Circolare numero 272 del 30-12-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica il rinnovo per l’anno 1997 della convenzione tra INPS e Regione Friuli-Venezia Giulia per l’erogazione dell’indennità di maternità alle donne non occupate residenti nella Regione, con efficacia subordinata alla registrazione del decreto regionale. Vengono riepilogate le principali modifiche rispetto alla convenzione precedente: aumento del periodo minimo di residenza a cinque mesi, indennità fissata in L. 1.500.000 per maternità, adozione e affidamento preadottivo, revisione dei requisiti per l’adozione, nuova disciplina per le domande incomplete o non accoglibili, aggiornamento del compenso a L. 64.025 per pratica oltre IVA e adeguamento alle norme privacy. Restano ferme le istruzioni non modificate e per le nascite/adozioni del 1996 continua ad applicarsi la precedente convenzione anche se la domanda è presentata nel 1997.
Rinnovo per il 1997 della convenzione INPS-Regione Friuli-Venezia Giulia per l’indennità di maternità alle donne non occupate
Rinnovo 1997 della convenzione INPS-Regione Friuli-Venezia Giulia per l’indennità di maternità
La circolare informa del rinnovo per l’anno 1997 della convenzione tra INPS e Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia relativa al pagamento dell’indennità di maternità alle donne non occupate residenti nella Regione. Il nuovo testo convenzionale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, si applica alle domande presentate dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997 ed è subordinato alla registrazione del decreto regionale.
Ambito della prestazione e soggetti interessati
L’INPS si impegna a erogare, in nome e per conto della Regione e tramite la propria organizzazione territoriale, l’indennità prevista dal titolo IV della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, come modificata dalla legge regionale 26 agosto 1996, n. 34. La prestazione riguarda le donne non occupate che rispettino i requisiti di residenza, reddito e assenza di prestazioni sostitutive previsti dalla normativa regionale e dalla convenzione.
Domanda e requisiti di accesso
La domanda deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall’INPS tra il compimento del sesto mese di gravidanza e il termine perentorio di 180 giorni dal parto. Il diritto è subordinato:
- alla mancanza di occupazione all’inizio del periodo corrispondente all’astensione obbligatoria per maternità delle lavoratrici dipendenti;
- all’iscrizione nei registri anagrafici di un Comune della Regione da almeno cinque mesi rispetto alla data della domanda;
- alla mancanza, nell’anno solare precedente alla domanda, di redditi personali pari o superiori a quelli previsti per la pensione sociale in misura intera;
- alla mancanza, per il periodo di astensione obbligatoria, del diritto a trattamenti economici di malattia, maternità, disoccupazione e integrazione salariale.
Per i casi di adozione o affidamento preadottivo, la verifica della mancanza di occupazione è riferita alla data di ingresso del bambino nella famiglia.
Documentazione e gestione delle domande
Per ottenere l’indennità di maternità devono essere prodotti il certificato di gravidanza, con indicazione della data presunta del parto, e successivamente il certificato di nascita, accompagnato da dichiarazione della richiedente attestante la maternità; tali documenti possono essere sostituiti dal certificato di assistenza al parto o dal certificato di stato di famiglia con indicazione del grado di parentela. Possono essere autocertificati, ai sensi della normativa richiamata, i requisiti relativi a redditi, assenza di trattamenti previdenziali, residenza, nascita o stato di famiglia.
Le domande non accoglibili per mancanza dei requisiti sono trasmesse alla Regione con apposito elenco, affinché provveda direttamente alle comunicazioni alle interessate. Se la documentazione risulta incompleta, la SAP INPS competente deve invitare l’interessata a integrarla entro 30 giorni; se la domanda è presentata allo sportello, l’invito è contestuale, altrimenti è inviato con lettera semplice. Decorso inutilmente il termine di 40 giorni dalla richiesta, la pratica è trasmessa alla Regione per il seguito di competenza.
