Circolare numero 230 del 17-11-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la chiusura delle procedure di fine esercizio 1997 e il passaggio all’esercizio 1998 per liquidazioni, ricostituzioni, variazioni anagrafiche e fiscali, segnalazioni per pensioni e contributo sanitario. Fissa termini perentori al 25 novembre 1997 per molte acquisizioni e trasmissioni, prevede la sospensione o il rinvio al 1998 di diverse elaborazioni e chiarisce alcuni casi particolari, tra cui pensioni internazionali, fondi speciali, pensioni sociali e assegni sociali. Vengono inoltre richiamati adempimenti specifici su sentenze costituzionali, localizzazioni presso uffici pagatori, contributo al SSN, procedure ANCF, VT, SIMA e sistemazione dei dati anagrafici, con termine finale al 4 dicembre per la comunicazione dell’esito delle attività anagrafiche.
Prime liquidazioni, ricostituzioni e variazioni pensionistiche con scadenze al 25 novembre 1997
Prime liquidazioni, ricostituzioni e variazioni per la chiusura dell’esercizio 1997
La circolare disciplina le attività da completare nella fase di chiusura dell’esercizio 1997 e il successivo avvio delle procedure in competenza 1998. Il documento individua termini perentori, sospensioni temporanee dei calcoli e casi particolari che devono essere gestiti dalle Sedi prima del rilascio dei programmi aggiornati.
Ambito delle prime liquidazioni
Le pensioni elaborate fino al 25 novembre 1997, comprese quelle in regime internazionale e quelle dei fondi speciali di previdenza, sono imputate all’esercizio 1997. Quelle elaborate dopo tale data saranno invece di competenza 1998. La fase di calcolo viene interrotta per il tempo necessario all’aggiornamento dei programmi, ma nel frattempo devono proseguire le attività di acquisizione delle pensioni di nuova liquidazione.
La circolare sottolinea inoltre l’obbligo di stampare con la massima rapidità tutti gli elaborati delle pensioni calcolate in competenza 1997 e comunque prima del rilascio dei programmi aggiornati per il nuovo esercizio.
Liquidazioni con decorrenza 1998 e regime provvisorio
In attesa dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e dei redditi dei lavoratori autonomi previsti dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le pensioni dirette e indirette con decorrenza nell’anno 1998 devono essere liquidate provvisoriamente e poi trasformate in definitive dopo l’aggiornamento dei programmi.
Fa eccezione il caso delle pensioni di reversibilità con decorrenza 1998 derivanti da una pensione diretta con decorrenza anteriore, che possono essere liquidate direttamente in via definitiva.
Pensioni sociali, assegni sociali e prestazioni affini
Per le pensioni di categoria PS, AS e PSO, per le rendite facoltative e per le pensioni VMP e IMP acquisite fino al 20 novembre, l’elaborazione avviene in competenza 1997. La trasmissione al sistema centrale delle pensioni liquidate con procedure di calcolo locale deve essere completata entro il 25 novembre 1997, così da consentire il rinnovo per il 1998.
Le pratiche non trasmesse entro tale data non potranno essere rinnovate per l’anno 1998 e dovranno essere cancellate e riacquisite dalle Sedi. Le versioni aggiornate dei programmi per il 1998 saranno comunicate successivamente.
Ricostituzioni e trasformazioni in definitive
Le ricostituzioni effettuate con procedure di calcolo passante e le trasformazioni delle pensioni provvisorie in definitive, se trasmesse al sistema centrale entro il 25 novembre 1997, sono elaborate in competenza 1997, sia per le pensioni in pagamento nei mesi pari sia per quelle in pagamento nei mesi dispari.
Anche durante la sospensione del calcolo, le Sedi devono continuare ad acquisire le ricostituzioni e le trasformazioni con il PGM 480, in attesa del rilascio delle versioni aggiornate per l’esercizio 1998.
Ricostituzioni di pensioni internazionali, fondi speciali e pensioni sociali
Le ricostituzioni delle pensioni in regime internazionale e delle pensioni dei fondi speciali possono essere elaborate fino al 25 novembre 1997. Dopo tale data l’acquisizione va sospesa fino alla disponibilità dei nuovi programmi per il 1998.
Le pensioni dei fondi speciali di previdenza prenotate e non ricostituite entro il 25 novembre devono essere nuovamente prenotate alla riapertura delle procedure in competenza 1998.
