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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1711

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1711 della Commissione del 10 novembre 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Szomolyai rövidszárú fekete cseresznye» (DOP)

Normativa europea32020R1711

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone l'iscrizione nel registro delle DOP del nome ungherese "Szomolyai rövidszárú fekete cseresznye". La Commissione adotta l'atto in assenza di opposizioni alla domanda pubblicata ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. L'iscrizione riguarda un prodotto ortofrutticolo e comporta applicazione diretta e obbligatoria in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro delle denominazioni di origine protette del nome "Szomolyai rövidszárú fekete cseresznye" come DOP.

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, a livello dell'Unione europea, del nome geografico/prodotto agricolo e alimentare "Szomolyai rövidszárú fekete cseresznye" presentato dall'Ungheria; produce effetti in tutti gli Stati membri. Riguarda il prodotto classificato nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Non contiene esclusioni ulteriori rispetto alla disciplina generale dei regimi di qualità del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Iscrizione nel registro della DOP "Szomolyai rövidszárú fekete cseresznye"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1711 della Commissione completa la procedura di registrazione di una denominazione di origine protetta relativa a una varietà di ciliegia ungherese. L'atto si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla fase di pubblicazione della domanda senza opposizioni.

Contesto e base giuridica

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, quale base per l'adozione del regolamento di iscrizione. Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione del nome "Szomolyai rövidszárú fekete cseresznye" è stata presentata dall'Ungheria e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento. Poiché non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51, la Commissione procede alla registrazione.

Effetto giuridico della registrazione

L'articolo 1 dispone l'iscrizione nel registro delle denominazioni di origine protette del nome "Szomolyai rövidszárú fekete cseresznye". Il regolamento precisa inoltre che il nome registrato identifica un prodotto classificato nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati", secondo l'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Ambito territoriale e applicazione

L'atto produce effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione ed è direttamente applicabile. L'articolo 2 stabilisce che entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Non sono previste ulteriori condizioni applicative, deroghe o misure transitorie nel testo fornito.

Rilievi operativi

Per operatori, consulenti e professionisti, il regolamento comporta la piena protezione della denominazione registrata come DOP nell'ambito del sistema UE di tutela delle indicazioni geografiche. L'iscrizione nel registro è il presupposto per l'utilizzo della denominazione nel rispetto del disciplinare applicabile e per l'opponibilità della protezione in tutta l'Unione.

Disposizioni principali

Iscrizione della DOP nel registro

L'articolo 1 stabilisce che il nome "Szomolyai rövidszárú fekete cseresznye" è iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette (DOP). Il nome identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" ai sensi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

I considerando indicano che la domanda di registrazione presentata dall'Ungheria è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non sono state ricevute dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento.

Base giuridica

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che disciplina l'iscrizione nel registro dopo la fase di opposizione.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geografichequalità dei prodotti agroalimentari

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