato e Sardegna, confermando la rilevanza degli accordi nella regolazione degli obiettivi di finanza regionale.

Massime di principio

  • Nei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali, una misura apparentemente favorevole può essere impugnata se, per la sua esiguità o per la sua struttura temporale, ostacola la programmazione regionale e rinvia indebitamente la definizione complessiva dei rapporti finanziari.
  • Il principio di leale collaborazione richiede un negoziato effettivo, tempestivo e concreto: non è sufficiente un confronto meramente formale o una previsione legislativa che renda impossibile qualsiasi trattativa significativa.
  • Le riduzioni, gli accantonamenti e i contributi imposti alle Regioni devono essere temporanei, proporzionati e rivalutati in relazione alla specifica situazione finanziaria e alle funzioni esercitate; non possono essere prorogati o consolidati automaticamente.
  • Nel valutare l'adeguatezza delle risorse devono essere considerati unitariamente entrate, spese, funzioni, oneri, capacità fiscale, svantaggi strutturali e costi dell'insularità, evitando valutazioni isolate di singole poste di bilancio.
  • L'equilibrio complessivo della finanza pubblica non prevale in modo assoluto sull'equilibrio del singolo ente: lo Stato deve coordinare gli obiettivi macroeconomici con la necessità di garantire il finanziamento delle funzioni regionali.
  • Quando una precedente sentenza costituzionale impone di rivedere un meccanismo finanziario, il legislatore deve intervenire tempestivamente, normalmente attraverso la prima manovra utile, e non può rinviare indefinitamente l'attuazione per ragioni generiche di finanza pubblica.
  • La quantificazione delle risorse deve essere trasparente, intelligibile e fondata su criteri verificabili; nei rapporti tra enti pubblici, crediti e debiti devono risultare rappresentati nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico e tempestivo.

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