Analogamente, le ricostituzioni delle pensioni sociali, comprese quelle d’ufficio individuate in sede di rinnovo degli ordinativi di pagamento per il 1997, e quelle degli assegni sociali, possono essere elaborate fino al 25 novembre 1997. Anche per queste prestazioni le nuove versioni dei programmi saranno rilasciate successivamente.
Applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/93 e n. 240/94
La circolare richiama il messaggio n. 28742 del 23 ottobre 1997, secondo cui il pagamento della prima annualità degli arretrati per l’applicazione delle sentenze n. 495/93 e n. 240/94, insieme agli interessi maturati dal 1° gennaio 1996 al 30 novembre 1997, avverrà con la sesta rata in pagamento a dicembre per le pensioni ricostituite e validate entro il 5 novembre.
Per le ricostituzioni elaborate dopo tale data e fino al 25 novembre 1997, gli arretrati saranno posti in pagamento al completamento delle operazioni di rinnovo, in una data che sarà successivamente comunicata.
Le ricostituzioni proposte al calcolo dopo il 2 novembre e fino al 25 novembre per i benefici della sentenza n. 240/94, se richieste dall’interessato, sono momentaneamente scartate con codice errore 408, in ragione del particolare meccanismo di calcolo legato ai redditi del beneficiario e ai limiti per l’integrazione al minimo. Restano invece ricostituibili fino al 25 novembre le pensioni per le quali i benefici delle sentenze n. 240/94 o n. 495/93 siano attribuiti in base a sentenza passata in giudicato, con pagamento degli arretrati tramite Mod. P.1/r ott.
Dopo il 25 novembre i dati potranno comunque essere acquisiti per l’avvio al calcolo in competenza 1998, quando saranno disponibili i nuovi programmi. Per la sentenza n. 240/94 è inoltre necessario acquisire anche il reddito relativo all’anno 1998, con codice "8888". Le Sedi sono invitate a proseguire senza interruzioni la definizione delle pratiche interessate.
Variazioni SIMA e VT
Le variazioni SIMA devono essere trasmesse al sistema centrale entro il 25 novembre 1997. La circolare richiama in modo specifico l’obbligo di acquisire e trasmettere senza ritardo tutte le deleghe per trattenute sindacali sulle pensioni e le relative revoche pervenute alle Sedi entro il 30 settembre 1997.
Le variazioni VT relative ai trasferimenti delle pensioni fuori Sede, gestite con il programma 3510 opzioni B e C, devono essere trasmesse entro il 25 novembre 1997. Restano disponibili anche durante il periodo di chiusura le variazioni relative a cambio di ufficio pagatore nell’ambito della provincia della Sede, cambio di indirizzo, rettifiche anagrafiche ed eliminazione di pensioni, gestite con il programma 3510 opzioni A e D.
Le variazioni acquisite producono effetto dalla rata successiva a quella già estratta al momento della registrazione in archivio. La circolare ribadisce la necessità di intensificare gli adempimenti relativi all’eliminazione delle pensioni e all’aggiornamento tempestivo dei relativi archivi locali e centrali.
Pensioni localizzate agli uffici pagatori SCA ed ELI
Entro il 25 novembre 1997 deve essere effettuata la ricostituzione oppure l’eliminazione delle pensioni localizzate agli uffici pagatori "SCA" ed "ELI". Richiamando il messaggio n. 20166 del 3 agosto 1994, la circolare precisa che le pensioni localizzate presso l’ufficio pagatore "ELI" da oltre quattro mesi, oppure con l’ultimo contitolare scaduto da almeno un anno nel caso di ufficio pagatore "SCA", saranno eliminate automaticamente in occasione del rinnovo per il 1998.
Contributo al Servizio sanitario nazionale e certificazioni fiscali
L’acquisizione dei codici operativi per l’applicazione del contributo al Servizio sanitario nazionale sulle pensioni deve essere completata entro il 25 novembre 1997, utilizzando la procedura PGM 4444, opzione 13.
L’elaborazione dei dati trasmessi sarà effettuata nel contesto delle operazioni di rinnovo, ma solo per i conguagli relativi all’anno 1997, anche in considerazione dell’annunciata abolizione del contributo dal 1° gennaio 1998 nell’ambito della riforma fiscale.
