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Circolare

Circolare numero 170 del 9-10-2000

Il decreto legge 30 settembre 2000, n. 268 "Variazioni in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche per l’anno 2000", prevede, all’articolo 1, variazioni alle ritenute IRPEF effettuate sulle pensioni per l’anno 2000 ed il rimborso, entro il mese di novembre, delle ritenute operate nel corso dell'anno 2000 fino ad un importo non superiore a lire 350.000. Tale rimborso sarà disposto unitamente alla rata di pensione in pagamento il 1° dicembre 2000. Il decreto prevede inoltre la rideterminazione dell’acconto IRPEF per l’assistenza fiscale. L’acconto che sarà trattenuto sulla rata di novembre è calcolato nella nuova misura.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le novità introdotte dal decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268 in materia di IRPEF per l’anno 2000, con particolare attenzione alle pensioni: modifica degli scaglioni e delle detrazioni, riduzione dell’acconto IRPEF all’87% e restituzione, entro novembre, di una parte delle ritenute già operate. Vengono inoltre fornite indicazioni operative alle sedi INPS per i ricalcoli, i conguagli e gli aggiornamenti delle posizioni dei pensionati, oltre alle nuove tabelle di tassazione e ai prospetti comparativi allegati. Il decreto contiene anche disposizioni su accise e carburanti, ma la circolare si concentra soprattutto sugli effetti fiscali per i pensionati.

Modifiche 2000 alla tassazione delle pensioni e agli acconti IRPEF, con aggiornamento delle tabelle di calcolo

Variazioni che riguardano le pensioni e l’IRPEF per il 2000

La circolare dà conto delle misure introdotte dal decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2000, che incide sulla tassazione delle pensioni per l’anno 2000. Le disposizioni rilevanti riguardano la revisione degli scaglioni IRPEF, delle detrazioni e dell’acconto d’imposta, con riflessi diretti sui conguagli dei pensionati e sulle operazioni delle sedi INPS.

Modifiche agli scaglioni di reddito e alle detrazioni

L’articolo 1 del decreto interviene sull’articolo 11 del TUIR per il periodo d’imposta 2000, innalzando da 15 milioni a 20 milioni di lire la soglia fino alla quale si applica l’aliquota del 18,5%. Le nuove tabelle riportate in allegato 2 ridefiniscono gli scaglioni annui e mensili dell’imposta.

Lo stesso articolo modifica anche l’articolo 13 del TUIR, con nuove detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per redditi di lavoro autonomo e d’impresa. Nelle tabelle allegate risultano aggiornati gli importi annui e mensili, con una struttura articolata per fasce di reddito. Per il lavoro dipendente è inoltre prevista una specifica ulteriore detrazione per i pensionati, con importi differenziati in base all’età e al reddito complessivo.

Riduzione dell’acconto IRPEF all’87%

Il comma 4 dell’articolo 1 riduce, per il periodo d’imposta 2000, la misura dell’acconto IRPEF dal 92% all’87%, richiamando la precedente riduzione già operata dalla legge n. 488 del 23 dicembre 1999. La circolare chiarisce che i sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del DPR n. 600/1973 devono applicare la riduzione in sede di trattenuta della seconda o unica rata di acconto relativa al 2000, senza attendere alcuna richiesta da parte dei soggetti che abbiano fruito dell’assistenza fiscale nella dichiarazione dei redditi 1999.

Ricalcolo dell’acconto per i pensionati con assistenza fiscale

In applicazione del comma 4, per i pensionati che hanno chiesto l’assistenza fiscale direttamente all’INPS o tramite CAF, la seconda rata di acconto IRPEF è stata rideterminata d’ufficio. Il ricalcolo è stato effettuato in modo che la somma del primo e del secondo acconto corrisponda all’87% del conguaglio d’imposta derivante dalla dichiarazione dei redditi per il 1999, e non più al 92%.

La circolare precisa che la seconda o unica rata trattenuta sulla pensione di novembre 2000 è stata quindi calcolata secondo il nuovo parametro normativo. Non è stato invece eseguito alcun ricalcolo nei casi in cui i pensionati abbiano chiesto variazioni dell’acconto.

Restituzione delle ritenute IRPEF operate nel 2000

Il comma 3 dell’articolo 1 prevede che i sostituti d’imposta procedano, in sede di conguaglio, all’applicazione delle nuove disposizioni e restituiscano entro il mese di novembre, a titolo di acconto, le ritenute operate nel corso del 2000 fino a un massimo di lire 350.000 per ciascun percipiente.

La circolare specifica che, con la rata di pensione in pagamento dal 1° dicembre 2000, si procederà alla restituzione delle ritenute IRPEF del 2000:

  • in misura pari a quanto trattenuto, se l’importo è inferiore a lire 350.000;
  • in misura pari a lire 350.000, se le trattenute sono pari o superiori a tale cifra.

Le modalità operative per la determinazione dell’acconto e gli aggiornamenti del database pensioni e dell’archivio CONGUAGLI saranno oggetto di successiva comunicazione.

Conguaglio per il 2001 e ulteriori rimborsi

In sede di rinnovo delle pensioni per l’anno 2001, nel corso delle operazioni di conguaglio per la certificazione fiscale a consuntivo, l’IRPEF 2000 sarà ricalcolata sulla base dei nuovi scaglioni e delle nuove detrazioni previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 1. Le ulteriori differenze IRPEF a favore dei pensionati saranno rimborsate con la prima rata del 2001.

Tabelle di calcolo e prospetti comparativi

Per supportare l’applicazione delle nuove regole, la circolare segnala che nell’allegato 2 sono riportate le tabelle aggiornate per il calcolo delle ritenute IRPEF per l’anno 2000, comprensive dei nuovi scaglioni annui e mensili, delle detrazioni per lavoro dipendente, dell’ulteriore detrazione per pensionati, delle detrazioni per coniuge a carico e per altre persone a carico.