Misura dell’indennità di maternità
L’indennità è corrisposta in unica soluzione, entro 60 giorni dalla presentazione del certificato di nascita del bambino o, se successiva, dalla data di esecutività della convenzione, nella misura fissa di L. 1.500.000. La previsione dell’importo fisso comporta la corresponsione dell’intera somma anche in caso di parto prematuro.
Adozione e affidamento preadottivo
Per l’indennità prevista in caso di adozione o affidamento preadottivo, l’importo è fissato in L. 1.500.000, aumentato di L. 750.000 per ogni altro bambino adottato o affidato oltre al primo. L’aumento si applica sia quando più bambini entrano contemporaneamente in famiglia, sia quando l’ingresso avviene entro tre mesi dall’ingresso del primo.
La domanda deve essere presentata entro tre mesi dall’ingresso del bambino in famiglia. Ai fini documentali, il certificato di gravidanza e quello di nascita sono sostituiti dal certificato di esistenza in vita e dalla copia del certificato di affidamento o del verbale dell’autorità competente attestante la data dell’ingresso del bambino in famiglia. L’indennità spetta solo se l’adottando non ha compiuto dieci anni alla data di ingresso in famiglia.
Rapporti finanziari tra Regione e INPS
Per finanziare le prestazioni, la Regione assegna alla SAP INPS di Trieste un’anticipazione pari al 50% dello stanziamento annuale, con eventuali integrazioni successive su richiesta dell’INPS in base al fabbisogno e agli oneri del servizio. I versamenti sono effettuati su apposito conto corrente bancario intestato all’INPS, che è autorizzato a disporre i pagamenti ai beneficiari.
Le spese di tenuta e gestione del conto, comprese quelle per l’esecuzione dei pagamenti, e gli interessi maturati sulle somme giacenti sono rispettivamente addebitati o accreditati alla Regione. L’INPS eroga le indennità fino a concorrenza delle anticipazioni e delle successive integrazioni ricevute.
Entro il mese di febbraio dell’anno successivo, o successivamente in caso di ritardata assegnazione dei fondi, la SAP di Trieste trasmette alla Regione il rendiconto con l’elenco nominativo delle beneficiarie, l’importo corrisposto, il luogo di residenza, la data della domanda e la data di nascita del bambino, sottoscritto dal Direttore della SAP o da un suo delegato. In allegato deve essere anche trasmessa la dichiarazione dei Direttori delle SAP che hanno liquidato le prestazioni circa la sussistenza dei requisiti regionali. Nel prospetto riepilogativo devono risultare versamenti regionali, importo erogato, compenso del servizio, spese di conto e interessi maturati al 31 dicembre dell’anno precedente.
Gli interessi non rientrano, salvo diversa indicazione della Regione, tra le somme disponibili per l’erogazione delle indennità.
Compenso per il servizio e oneri accessori
Il compenso a carico della Regione per ogni pratica definita è aggiornato a L. 64.025, oltre IVA, per le domande presentate dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997. L’importo costituisce il puro costo del servizio. L’INPS è autorizzato a prelevare tale compenso dal conto corrente di cui all’articolo 8 al momento di ciascuna erogazione.
Le spese connesse alla stipula della convenzione, compresa l’IVA, sono poste a carico della Regione. Il testo richiama inoltre la disciplina della registrazione solo in caso d’uso.
Sicurezza dei dati e adeguamento alla normativa privacy
Le parti si impegnano a utilizzare i dati esclusivamente per fini istituzionali, a limitare e controllare l’accesso ai dati mediante procedure idonee a identificare e registrare operatori e operazioni e a individuare gli operatori solo tra il proprio personale, debitamente autorizzato. È vietata la consultazione o cessione dei dati a terzi, salvo quanto previsto dalla legge, a pena di risoluzione della convenzione.
La convenzione si adegua inoltre alla legge n. 675/1996 e alle leggi nn. 675 e 676 del 31 dicembre 1996, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, alle responsabilità verso interessati, terzi e Autorità Garante, all’eventuale comunicazione dei dati all’estero e alle misure minime di sicurezza degli archivi.
Durata, foro competente e disciplina transitoria
La convenzione ha durata fino al 31 dicembre 1997 ed entra in vigore dopo l’approvazione e registrazione del decreto regionale. Per ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione della convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.
Per le nascite e le adozioni avvenute nel 1996 restano applicabili gli importi e i criteri della convenzione stipulata per il periodo 1° gennaio 1996 - 31 dicembre 1996, anche se la domanda viene presentata nel 1997. Per quanto non modificato, restano ferme le istruzioni già impartite con le precedenti circolari richiamate.
Punti principali
Rinnovo della convenzione e ambito temporale
La convenzione tra INPS e Regione Friuli-Venezia Giulia, già rinnovata per il 1996, viene ulteriormente rinnovata per il 1997. Essa è efficace solo dopo l’approvazione e registrazione del decreto regionale e riguarda tutte le domande presentate dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997.
Prestazione e destinatari
L’INPS eroga, per conto della Regione e tramite la propria organizzazione territoriale, l’indennità di maternità alle donne non occupate residenti nella Regione, secondo i criteri della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 49/1993, titolo IV, come modificata dalla legge regionale n. 34/1996.
Requisiti e domanda
La domanda va presentata tra il compimento del sesto mese di gravidanza e il termine perentorio di 180 giorni dal parto. Il diritto è subordinato alla mancanza di occupazione all’inizio del periodo di astensione obbligatoria, alla residenza anagrafica in un Comune della Regione da almeno cinque mesi, all’assenza di redditi personali dell’anno precedente pari o superiori alla pensione sociale intera e alla mancanza del diritto a determinati trattamenti economici e previdenziali.
Documentazione e gestione delle domande incomplete
Sono richiesti certificato di gravidanza e certificato di nascita, con possibilità di sostituzione tramite certificato di assistenza al parto o stato di famiglia; alcune circostanze possono essere autocertificate. Le domande non accoglibili per carenza di requisiti vengono trasmesse alla Regione, mentre per la documentazione incompleta l’INPS invita l’interessata a integrare gli atti entro 30 giorni; decorso inutilmente il termine di 40 giorni, la pratica è inviata alla Regione.
Importi dell’indennità
Per la maternità l’indennità è fissata in L. 1.500.000 in misura fissa, con corresponsione integrale anche in caso di parto prematuro. Per adozione o affidamento preadottivo l’importo è parimenti di L. 1.500.000, aumentato di L. 750.000 per ciascun ulteriore bambino; il minore deve avere età non superiore a 10 anni.
Rapporti finanziari e compenso all’INPS
La Regione versa alla SAP INPS di Trieste un’anticipazione pari al 50% dello stanziamento annuale, con successive integrazioni su richiesta dell’INPS. Il rendiconto annuale deve essere trasmesso entro febbraio dell’anno successivo e includere l’elenco delle beneficiarie, gli importi erogati, la residenza, la data della domanda e la data di nascita del bambino. Il compenso per pratica definita è aggiornato a L. 64.025 oltre IVA, a carico della Regione.
Privacy, sicurezza dei dati e responsabilità
Gli articoli 11 e 12 adeguano la convenzione alla legge n. 675/1996 e alle ulteriori disposizioni in materia di protezione dei dati, imponendo l’uso dei dati solo per fini istituzionali, limiti di accesso, autorizzazione degli operatori e divieto di cessione a terzi salvo previsione di legge.
Durata, foro competente e regime transitorio
La convenzione scade il 31 dicembre 1997 ed è operativa solo dopo approvazione e registrazione del decreto regionale. Le controversie sono devolute al Foro di Trieste. Per tutte le nascite e le adozioni avvenute nel 1996 continuano ad applicarsi gli importi e i criteri della convenzione precedente, anche se la domanda è presentata nel 1997.
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