Durante il rinnovo saranno inoltre considerati i conguagli derivanti dall’elaborazione dei dati 1996 presenti nel Casellario centrale dei pensionati e effettuati direttamente dall’INPS, memorizzati nel campo GP2BN76 del data base pensioni. Per alcune pensioni escluse dall’elaborazione centrale perché oggetto di eliminazione o rettifica degli imponibili, il calcolo del contributo SSN 1996 dovrà essere effettuato dalla Sede con la procedura PGM 5440, disponibile fino al 25 novembre 1997.
Resta disponibile fino a tale data anche la procedura di rettifica on line dei dati delle certificazioni fiscali e del contributo SSN per l’anno 1997, rilasciata con circolare n. 122 del 5 maggio 1995.
Dati anagrafici, indirizzi e procedura ANCF
La trasmissione al sistema centrale delle informazioni necessarie per variare o memorizzare, mediante procedura ANCF, i dati anagrafici, il codice fiscale e l’indirizzo dei pensionati può essere effettuata entro il 25 novembre 1997. La disponibilità della procedura ANCF in competenza 1998 sarà comunicata con successive istruzioni.
Inoltre, le variazioni degli indirizzi acquisiti con procedura 999 e con lo scambio di supporti magnetici con i Comuni, già memorizzate nell’archivio locale DS 78, devono essere trasmesse entro il 25 novembre 1997 rispettivamente con il programma 4444 opzione 14 e con il programma 5970.
Procedura REVSAN e sistemazione dei dati anagrafici
La procedura REVSAN per la gestione on line delle revisioni sanitarie e delle conferme degli assegni di invalidità può essere attivata anche durante il periodo di chiusura delle altre procedure.
Per la sistemazione dei dati anagrafici, la circolare richiama le liste rese disponibili con i messaggi n. 23899 del 13 settembre 1997 e n. 24691, finalizzate all’aggiornamento o al completamento dei dati anagrafici dei titolari delle prestazioni e dei loro coniugi, quando il reddito di questi ultimi rilevi ai fini della prestazione, nonché alla regolarizzazione dei casi privi di codice fiscale.
L’esito dell’attività complessiva di sistemazione dei dati anagrafici deve essere comunicato entro il 4 dicembre 1997.
Punti principali
Prime liquidazioni e passaggio al nuovo esercizio
Le pensioni elaborate fino al 25 novembre 1997, comprese quelle in regime internazionale e dei fondi speciali, sono imputate all’esercizio 1997; quelle elaborate dopo tale data ricadono nel 1998. La fase di calcolo viene interrotta per consentire l’aggiornamento dei programmi, ma devono continuare l’acquisizione delle nuove pensioni da liquidare e la stampa tempestiva di tutti gli elaborati 1997. Le pensioni dirette e indirette con decorrenza 1998 vanno liquidate provvisoriamente, in attesa dei coefficienti di rivalutazione; fanno eccezione le reversibilità con decorrenza 1998 derivanti da pensione diretta precedente, che possono essere liquidate definitivamente.
Pensioni sociali, assegni sociali e prestazioni affini
Le pensioni PS, AS e PSO, le rendite facoltative e le pensioni VMP e IMP acquisite fino al 20 novembre sono elaborate in competenza 1997. La trasmissione al sistema centrale delle pensioni liquidate con procedure locali deve essere completata improrogabilmente entro il 25 novembre 1997, altrimenti le pratiche non saranno rinnovate per il 1998 e dovranno essere cancellate e riacquisite. Le nuove versioni dei programmi per il 1998 saranno comunicate successivamente.
Ricostituzioni e trasformazioni in definitive
Le ricostituzioni con calcolo passante e le trasformazioni delle pensioni provvisorie in definitive trasmesse entro il 25 novembre 1997 sono elaborate in competenza 1997. Durante la sospensione del calcolo le Sedi devono continuare ad acquisire ricostituzioni e trasformazioni con il PGM 480, in attesa delle versioni aggiornate per il 1998.
Ricostituzioni di pensioni internazionali e fondi speciali
Le ricostituzioni delle pensioni in regime internazionale e dei fondi speciali possono essere elaborate solo fino al 25 novembre 1997; oltre tale data l’acquisizione va sospesa fino al rilascio dei nuovi programmi per il 1998. Le pensioni dei fondi speciali prenotate ma non ricostituite entro il 25 novembre devono essere nuovamente prenotate alla riapertura delle procedure.
