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Circolare

Circolare numero 273 del 30-12-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce gli effetti dell'art. 24 della legge n. 196/1997 sui soci lavoratori delle cooperative di lavoro. Dal 1° luglio 1997 la contribuzione al Fondo di Garanzia è dovuta anche per tali soci; i contributi già versati prima di tale data restano validi ai fini delle prestazioni. Le cooperative devono restituire, senza oneri accessori, i contributi già rimborsati in precedenza. Le sedi INPS possono quindi accogliere le domande di T.F.R. e dei crediti di lavoro solo se sussistono tutti i requisiti di legge e se risultano i versamenti contributivi dovuti; per i periodi anteriori al 1° luglio 1997 senza versamenti non è invece riconoscibile alcuna prestazione, salvo la quota di T.F.R. maturata dopo tale data.

Applicazione del Fondo di Garanzia anche ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro

Applicazione del Fondo di Garanzia ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro

La circolare interviene per coordinare la precedente prassi amministrativa con l'art. 24, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, che ha esteso ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro la disciplina del Fondo di Garanzia prevista dall'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 e dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80. Il documento chiarisce inoltre gli effetti sui contributi già versati o rimborsati e sui trattamenti di fine rapporto e crediti di lavoro reclamabili dagli interessati.

Ambito di applicazione e decorrenza

A decorrere dal 1° luglio 1997 la contribuzione al Fondo di Garanzia è dovuta anche per i soci lavoratori delle cooperative di lavoro. Da tale data deriva, per i medesimi soggetti, il diritto alla tutela del Fondo sia con riferimento al T.F.R. sia con riferimento ai crediti di lavoro disciplinati dal d.lgs. n. 80/1992.

Contributi già versati prima dell'entrata in vigore della legge

La legge stabilisce che i contributi già versati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina restano salvi e conservano efficacia ai fini delle prestazioni. Per questa ragione, le Sedi possono definire favorevolmente le domande presentate dai soci lavoratori di cooperative di lavoro, quando risulti l'avvenuto versamento della contribuzione e siano presenti tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Restituzione dei contributi rimborsati alle cooperative

L'art. 24 prevede anche che le cooperative restituiscano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i contributi che erano stati loro rimborsati in applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale richiamate in premessa. La restituzione deve avvenire senza aggravio di oneri accessori. Ove tale adempimento sia stato effettuato, le domande dei soci lavoratori risultano, in presenza degli altri requisiti, accoglibili.

Ipotesi di mancato versamento per i periodi anteriori al 1° luglio 1997

La circolare precisa infine che, nei casi in cui la cooperativa non abbia effettuato versamenti contributivi per i periodi anteriori al 1° luglio 1997, non può essere avanzata alcuna pretesa nei suoi confronti. In tali situazioni, al socio lavoratore può essere riconosciuta soltanto la quota di T.F.R. maturata dopo tale data. Per i periodi anteriori, infatti, non è consentita alcuna erogazione, in coerenza con il principio di irretroattività della legge e con l'assenza di contributi versati e non restituiti all'Istituto.

Punti principali

Estensione della tutela del Fondo di Garanzia ai soci lavoratori

L'art. 24, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, stabilisce che le disposizioni dell'art. 2 della legge n. 297/1982 e degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80/1992 si applicano anche ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro. Di conseguenza, dal 1° luglio 1997 la contribuzione al Fondo di Garanzia è dovuta anche per questi soggetti, con correlativo diritto alla tutela del Fondo.

Validità dei contributi versati prima del 1° luglio 1997

La legge dispone che i contributi già versati anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina restano salvi e conservano efficacia ai fini delle relative prestazioni. Le Sedi possono quindi definire positivamente le domande di T.F.R. e di crediti di lavoro presentate dai soci lavoratori, purché risultino versamenti effettuati e siano soddisfatti tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.

Restituzione dei contributi rimborsati alle cooperative

Il comma 1 dell'art. 24 prevede che le cooperative restituiscano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i contributi che erano stati rimborsati in applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale. La restituzione deve avvenire senza aggravio di oneri accessori. Se la cooperativa ha adempiuto a tale obbligo, le domande dei soci lavoratori sono suscettibili di accoglimento, in presenza di tutti i requisiti.

Casi di mancato versamento contributivo per i periodi anteriori

Quando la cooperativa non abbia effettuato versamenti contributivi per i periodi precedenti al 1° luglio 1997, non può essere avanzata alcuna pretesa nei suoi confronti. In tali ipotesi al socio lavoratore può essere erogata soltanto la quota di T.F.R. maturata dopo il 1° luglio 1997, poiché per i periodi anteriori non è ammessa alcuna erogazione in assenza di contributi versati e non restituiti all'Istituto, anche in ragione del principio di irretroattività della legge.

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