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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1668

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1668 della Commissione del 10 novembre 2020 che specifica i dettagli e le funzionalità del sistema di informazione e comunicazione da utilizzare ai fini del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1668

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione precisa come deve funzionare l’ICSMS per consentire l’applicazione uniforme del regolamento (UE) 2019/515 sul reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro. Stabilisce quali notifiche e informazioni devono essere inserite nel sistema dalle autorità competenti, come vanno gestite le identità degli utenti abilitati e per quanto tempo devono essere conservati i dati personali. Introduce inoltre regole puntuali sulla cancellazione automatica dei dati e sull’aggiornamento delle decisioni o sospensioni successivamente annullate o revocate.

Specificazione delle funzionalità, dei contenuti e dei tempi di conservazione dei dati del sistema ICSMS per l’attuazione del regolamento (UE) 2019/515 sul reciproco riconoscimento delle merci.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, alle autorità competenti e ai punti di contatto per i prodotti che utilizzano l’ICSMS ai fini del regolamento (UE) 2019/515. Riguarda le notifiche alla Commissione e agli altri Stati membri relative a decisioni amministrative e sospensioni temporanee, lo scambio di informazioni tra autorità e punti di contatto, nonché la conservazione e cancellazione dei dati personali inseriti nel sistema. È applicabile in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; dal 16 luglio 2021 l’assetto richiamato considera la sostituzione dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 765/2008 da parte dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1668 della Commissione: ICSMS per il reciproco riconoscimento delle merci

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1668 specifica i dettagli operativi del sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) da utilizzare nell’ambito del regolamento (UE) 2019/515 sul reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro. La finalità è rendere uniforme e agevole lo scambio di informazioni tra Commissione, Stati membri, autorità competenti e punti di contatto, garantendo al contempo la correttezza dei dati e la disciplina della conservazione dei dati personali.

Contesto normativo e finalità

Il provvedimento si fonda sull’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/515. Dai considerando emerge che l’ICSMS deve essere impiegato per le comunicazioni previste dal regolamento sul reciproco riconoscimento, anche tenendo conto del fatto che il riferimento originario all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 765/2008 sarà sostituito, dal 16 luglio 2021, dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020. Il regolamento mira inoltre a fare in modo che la Commissione disponga di informazioni strutturate e facilmente trattabili per la valutazione e la relazione previste dall’articolo 14 del regolamento (UE) 2019/515.

Ambito soggettivo e funzionale

L’atto riguarda gli Stati membri, le autorità competenti e i punti di contatto per i prodotti che operano nel sistema ICSMS ai fini del regolamento (UE) 2019/515. Le comunicazioni interessano, in particolare:

  • le decisioni amministrative che limitano o negano l’accesso al mercato;
  • le sospensioni temporanee;
  • i pareri della Commissione;
  • lo scambio di informazioni tra autorità competenti e punti di contatto.

Gli Stati membri devono inoltre inserire nel sistema l’identità delle autorità competenti e dei punti di contatto abilitati all’accesso.

Contenuto del sistema ICSMS

L’articolo 1 elenca in modo tassativo il perimetro delle informazioni che l’ICSMS deve contenere ai fini del regolamento (UE) 2019/515:

  • notifiche alla Commissione e agli altri Stati membri delle decisioni amministrative ex articolo 5, paragrafo 9;
  • notifiche alla Commissione e agli altri Stati membri delle sospensioni temporanee ex articolo 6, paragrafo 2;
  • notifiche a tutti gli Stati membri dei pareri della Commissione ex articolo 8, paragrafo 6;
  • scambio di informazioni tra autorità competenti e punti di contatto per i prodotti ex articolo 5, paragrafo 7, e articolo 10, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3.

Obblighi di notifica delle decisioni amministrative

Quando una decisione amministrativa è notificata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/515, l’autorità competente deve caricare nel sistema una copia elettronica del provvedimento e inserire anche informazioni strutturate aggiuntive. In particolare, devono essere indicati:

  • la regola tecnica nazionale sulla quale si è basata la valutazione;
  • lo Stato membro in cui l’operatore economico afferma di commercializzare legalmente le merci;
  • i legittimi motivi di interesse generale applicabili contemplati dalla regola tecnica nazionale.

Il regolamento impone inoltre di registrare nell’ICSMS l’eventuale annullamento o revoca della decisione notificata.

