Sentenza n. 9670/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'ottemperanza del giudicato formatosi con Decreto numero di raccolta generale 1723/2025, pub il 24/01/2025, nella causa iscritta al. Numero registro generale 18133/2024, numero sezionale 54/2025 della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, munito di attestazione di conformità il 28/01/2025, notificata il 28/01/2025 al Ministero dell'Istruzione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato relativo al pagamento delle spese di lite liquidate dal giudice del lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (procuratore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al giudicato formatosi sul provvedimento definitivo del giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto, quale procuratore antistatario, a ottenere il pagamento delle spese processuali liquidate. Ha dedotto la persistente inerzia dell'Amministrazione, protrattasi anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza eccepire l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni sull'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione non ha dimostrato l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale e non ha giustificato la propria inerzia. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, limitatamente al pagamento delle spese di lite spettanti al ricorrente, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il compito di provvedere entro 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta del ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.
D.M. 55/2014
È richiamato come parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, avuto riguardo alla natura essenzialmente esecutiva del giudizio.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione non dimostra l'avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti da un giudicato e non fornisce giustificazioni sull'inerzia, il ricorso per ottemperanza deve essere accolto e deve essere ordinata l'esecuzione del titolo entro un termine assegnato dal giudice.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente dell'Amministrazione obbligata, affinché provveda in caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato, previa richiesta della parte interessata.
- La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza segue la soccombenza e può essere liquidata tenendo conto della natura essenzialmente esecutiva del giudizio e dell'effettivo impegno difensivo.
Come è indicizzato
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