Sentenza del 23/02/2017 n. 752 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRAP - libero professionista - medico - strumenti di diagnosi costosi e complessi - autonoma organizzazione - non sussiste - imposta - non è dovuta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata esclusa: la disponibilità di apparecchiature diagnostiche, indipendentemente dal loro valore o dalle loro caratteristiche, non è sufficiente da sola a integrare il presupposto dell'autonoma organizzazione richiesto per l'applicazione dell'IRAP. Pertanto, l'imposta non è dovuta in assenza di ulteriori elementi organizzativi qualificanti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento a IRAP, sostenendo che la mera disponibilità di strumenti diagnostici, anche se costosi e tecnologicamente complessi, non dimostrasse l'esistenza di un'autonoma organizzazione. Tali strumenti, infatti, sono considerati attrezzature normalmente connesse, o comunque necessarie, all'esercizio dell'attività medica e alla tutela della salute pubblica.
Norme richiamate
IRAP e presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP è dovuta dal professionista solo quando l'attività sia autonomamente organizzata, secondo una valutazione complessiva dei mezzi e delle risorse impiegati. La mera disponibilità di strumenti diagnostici, anche complessi e costosi, non è sufficiente a dimostrare tale requisito.
Cassazione, sentenza n. 18108/2013
Gli strumenti diagnostici utilizzati dal medico rientrano nelle attrezzature usuali, o comunque connaturate, all'esercizio della professione e non configurano, da soli, un'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
Cassazione, sentenza n. 13048/2012
Il valore elevato o la complessità tecnica delle apparecchiature mediche non determinano automaticamente l'assoggettamento a IRAP.
Massime di principio
- Per i liberi professionisti, l'IRAP non deriva automaticamente dal possesso di beni strumentali costosi: occorre verificare se esista una struttura organizzativa autonoma, ulteriore rispetto agli strumenti normalmente necessari per svolgere l'attività.
- Nel caso dei medici, anche apparecchiature diagnostiche sofisticate possono essere considerate strumenti ordinari della professione e, da sole, non provano l'esistenza dell'autonoma organizzazione.
- La valutazione deve essere complessiva e considerare anche personale dipendente o collaboratori, spese, locali e altri fattori organizzativi; la sola entità dell'investimento in strumenti professionali non è decisiva.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe dimostrare che i beni utilizzati sono funzionali e normalmente necessari all'attività e che non esiste un'organizzazione autonoma eccedente il minimo indispensabile.
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