Obblighi di notifica delle sospensioni temporanee

Per le sospensioni temporanee ex articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/515, l’autorità competente deve procedere in modo analogo, caricando una copia elettronica della sospensione e inserendo:

  • la regola tecnica nazionale sulla base della quale sarà effettuata la valutazione;
  • lo Stato membro in cui l’operatore economico sostiene di commercializzare legalmente le merci;
  • i legittimi motivi di interesse generale che giustificano la sospensione temporanea dell’accesso al mercato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1.

Anche in questo caso, l’eventuale annullamento o revoca della sospensione deve essere registrato nel sistema.

Conservazione e cancellazione dei dati personali

Il regolamento disciplina con precisione i periodi di conservazione dei dati personali per esigenze di protezione dei dati e minimizzazione. I dati personali contenuti nelle comunicazioni dell’ICSMS, se conservati in forma che consente l’identificazione degli interessati, sono cancellati automaticamente dopo cinque anni dal verificarsi di uno dei seguenti eventi:

  • notifica di una sospensione temporanea ex articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/515;
  • notifica di una decisione amministrativa ex articolo 5, paragrafo 9, se la decisione non è stata comunicata a SOLVIT;
  • ultimo scambio di informazioni ex articolo 5, paragrafo 7, e articolo 10, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3;
  • risoluzione del caso presentato a SOLVIT.

La Commissione deve assicurare tecnicamente la cancellazione automatica di tali dati.

Dati personali degli utenti ICSMS

Per le persone fisiche designate come utenti dell’ICSMS dalle autorità competenti o dai punti di contatto per i prodotti, i dati personali sono cancellati al più tardi un mese dopo che la Commissione è informata della cessazione della qualità di utente. Anche qui la Commissione è tenuta a garantire la cancellazione tramite dispositivi tecnici.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Contenuto dell’ICSMS

L’ICSMS, ai fini del regolamento (UE) 2019/515, contiene: le notifiche alla Commissione e agli altri Stati membri delle decisioni amministrative ex articolo 5, paragrafo 9; le notifiche delle sospensioni temporanee ex articolo 6, paragrafo 2; le notifiche a tutti gli Stati membri dei pareri della Commissione ex articolo 8, paragrafo 6; lo scambio di informazioni tra autorità competenti e punti di contatto per i prodotti ex articolo 5, paragrafo 7, e articolo 10, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3.

Identificazione delle autorità e dei punti di contatto

Gli Stati membri devono individuare le autorità competenti e i punti di contatto per i prodotti che hanno accesso all’ICSMS e inserirne l’identità nel sistema, in conformità al regolamento (UE) 2019/515.

Notifica delle decisioni amministrative

Quando notifica una decisione amministrativa ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/515, l’autorità competente deve caricare una copia elettronica della decisione e inserire nella forma strutturata del sistema: la regola tecnica nazionale applicata; lo Stato membro in cui l’operatore economico dichiara di commercializzare legalmente le merci; i legittimi motivi di interesse generale applicabili contemplati dalla regola tecnica nazionale. Devono essere inseriti anche l’eventuale annullamento o revoca della decisione.

Notifica delle sospensioni temporanee

Quando notifica una sospensione temporanea ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/515, l’autorità competente deve caricare una copia elettronica della sospensione e inserire: la regola tecnica nazionale sulla base della quale sarà effettuata la valutazione; lo Stato membro in cui l’operatore economico dichiara di commercializzare legalmente le merci; i legittimi motivi di interesse generale per la sospensione ex articolo 6, paragrafo 1. Deve essere inserito anche l’eventuale annullamento o revoca della sospensione.

Conservazione dei dati personali nelle comunicazioni

I dati personali contenuti nelle comunicazioni inserite nell’ICSMS e conservati in forma identificabile sono cancellati automaticamente dopo cinque anni dalla notifica della sospensione temporanea, oppure della decisione amministrativa se non comunicata a SOLVIT, oppure dall’ultimo scambio di informazioni ex articolo 5, paragrafo 7, e articolo 10, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, oppure dalla risoluzione del caso SOLVIT. La Commissione deve garantire la cancellazione tramite dispositivi tecnici.

Conservazione dei dati personali degli utenti

I dati personali relativi alle persone fisiche designate come utenti ICSMS da un’autorità competente o da un punto di contatto per i prodotti sono cancellati al più tardi un mese dopo che la Commissione è informata della cessazione dell’incarico. Anche in questo caso la cancellazione è assicurata dalla Commissione mediante dispositivi tecnici.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercato internolibera circolazione delle mercivigilanza del mercatocooperazione amministrativaprotezione dei dati

Testo integrale

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