Circolare numero 3 del 8-1-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce i chiarimenti del Ministero del Lavoro sulle aspettative non retribuite concesse per cariche sindacali o funzioni pubbliche elettive, soprattutto nei casi vicini all’assunzione del lavoratore e anteriori al D.Lgs. n. 564/1996. Viene precisato che, per l’accredito della contribuzione figurativa, rileva l’esistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato desumibile da documentazione idonea; in tali casi l’onere di contestare l’irrilevanza della documentazione grava su chi nega il diritto. Le sedi INPS devono attenersi a tali indicazioni nella definizione dei singoli casi.
Aspettative per cariche sindacali o funzioni pubbliche elettive e accredito della contribuzione figurativa ex art. 31 legge n. 300/1970
Aspettative per cariche sindacali o funzioni pubbliche elettive e contribuzione figurativa
La circolare fornisce indicazioni operative sull’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di aspettative non retribuite per cariche sindacali o funzioni pubbliche elettive. Il documento recepisce i chiarimenti del Ministero del Lavoro riguardo ai casi in cui l’aspettativa sia stata concessa in prossimità dell’assunzione, con particolare attenzione alle situazioni anteriori al D.Lgs. n. 564 del 16 settembre 1996.
Quadro normativo richiamato
Viene richiamato l’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 564/1996, secondo cui, dalla data di entrata in vigore del decreto e senza pregiudizio per le situazioni già in atto, i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci ai fini dell’accreditamento della contribuzione figurativa, purché siano rispettate specifiche condizioni. In particolare:
- il provvedimento deve riguardare lavoratori assunti con atto scritto;
- per le cariche sindacali l’aspettativa deve essere concessa dopo il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque non prima di sei mesi.
Aspettative concesse prima del D.Lgs. n. 564/1996
Per le aspettative concesse anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina, il Ministero chiarisce che, se la decorrenza dell’aspettativa è prossima o addirittura contestuale all’assunzione, ciò non comporta di per sé il diniego dell’accredito dei contributi figurativi. Occorre invece verificare se esista un accordo tra le parti finalizzato alla costituzione del rapporto di lavoro subordinato.
Elementi documentali rilevanti
La prova del rapporto di lavoro può essere desunta dagli ordinari atti connessi all’assunzione, tra cui:
- comunicazione al collocamento;
- lettera di assunzione;
- documento equipollente;
- annotazione sul libretto di lavoro.
La circolare precisa che tali elementi, se idonei a dimostrare la costituzione del rapporto subordinato, non possono essere automaticamente disconosciuti ai fini dell’accredito della contribuzione figurativa.
Onere della prova e comportamento delle sedi
Secondo l’impostazione richiamata nella circolare, spetta a chi contesta il diritto all’accredito dimostrare l’inadeguatezza della documentazione prodotta per provare il contratto di lavoro subordinato. Le sedi INPS devono pertanto tenere conto di queste indicazioni ministeriali nella valutazione e definizione dei singoli casi, evitando automatismi nella negazione del diritto alla contribuzione figurativa.
Punti principali
Oggetto e finalità della circolare
La circolare riguarda l’applicazione dell’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di aspettative per cariche sindacali o funzioni pubbliche elettive e del relativo accredito della contribuzione figurativa. L’intervento nasce da un chiarimento del Ministero del Lavoro relativo alle situazioni sorte prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 564 del 16 settembre 1996.
Chiarimento normativo del D.Lgs. n. 564/1996
Viene richiamato l’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 564/1996, secondo cui, dalla data di entrata in vigore del decreto e senza pregiudizio per le situazioni in atto, i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita sono efficaci ai fini dell’accreditamento della contribuzione figurativa se il lavoratore è stato assunto con atto scritto. Per le cariche sindacali è inoltre richiesto che l’aspettativa intervenga dopo il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque non prima di sei mesi.
Aspettative anteriori alla nuova disciplina
Per le aspettative concesse prima dell’entrata in vigore della norma, quando la decorrenza dell’aspettativa è prossima o contestuale all’assunzione, il Ministero precisa che non può essere negato il diritto all’accredito dei contributi figurativi solo per tale circostanza. È infatti necessario verificare se vi sia un accordo tra le parti finalizzato alla costituzione del rapporto di lavoro subordinato, desumibile dagli ordinari elementi documentali connessi all’assunzione.
Documentazione idonea a dimostrare il rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro subordinato può essere desunto da documenti quali comunicazione al collocamento, lettera di assunzione, documento equipollente, annotazione sul libretto di lavoro e altri mezzi ordinari finalizzati o conseguenti all’assunzione. La presenza di tale documentazione non può essere disconosciuta automaticamente ai fini dell’accredito della contribuzione figurativa.
Onere della prova e indicazioni operative per le sedi
La circolare afferma che è più aderente al quadro normativo porre a carico di chi contesta il diritto all’accredito l’onere di dimostrare l’inadeguatezza della documentazione prodotta per provare la costituzione del contratto di lavoro subordinato. Le sedi INPS sono quindi invitate a considerare tali indicazioni ministeriali nella definizione dei singoli casi.
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