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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1667

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1667 della Commissione del 10 novembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure temporanee in relazione ai controlli sulla produzione di prodotti biologici (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1667

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga l’applicazione di talune misure temporanee previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 per fronteggiare le difficoltà nei controlli del settore biologico derivanti dalla pandemia di COVID-19. La proroga estende in linea generale le date di riferimento dal 30 settembre 2020 al 1° febbraio 2021, con un adeguamento specifico anche per un termine al 31 dicembre 2020. Il testo si applica retroattivamente dal 1° ottobre 2020 per evitare interruzioni nell’operatività delle deroghe.

Proroga fino al 1° febbraio 2021 di alcune misure temporanee e deroghe relative ai controlli sulla produzione biologica introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 a causa della pandemia di COVID-19.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, indirettamente, agli operatori del settore biologico soggetti al sistema di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dalle relative modalità di applicazione contenute nei regolamenti (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008. Riguarda in particolare i controlli sulla produzione biologica e alcune procedure connesse al sistema TRACES, nel contesto delle difficoltà operative causate dalla pandemia di COVID-19. L’applicazione è retroattiva dal 1° ottobre 2020. Non modifica, per le percentuali minime calcolate su base annua di cui all’articolo 1, paragrafi 3, 5 e 6, del regolamento (UE) 2020/977, la data finale di applicazione delle deroghe già previste.

Proroga delle misure temporanee sui controlli della produzione biologica

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1667 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2020/977, prorogando il periodo di applicazione di misure temporanee introdotte per far fronte alle difficoltà operative determinate dalla pandemia di COVID-19 nei controlli sulla produzione biologica. Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 834/2007 e delle relative norme di applicazione, in un contesto nel quale le restrizioni alla circolazione hanno compromesso la normale esecuzione delle attività di controllo negli Stati membri e nei paesi terzi.

Contesto e ragioni della proroga

I considerando evidenziano che la pandemia ha determinato una situazione eccezionale e senza precedenti per Stati membri e operatori. Le autorità nazionali hanno comunicato alla Commissione che talune gravi disfunzioni dei sistemi di controllo nel settore biologico sarebbero persistite oltre il 30 settembre 2020, rendendo necessario prolungare le deroghe già introdotte dal regolamento (UE) 2020/977. La Commissione richiama anche il coordinamento con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466, che consente misure temporanee in materia di controlli ufficiali e altre attività ufficiali fino al 1° febbraio 2021.

Ambito materiale della modifica

La modifica riguarda esclusivamente il periodo di applicazione delle misure temporanee del regolamento (UE) 2020/977. Tali misure incidono sul sistema di controllo della produzione biologica e su alcune procedure connesse al sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES), già oggetto di deroga rispetto ai regolamenti (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008.

Modifiche puntuali al regolamento (UE) 2020/977

L’articolo 1 del regolamento in commento apporta tre modifiche testuali al regolamento (UE) 2020/977:

  • all’articolo 1, paragrafo 7, la data "30 settembre 2020" è sostituita con "1° febbraio 2021";
  • all’articolo 3, secondo e quinto comma, la data "30 settembre 2020" è sostituita con "1° febbraio 2021";
  • all’articolo 3, terzo comma, la data "31 dicembre 2020" è sostituita con "1° febbraio 2021".

La Commissione precisa tuttavia che le percentuali minime relative al numero di campioni, alle ulteriori visite di controllo a campione e alle ispezioni e visite senza preavviso previste dall’articolo 1, paragrafi 3, 5 e 6, del regolamento (UE) 2020/977 restano calcolate su base annua; per tale ragione non viene modificata la loro data finale di applicazione.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1° ottobre 2020. Questa scelta è motivata dall’esigenza di evitare soluzioni di continuità nell’applicazione delle misure temporanee già in corso. Il regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Proroga delle misure temporanee del regolamento (UE) 2020/977

L’articolo 1 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 sostituendo, all’articolo 1, paragrafo 7, la data "30 settembre 2020" con "1° febbraio 2021". La stessa proroga si applica all’articolo 3, secondo e quinto comma, dove la data "30 settembre 2020" è sostituita da "1° febbraio 2021".

Adeguamento di un ulteriore termine temporale

Sempre all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/977, il terzo comma sostituisce la data "31 dicembre 2020" con "1° febbraio 2021", coordinando la durata delle misure temporanee con la persistenza delle criticità nei sistemi di controllo biologico.

Applicazione retroattiva e entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° ottobre 2020. La retroattività è espressamente prevista per evitare perturbazioni nell’applicazione delle misure già prorogate.

Contesto e ratio della modifica

La proroga si fonda sulle difficoltà eccezionali causate dalla pandemia di COVID-19 e dalle restrizioni alla circolazione negli Stati membri e nei paesi terzi, che continuano a ostacolare i controlli nel settore biologico. La Commissione richiama inoltre il coordinamento con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali.

Come è indicizzato

Materieagricolturaproduzione biologicacontrolli ufficialipandemia covid-19

Testo integrale

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