Sentenze costituzionali n. 495/93 e n. 240/94
Per le pensioni ricostituite e validate entro il 5 novembre, la prima annualità degli arretrati e gli interessi dal 1° gennaio 1996 al 30 novembre 1997 sono pagati con la sesta rata di dicembre. Gli arretrati calcolati dopo tale data e fino al 25 novembre 1997 saranno pagati al completamento del rinnovo. Le ricostituzioni per la sentenza n. 240/94 proposte dopo il 2 novembre e fino al 25 novembre vengono scartate provvisoriamente con codice errore 408, salvo i casi con sentenza passata in giudicato e pagamento arretrati tramite Mod. P.1/r ott.; dopo il 25 novembre i dati possono essere acquisiti per il 1998. Per la sentenza n. 240/94 è necessaria anche la presenza del reddito 1998 con codice "8888".
Ricostituzioni di pensioni sociali e assegni sociali
Le ricostituzioni delle pensioni sociali, incluse quelle d’ufficio individuate nel rinnovo degli ordinativi di pagamento 1997, e quelle degli assegni sociali, anche d’ufficio, possono essere elaborate fino al 25 novembre 1997. Le nuove versioni dei programmi per il 1998 saranno rilasciate successivamente.
Variazioni SIMA, VT e localizzazioni presso uffici pagatori
Le variazioni SIMA devono essere trasmesse entro il 25 novembre 1997, con particolare urgenza per deleghe e revoche per trattenute sindacali pervenute entro il 30 settembre 1997. Le variazioni VT per trasferimenti fuori Sede (opzioni B e C) vanno anch’esse trasmesse entro il 25 novembre; restano disponibili anche nel periodo di chiusura le variazioni per cambio ufficio pagatore, indirizzo, rettifiche anagrafiche ed eliminazioni (opzioni A e D). Le variazioni producono effetto dalla rata successiva a quella già estratta al momento della registrazione. Per le pensioni localizzate agli uffici pagatori SCA ed ELI è necessaria entro il 25 novembre la ricostituzione o eliminazione; alcune posizioni saranno eliminate automaticamente al rinnovo 1998.
Contributo al Servizio sanitario nazionale e certificazioni fiscali
L’acquisizione dei codici operativi per il contributo al SSN deve essere completata entro il 25 novembre 1997 con la procedura PGM 4444, opzione 13. L’elaborazione avverrà nel rinnovo solo per i conguagli 1997, anche in considerazione della prevista abolizione del contributo dal 1° gennaio 1998. Devono inoltre essere considerati i conguagli 1996 memorizzati nel campo GP2BN76; per i casi esclusi dall’elaborazione centrale, il calcolo è demandato alle Sedi tramite PGM 5440, disponibile fino al 25 novembre 1997. La procedura di rettifica on line dei dati fiscali e del contributo SSN per l’anno 1997 resta disponibile fino al 25 novembre.
Dati anagrafici, indirizzi e procedura ANCF
La trasmissione al sistema centrale delle informazioni per aggiornare o memorizzare dati anagrafici, codice fiscale e indirizzo dei pensionati mediante procedura ANCF può essere effettuata entro il 25 novembre. Analogamente, gli indirizzi variati con procedura 999 o con lo scambio di supporti magnetici con i Comuni, memorizzati nell’archivio locale DS 78, devono essere trasmessi entro il 25 novembre usando il programma 4444 opzione 14 e il programma 5970. La disponibilità della procedura ANCF per il 1998 sarà comunicata successivamente.
Revsan e sistemazione dei dati anagrafici
La procedura REVSAN per le revisioni sanitarie e le conferme degli assegni di invalidità può essere attivata anche nel periodo di chiusura delle altre procedure. Per la sistemazione dei dati anagrafici, sulla base delle liste rese disponibili con i messaggi n. 23899 del 13 settembre 1997 e n. 24691, le Sedi devono completare gli aggiornamenti o integrazioni, inclusa la ricerca del codice fiscale mancante; l’esito complessivo dell’attività deve essere comunicato entro il 4 dicembre.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 17 nov 1997Circolare numero 227 del 17-11-1997
- Circolare · 17 nov 1997Circolare numero 228 del 17-11-1997
- Circolare · 17 nov 1997Circolare numero 229 del 17-11-1997
- Circolare · 18 nov 1997Circolare numero 231 del 18-11-1997
- Circolare · 19 nov 1997Circolare numero 40 del 19-11-1997 enpals
- Circolare · 14 nov 1997Circolare numero 224 del 14-11-1997
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →