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Circolare

Circolare numero 1 del 5-1-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare spiega che, dal 1° gennaio 1998, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 446/1997, vengono aboliti numerosi contributi e quote destinate al Servizio sanitario nazionale, in conseguenza dell'introduzione dell'IRAP. L'INPS sospende quindi la riscossione dei contributi elencati, salvo i casi in cui il presupposto impositivo si sia verificato prima del 1° gennaio 1998 e salvo le regole speciali per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare. La circolare dettaglia inoltre quali contribuzioni cessano, quali categorie restano interessate da riduzioni o permanenze parziali e come devono essere gestiti gli adempimenti contributivi per i mesi da gennaio 1998 in avanti.

Abolizione dei contributi sanitari per effetto del D.Lgs. n. 446/1997 e introduzione dell'IRAP

Abolizione dei contributi sanitari per effetto del D.Lgs. n. 446/1997

La circolare chiarisce gli effetti previdenziali dell'introduzione dell'IRAP ad opera del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, in vigore dal 1° gennaio 1998. L'Istituto indica quali contributi sanitari vengono meno, quali restano dovuti per periodi anteriori al 1° gennaio 1998 e come devono essere gestiti gli adempimenti per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare.

Quadro normativo e decorrenza

Il decreto, emanato in attuazione delle deleghe previste dall'art. 3, commi da 143 a 149 e 151, della legge n. 662/1996, istituisce e disciplina l'imposta regionale sulle attività produttive. L'art. 66 ne fissa l'entrata in vigore al 1° gennaio 1998. Per effetto dell'art. 36, comma 1, lettera a), da tale data sono aboliti i contributi e le quote contributive destinate al Servizio sanitario nazionale indicate dalla circolare.

Contributi per il Servizio sanitario nazionale soppressi

L'INPS specifica che non saranno più riscossi i contributi SSN previsti:

  • sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli dovuti a titolo di solidarietà;
  • per lavoratori italiani occupati all'estero in Paesi senza accordi di sicurezza sociale o con accordi parziali, nonché per lavoratori italiani occupati in Italia alle dipendenze di aziende straniere;
  • sui compensi corrisposti a dipendenti per partecipazione a comitati tecnici, organi collegiali e commissioni d'esame;
  • sui redditi diversi da lavoro dipendente per i soggetti che presentano il mod. 730 al sostituto d'imposta;
  • per apprendisti, pescatori della piccola pesca associati in cooperative, allievi dei cantieri scuola, lavoratori domestici, frontalieri emigranti o stagionali in Svizzera, Fondo di previdenza Clero, apprendisti di aziende artigiane, pescatori autonomi e su trattamenti pensionistici.

Ne consegue che, salvo le eccezioni previste dall'art. 37, i datori di lavoro non devono più presentare il mod. DM10/S per i mesi da gennaio 1998 in avanti.

Contributo addizionale dello 0,20 per cento

È abolita anche l'addizionale dello 0,20 per cento istituita per la copertura degli oneri di assistenza malattia pensionati e compresa nell'aliquota IVS del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La soppressione riguarda pure i soci di cooperative di lavoro, i lavoratori iscritti alla Gestione speciale per gli enti pubblici creditizi trasformati in S.p.A. e quelli iscritti al soppresso Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

Per gli assicurati diversi dai dipendenti, il contributo interessava pescatori autonomi e prosecutori volontari, e dovrà essere considerato nella rideterminazione dei contributi dovuti da gennaio 1998.

Contributo per l'assicurazione contro la tubercolosi

La soppressione della quota destinata al SSN incide anche sul contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, limitatamente alla parte eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche.

Per la generalità dei lavoratori dipendenti, il contributo si riduce in misura diversa a seconda della gestione:

  • dall'1,87 per cento allo 0,21 per cento per gli iscritti al F.P.L.D., alla Gestione speciale degli enti pubblici creditizi, al Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, al Fondo Volo, all'ENPALS e ai dirigenti iscritti all'INPDAI;
  • dal 2,01 per cento allo 0,35 per cento per gli iscritti al Fondo ENEL e aziende elettriche private, al Fondo trasporti, all'INPDAP, agli iscritti a regimi pensionistici esteri e ad altri regimi pensionistici indicati;
  • dal 2 per cento allo 0,35 per cento per insegnanti di scuola elementare, direttori didattici e le ulteriori categorie scolastiche elencate, fermo restando il contributo base di lire 3 per ogni soggetto assicurato.

Per lavoratori domestici e pescatori della piccola pesca l'aliquota contributiva scende allo 0,21 per cento. Gli operai agricoli non sono interessati da tale riduzione e restano assoggettati alla misura dello 0,01 per cento.