Nell’allegato 3 sono invece riportati prospetti di confronto tra vecchia e nuova tassazione, con il calcolo delle differenze d’imposta sulle varie fasce di reddito, utili per verificare gli effetti delle modifiche normative.

Adempimenti richiesti alle sedi

Prima dell’avvio delle operazioni di determinazione dell’acconto per la restituzione delle ritenute IRPEF operate nel 2000, fissato per il 16 ottobre 2000, le sedi devono acquisire le variazioni dei codici di detrazione d’imposta e procedere al calcolo delle ricostituzioni d’ufficio relative alle variazioni d’imposta già memorizzate nell’archivio di sede.

L’indicazione è funzionale a evitare la liquidazione di rimborsi non dovuti e a garantire la corretta applicazione delle nuove disposizioni in sede di erogazione delle pensioni.

Ulteriori contenuti del decreto-legge

Il decreto-legge n. 268/2000 contiene anche disposizioni in materia di accise e altri tributi. Tra queste figurano la sospensione per il 2000 dell’aumento annuale delle aliquote di accisa sugli oli minerali, la definizione di nuove aliquote per oli emulsionati e carburanti per riscaldamento, norme specifiche per gasolio, GPL e gas metano, la riduzione degli acconti IRAP e IRPEG, disposizioni sulle lotterie e sul versamento del prelievo supplementare.

Tali previsioni sono riportate integralmente negli allegati al testo, ma la circolare ne evidenzia soprattutto l’effetto immediato sulla tassazione delle pensioni e sugli adempimenti operativi dell’INPS.

Punti principali

Modifiche IRPEF per il 2000

L’articolo 1 del decreto-legge n. 268/2000 modifica per il periodo d’imposta 2000 gli scaglioni di reddito e gli importi delle detrazioni. In particolare, la soglia di reddito a cui si applica l’aliquota del 18,5% viene elevata da 15 milioni a 20 milioni di lire. Sono inoltre riviste le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e, per i redditi di lavoro autonomo e d’impresa, le relative fasce di detrazione.

Acconto IRPEF ridotto all’87%

Per il periodo d’imposta 2000 la misura dell’acconto IRPEF, già ridotta dal 98% al 92% dalla legge n. 488/1999, viene ulteriormente ridotta dal 92% all’87%. I sostituti d’imposta devono applicare la nuova percentuale in sede di trattenuta della seconda o unica rata di acconto, anche senza specifica richiesta dei contribuenti che abbiano fruito dell’assistenza fiscale per la dichiarazione dei redditi 1999.

Ricalcolo automatico per i pensionati con assistenza fiscale

Per i pensionati che hanno richiesto assistenza fiscale direttamente all’INPS o tramite CAF, il secondo acconto IRPEF è stato rideterminato d’ufficio in modo che la somma del primo e del secondo acconto corrisponda all’87% del conguaglio d’imposta della dichiarazione 1999, anziché al 92%. La seconda o unica rata trattenuta sulla pensione di novembre 2000 è quindi già calcolata secondo le nuove disposizioni. Non è stato invece effettuato alcun ricalcolo nei casi in cui i pensionati abbiano chiesto variazioni dell’acconto.

Restituzione delle ritenute IRPEF 2000 fino a 350.000 lire

In applicazione del comma 3 dell’articolo 1, con la rata di pensione in pagamento dal 1° dicembre 2000 viene restituito quanto trattenuto nel corso del 2000 a titolo di IRPEF, entro il limite massimo di lire 350.000 per ciascun percipiente. Se le ritenute complessive sono inferiori a tale soglia, il rimborso è pari all’importo effettivamente trattenuto; se sono pari o superiori, il rimborso è limitato a 350.000 lire.

Conguaglio e rimborso delle ulteriori differenze nel 2001

In occasione del rinnovo delle pensioni per l’anno 2001, nel corso delle operazioni di conguaglio per la certificazione fiscale a consuntivo, l’IRPEF 2000 sarà ricalcolata secondo i nuovi scaglioni e le nuove detrazioni. Le eventuali ulteriori differenze a favore del pensionato saranno rimborsate con la prima rata 2001.

Tabelle aggiornate e prospetti di confronto

Le nuove tabelle per il calcolo delle ritenute IRPEF aggiornate con le modifiche normative sono riportate nell’allegato 2. Nell’allegato 3 sono invece presenti i prospetti di confronto tra vecchia e nuova tassazione, con le differenze IRPEF determinate sulle varie fasce di reddito.

Adempimenti delle sedi INPS

Prima dell’avvio delle operazioni di determinazione dell’acconto per la restituzione delle ritenute IRPEF operate nel 2000, previsto per il 16 ottobre 2000, le sedi devono acquisire le variazioni dei codici di detrazione d’imposta e calcolare le ricostituzioni d’ufficio relative alle variazioni memorizzate nell’archivio di sede. L’obiettivo è evitare la liquidazione di rimborsi d’imposta non dovuti.

Ulteriori disposizioni del decreto su accise e carburanti

Il decreto contiene anche norme su accise e carburanti: sospensione per il 2000 degli aumenti intermedi delle aliquote di accisa sugli oli minerali; variazione temporanea delle aliquote per oli emulsionati, gasolio da riscaldamento, GPL, gas metano e carburanti agricoli; riduzioni dell’acconto IRAP e IRES; norme sulle lotterie e sul prelievo supplementare nel settore latte. Questi aspetti sono riportati nel testo allegato, ma la circolare pone l’accento soprattutto sulle ricadute fiscali relative alle pensioni.

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