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Circolare

Circolare numero 172 del 10-10-2000

Le somme corrisposte a titolo di indennizzo ai sensi della legge 210/1992 non costituiscono reddito ai fini dell'applicazione delle norme che disciplinano l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare e degli assegni familiari.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che l’indennizzo statale previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati ha natura risarcitoria. Di conseguenza non è soggetto a ritenute né assistenziali né fiscali e non deve essere considerato reddito ai fini della disciplina dei trattamenti di famiglia, né per la verifica della vivenza a carico né per il calcolo del reddito familiare annuo rilevante per assegni familiari e assegno per il nucleo familiare.

Indennizzo ex legge n. 210/1992 e sua esclusione dal reddito ai fini dei trattamenti di famiglia

Indennizzo legge n. 210/1992 e trattamenti di famiglia

La circolare interviene per risolvere il dubbio posto da alcune sedi periferiche circa la rilevanza reddituale dell’indennizzo statale previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuto ai soggetti danneggiati da complicanze irreversibili derivanti da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Il chiarimento è rilevante per la corretta applicazione della disciplina degli assegni e dei trattamenti di famiglia.

Natura dell’indennizzo

Viene richiamato il precedente orientamento del Ministero della Sanità, secondo cui tale indennizzo ha natura risarcitoria. In coerenza con questa qualificazione, il Ministero delle Finanze ha precisato che le somme corrisposte non sono soggette ad alcuna ritenuta, né di tipo assistenziale né di tipo fiscale.

Esclusione dal reddito ai fini dei trattamenti di famiglia

Sulla base della natura risarcitoria, le somme percepite a titolo di indennizzo non costituiscono reddito ai fini dell’applicazione delle norme che disciplinano la corresponsione dei trattamenti di famiglia. Ne consegue che non devono essere conteggiate tra i redditi del beneficiario.

Effetti sulla vivenza a carico

L’indennizzo non va computato nel reddito individuale mensile utilizzato per verificare il superamento dei limiti di reddito necessari alla determinazione della vivenza a carico. Il riferimento normativo è agli articoli 6 e 7 del T.U. delle norme sugli assegni familiari approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni.

Effetti sul reddito familiare annuo

Le somme in questione non concorrono neppure alla formazione del reddito familiare annuo rilevante ai fini dell’erogazione degli assegni familiari e dell’assegno per il nucleo familiare. La circolare richiama, per tali profili, l’articolo 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e l’articolo 2 della legge 13 maggio 1988, n. 153.

Punti principali

Quesito delle sedi periferiche

Alcune sedi periferiche hanno chiesto se l’indennizzo riconosciuto dallo Stato ai sensi della legge n. 210/1992 debba essere computato nel reddito rilevante per l’erogazione dei trattamenti di famiglia.

Natura risarcitoria dell'indennizzo

Viene richiamato l’orientamento del Ministero della Sanità, secondo cui l’indennizzo ha natura risarcitoria; il Ministero delle Finanze ha precisato che, per tale ragione, non è assoggettato ad alcuna ritenuta, né assistenziale né fiscale.

Esclusione dal reddito per i trattamenti di famiglia

Poiché l’indennizzo è qualificato come risarcitorio, le somme percepite a tale titolo non costituiscono reddito ai fini delle norme sui trattamenti di famiglia.

Incidenza sulla vivenza a carico

Le somme non devono essere incluse nel reddito del beneficiario ai fini della verifica del superamento o meno dei limiti di reddito individuale mensile per la determinazione della vivenza a carico, ai sensi degli articoli 6 e 7 del T.U. sugli assegni familiari approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni.

Incidenza sul reddito familiare annuo

L’indennizzo non concorre neppure alla formazione del reddito familiare annuo da considerare per l’applicazione delle norme sugli assegni familiari e sull’assegno per il nucleo familiare, richiamando l’articolo 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e l’articolo 2 della legge 13 maggio 1988, n. 153.

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