Regolamento (UE) 2020/1666
Regolamento (UE) 2020/1666 della Commissione del 10 novembre 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di includere un nuovo tipo di concimi CE nell’allegato I (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 sui concimi per inserire nell’allegato I un nuovo tipo di concime CE: il chelato di calcio di acido imminodisuccinico (Ca-IDHA). La modifica recepisce una richiesta presentata da un fabbricante tramite le autorità polacche e si fonda sul fatto che il prodotto soddisfa i requisiti dell’articolo 14 del regolamento di base. Il nuovo tipo di concime è descritto mediante una specifica tecnica, comprensiva del tenore minimo di CaO e della natura del chelato. Il regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Integrazione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 per includere il chelato di calcio di acido imminodisuccinico (Ca-IDHA) tra i tipi di concimi CE.
Ambito di applicazione
Si applica ai concimi CE disciplinati dal regolamento (CE) n. 2003/2003 e, in particolare, ai prodotti che rientrano nella nuova voce dell’allegato I relativa al chelato di calcio di acido imminodisuccinico. L’effetto è generale e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non sono previste esclusioni esplicite nel testo fornito.
Chelato di calcio di acido imminodisuccinico: inserimento tra i concimi CE
Il regolamento (UE) 2020/1666 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 2003/2003 relativo ai concimi per aggiungere un nuovo tipo di concime CE nell’allegato I. L’intervento si fonda sulla valutazione positiva del Ca-IDHA, presentato come alternativa alle fonti di calcio esistenti nel settore orticolo, e sulla sua conformità ai requisiti dell’articolo 14 del regolamento di base.
Contesto e base giuridica
La Commissione agisce ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003. Dai considerando emerge che la richiesta di inserimento è stata trasmessa da un fabbricante tramite le autorità polacche. La motivazione tecnica è che il chelato di calcio di acido imminodisuccinico risponde alle esigenze di mercato in ambito orticolo e soddisfa i requisiti previsti per essere qualificato come tipo di concime CE.
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I mediante l’inserimento, nella tabella D, della nuova riga 2.3. La nuova voce riguarda il "chelato di calcio di acido imminodisuccinico" e ne descrive la natura come prodotto ottenuto per via chimica, con componente essenziale il relativo chelato, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale.
Specifiche tecniche della nuova voce
La voce introdotta nell’allegato indica un contenuto di 9 % CaO. È inoltre precisato che il calcio è valutato come CaO, chelato da acido imminodisuccinico (IDHA) solubile in acqua. Questa formulazione definisce il perimetro tecnico del prodotto che può essere classificato come concime CE ai sensi del regolamento modificato.
Entrata in vigore e effetti nell’ordinamento dell’Unione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce anche la piena obbligatorietà del regolamento in tutti i suoi elementi e la sua diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Inserimento di un nuovo tipo di concime CE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 conformemente all’allegato del regolamento UE 2020/1666, con l’inserimento nella tabella D della nuova riga 2.3 dedicata al chelato di calcio di acido imminodisuccinico.
Specifiche del nuovo prodotto
L’allegato definisce il prodotto come un prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale chelato di calcio di acido imminodisuccinico, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale. La voce indica un tenore di 9 % CaO e specifica che il calcio è valutato come CaO, chelato da acido imminodisuccinico (IDHA) solubile in acqua.
Base giuridica e motivazione tecnica
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003. I considerando spiegano che il Ca-IDHA è stato proposto come alternativa alle fonti di calcio esistenti per usi orticoli e che il prodotto soddisfa i requisiti dell’articolo 14 del regolamento di base, rendendone opportuno l’inserimento nell’elenco dei tipi di concimi CE.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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