Cassazione Civile, Ordinanza n. 31782/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Alcuni soggetti, tra cui un cessionario che agiva anche come asserito successore di società estinte e alcuni fideiussori, hanno chiesto la ripetizione di un indebito per l'erroneo addebito di ricevute bancarie (ri.ba.) per oltre 423 mila euro, sostenendo che tali titoli non fossero mai stati anticipati sul conto corrente della società originaria. Hanno inoltre domandato il risarcimento dei danni per asserite illegittime segnalazioni alla Centrale Rischi, effettuate sin dal 2000, nei confronti delle società e dei garanti. Il giudice di merito ha respinto le domande: ha ritenuto che il cessionario non fosse legittimato a far valere quei crediti perché il contratto di cessione riguardava diritti che non erano stati effettivamente azionati nel precedente giudizio richiamato nell'atto di cessione; ha inoltre rilevato che la mancata contestazione degli estratti conto comportava l'approvazione delle operazioni. Quanto al danno da segnalazione alla Centrale Rischi, ha escluso che fosse provato e ha ritenuto inammissibile la censura sulla quantificazione per difetto di specificità. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato: omesso esame e vizi motivazionali sull'interpretazione dell'atto di cessione e sulla legittimazione ad agire; violazione delle norme processuali e dell'art. 2495 c.c. sugli effetti dell'estinzione della società; violazione dell'art. 345 c.p.c. e dei principi di devoluzione in appello sulla questione degli estratti conto; omesso esame e violazione degli artt. 1226 e 115 c.c./c.p.c. per la mancata liquidazione equitativa del danno da segnalazione; infine violazione dell'art. 342 c.p.c. sulla specificità dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure sulla legittimazione attiva del cessionario, perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, imperniata sull'interpretazione dell'atto di cessione e dell'originaria domanda giudiziale; ha richiamato il principio secondo cui l'interpretazione della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo entro i limiti del vizio motivazionale. Ha dichiarato inammissibile anche il profilo relativo alla pretesa legittimazione quale successore delle società estinte, rilevando che la censura non investiva una specifica parte motiva e che la deduzione era contraddittoria rispetto alla tesi della previa cessione del credito. Il secondo motivo è rimasto assorbito. Quanto al danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, la Corte ha ritenuto la motivazione di merito sufficiente e sopra il minimo costituzionale: il danno non è in re ipsa, ma deve essere provato da chi lo allega, e in mancanza di prova del pregiudizio non può procedersi a liquidazione equitativa. Ha inoltre dichiarato inammissibili le doglianze che miravano a sostituire la valutazione di merito sugli indici parametrici e ha escluso che la statuizione sull'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità costituisse autonoma ratio decisoria. Condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
individua i limiti e i motivi di ricorso per cassazione; le censure che mirano a contestare l'interpretazione della domanda o la valutazione di merito sono ammissibili solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale previsto dal n. 5.
art. 112 c.p.c.
la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è il veicolo corretto per censurare l'interpretazione della domanda giudiziale compiuta dal giudice di merito.
artt. 132 e 156 c.p.c.
la dedotta nullità della sentenza richiede un vizio motivazionale effettivo o una nullità processuale specificamente correlata; non basta la mera contrapposizione tra lettura di parte e lettura del giudice.
artt. 342 e 163 c.p.c.
la specificità dell'appello e della domanda/impugnazione va valutata in relazione al contenuto sostanziale delle censure e alla motivazione di primo grado.
art. 75 c.p.c.
richiamato nel quadro della legittimazione ad agire, ma la Corte non accoglie la censura perché il problema è di interpretazione degli atti e non di violazione diretta della norma.
art. 2495 c.c.
invocato per gli effetti dell'estinzione della società; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di pertinenza e per contraddizione logica tra cessione del credito e pretesa successione del socio.
art. 345 c.p.c.
la deduzione di novità della questione in appello è stata assorbita/inammissibile nel contesto delle censure sulla prova del credito.
art. 1226 c.c.
la liquidazione equitativa è possibile solo in presenza di un danno esistente e provato, non per sopperire alla totale mancanza di prova del pregiudizio.
art. 115 c.p.c.
la valutazione delle prove e degli indici parametrici del danno appartiene al giudice di merito e non è sostituibile in cassazione.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
è stato disposto il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17 l. n. 228/2012
norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- L'interpretazione della domanda giudiziale e degli atti processuali è attività riservata al giudice di merito; in cassazione non può essere rivista con una mera contrapposizione interpretativa della parte, salvo che nei limiti del vizio motivazionale specificamente dedotto.
- La legittimazione ad agire fondata su cessione di crediti deve risultare dal contenuto effettivo del contratto e dalla corrispondenza tra i diritti ceduti e quelli effettivamente azionati; non è sufficiente un richiamo generico a rapporti bancari o a contestazioni pregresse.
- La società estinta e i suoi aventi causa possono far valere diritti residui solo nei limiti in cui essi risultino effettivamente rimasti nel patrimonio sociale; tuttavia la coesistenza di una pretesa di cessione del credito e di successione quale socio richiede coerenza logica della prospettazione.
- Il danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi non è in re ipsa: chi lo allega deve provarne l'esistenza e almeno gli elementi che consentano una liquidazione, anche equitativa; la mera illegittimità della segnalazione non basta da sola a fondare il risarcimento.
- La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone la prova dell'an debeatur e dell'esistenza di un pregiudizio risarcibile; non può essere usata per colmare integralmente la mancanza di prova del danno.
- Le censure sulla specificità dell'appello richiedono di confrontarsi con la motivazione di primo grado e di indicare in modo puntuale quali argomenti siano stati erroneamente omessi o mal valutati.
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