Soggetti con periodo d'imposta diverso dall'anno solare

L'art. 37 del decreto contiene una disciplina speciale per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare. In via generale, l'IRAP e la soppressione dei contributi e tributi indicati dall'art. 36, comma 1, lettere a), b) ed e), producono effetto dal primo periodo d'imposta che inizia dopo l'entrata in vigore del decreto.

In deroga, per i soggetti il cui periodo d'imposta è iniziato dopo il 30 settembre 1997, la nuova disciplina opera dalla data di inizio di quel periodo.

Per tali contribuenti, l'INPS continua a riscuotere la contribuzione con le modalità ordinarie DM10/2 e DM10/S per il tratto di tempo compreso tra il 1° gennaio 1998 e l'inizio del primo periodo d'imposta utile. In concreto, la riscossione riguarda:

  • il mese di gennaio per chi ha periodo d'imposta dal 1° febbraio 1998;
  • gennaio e febbraio 1998 per chi ha periodo d'imposta dal 1° marzo 1998;
  • così via fino ad agosto 1998 per i contribuenti con periodo d'imposta dal 1° settembre 1998.

Per questi soggetti, la contribuzione per il SSN è riscossa limitatamente alla quota a carico del datore di lavoro, pari al 9,60 per cento, e alla quota di solidarietà pari al 3,80 per cento.

Punti principali

Introduzione dell'IRAP e abolizione dei contributi sanitari

Il D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, attuativo della legge n. 662/1996, istituisce l'IRAP con decorrenza dal 1° gennaio 1998 e, contestualmente, abolisce alcuni contributi e quote contributive destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. L'INPS si adegua cessando la riscossione di tali contributi, fatta salva la riscossione dei crediti riferiti a presupposti maturati prima del 1° gennaio 1998.

Contributi per il Servizio sanitario nazionale soppressi

Vengono elencate le principali contribuzioni SSN non più dovute: contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, contributi per lavoratori italiani all'estero senza accordi pienamente applicabili, compensi per comitati tecnici e commissioni, redditi diversi da lavoro dipendente per chi presenta il mod. 730 al sostituto, contributi per apprendisti, pescatori della piccola pesca, allievi cantieri scuola, lavoratori domestici, frontalieri in Svizzera, Fondo Clero, apprendisti di aziende artigiane, pescatori autonomi e contributi su trattamenti pensionistici. Per effetto della soppressione, i datori di lavoro non devono più presentare la denuncia mod. DM10/S per i mesi da gennaio 1998 in poi, salvo quanto previsto per i soggetti con periodo d'imposta diverso dall'anno solare.

Abolizione del contributo addizionale dello 0,20 per cento

È soppressa l'addizionale dello 0,20 per cento prevista per la copertura degli oneri di assistenza malattia pensionati, compresa nell'aliquota IVS del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e applicata anche ad altre gestioni indicate nella circolare. Il contributo non era stato applicato agli allievi dei cantieri scuola; per pescatori autonomi e prosecutori volontari la soppressione incide sulla rideterminazione dei contributi dovuti da gennaio 1998.

Riduzione del contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi

Viene soppressa la quota del contributo TBC eccedente quella destinata al finanziamento delle prestazioni economiche della relativa assicurazione. Per la generalità dei lavoratori dipendenti il contributo si riduce dall'1,87 per cento allo 0,21 per cento oppure dal 2,01 per cento allo 0,35 per cento, a seconda della gestione di appartenenza; per alcune categorie scolastiche il contributo percentuale passa dal 2 al 0,35 per cento, con mantenimento del contributo base di lire 3 per ogni soggetto assicurato. Per lavoratori domestici e pescatori della piccola pesca l'aliquota si riduce allo 0,21 per cento. Gli operai agricoli restano esclusi dalla riduzione, con contributo fissato allo 0,01 per cento.

Soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare

L'art. 37 del decreto disciplina i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare. Per loro IRAP e abolizione dei contributi indicati dall'art. 36, comma 1, lettere a), b) ed e), decorrono dal primo periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore del decreto; in deroga, per chi ha iniziato il periodo d'imposta dopo il 30 settembre 1997, l'effetto decorre dalla data di inizio di quel periodo. L'INPS continua quindi a riscuotere, con le modalità ordinarie DM10/2 e DM10/S, la contribuzione relativa al lasso di tempo dal 1° gennaio 1998 fino all'inizio del primo periodo d'imposta utile, limitandosi in tali casi alla quota a carico del datore di lavoro e alla quota di solidarietà indicata.

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