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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12640/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d\'Appello di Reggio Calabria del 05/03/2025 con motivi diversi: per Carmelo Gull\'i si censura la ritenuta sussistenza dell\'esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) sostenendo che le indicazioni fornite fossero meri consigli e raccomandazioni su integratori non prescrivibili; per Giuseppe Foti si deduce l\'intervenuta prescrizione del reato ascritto al capo 70 (fatti del giugno 2017) e la mancata valutazione della richiesta di sospensione condizionale della pena; per Roberto Fazzari si contesta la ricostruzione della ricettazione (mancata indicazione del reato presupposto) e la conferma di condanna per esercizio abusivo di professioni (farmacista/dietologo) nonostante l\'assoluzione dal reato di detenzione ai fini di spaccio o dalla rilevanza farmacologica delle sostanze; per Roberto Pepe si lamentano vizi di motivazione nella valutazione delle prove testimoniali e l\'eccessivo affidamento sui messaggi intercorso con gli assistiti. Tutti i ricorsi sono stati valutati nei limiti dell\'art. 173 disp. att. c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha deciso in modo differenziato: ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Carmelo Gull\'i e di Roberto Pepe (per aspecificità e per la regola della cosiddetta "doppia conforme" nel travisamento della prova), condannandoli alle spese e irrogando sanzione per evidente inammissibilità; ha accolto il ricorso di Giuseppe Foti, annullando senza rinvio la sentenza rispetto al capo 70 perché il reato risultava estinto per prescrizione (prescrizione maturata anteriormente alla sentenza impugnata, con esclusione dell\'applicazione retroattiva della legge Orlando n. 103/2017); ha accolto in parte il ricorso di Roberto Fazzari limitatamente al reato di ricettazione di cui al capo 4), annullando con rinvio per nuovo giudizio quel capo (poiché la Corte d\'appello non ha individuato chiaramente il reato presupposto della ricettazione) e dichiarando inammissibili gli altri motivi. In sintesi: confermate le condanne nella maggior parte, ma annullata per prescrizione la posizione di Foti e rinviato per nuovo giudizio il profilo di ricettazione di Fazzari.

Norme richiamate

  • art. 348 cod. pen.

    L\'esercizio abusivo della professione può integrarsi anche quando si compiono atti non esclusivi di una professione ma che, per continuatività, organizzazione e contenuto tecnico, creano l\'oggettiva apparenza di un\'attività professionale svolta da soggetto abilitato; rilevano prescrizioni personalizzate e indicazioni su dosi e cicli.

  • art. 586-bis cod. pen., 7° comma

    Rileva il dolo specifico relativo al commercio di farmaci o sostanze farmacologicamente/biologicamente attive idonee ad alterare prestazioni agonistiche: senza prova della destinazione ad atleti agonisti non si può configurare il reato.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Regime sanzionatorio per illecita detenzione/cessione di sostanze stupefacenti/psicotrope; la mancata presenza di principi farmacologicamente attivi può incidere sulla sussistenza del reato.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sulla prescrizione del reato: calcolo del termine ordinario e degli eventuali periodi di sospensione; la Corte ha verificato che, per i fatti del giugno 2017, il termine era maturato prima della sentenza impugnata.

  • legge n. 103/2017 (cd. Orlando)

    Non applicabile retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore (3/8/2017) ai fini della dilazione dei termini di prescrizione invocata dalla difesa.

  • art. 161 cod. pen.

    Utilizzato per il calcolo dei termini di prescrizione (cumulazione/indicazioni sui termini rilevanti).

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Limiti di ammissibilità dei motivi di cassazione: ammissibile il motivo che denuncia estinzione per prescrizione; il vizio di travisamento della prova in caso di doppia conforme è ammesso solo se il dato probatorio sarebbe stato introdotto per la prima volta nella motivazione del secondo grado.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti formali e temporali dell\'impugnazione in Cassazione: i ricorsi sono stati valutati nei limiti consentiti dalle disposizioni transitorie.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Riguarda cause di non punibilità; la Corte ha verificato l\'assenza di cause ostative all\'annullamento per prescrizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione di condanna alle spese e sanzioni per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili: applicata alla luce della evidente inammissibilità di alcuni ricorsi.

Massime di principio

  • Per configurare l\'esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.) non è necessario che ogni singolo atto sia esclusivo della professione: conta la continuità, l\'organizzazione, la personalizzazione delle prescrizioni e l\'oggettiva apparenza di attività professionale.
  • In casi di "doppia conforme" (stessa valutazione probatoria in primo e secondo grado) la Corte di cassazione è molto rigorosa sul vizio di travisamento della prova: si può impugnare soltanto se il dato probatorio contestato è stato utilizzato per la prima volta nella motivazione del secondo grado.
  • La prescrizione va calcolata con attenzione: norme sopravvenute (es. legge Orlando) non si applicano retroattivamente se entrate in vigore dopo i fatti; periodi di sospensione vanno dedotti e possono determinare l\'estinzione del reato prima della sentenza d\'appello.
  • Se la Corte territoriale non indica chiaramente il reato presupposto di una fattispecie complessa (es. ricettazione), la Cassazione può annullare con rinvio per consentire una nuova valutazione e una precisa enunciazione del reato presupposto.
  • Sul piano procedurale, i motivi di cassazione devono essere specifici e confrontare direttamente la motivazione della sentenza impugnata; la genericità o la semplice riproposizione di questioni già decise porta all\'inammissibilità.
  • La mancata considerazione di richieste procedurali rilevanti in grado d\'appello (es. richiesta di sospensione condizionale della pena) può essere motivo utile in Cassazione se non sono risultate adeguatamente trattate dalla Corte d\'appello.

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