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Circolare

Circolare numero 4 del 9-1-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce gli effetti, dal 1° gennaio 1998, della soppressione dei contributi sanitari e delle altre contribuzioni destinate al Servizio sanitario nazionale in conseguenza dell’IRAP. Viene precisato che, salvo eccezioni residuali, viene meno il regime di fiscalizzazione degli oneri sociali, restando confermata solo la fiscalizzazione del contributo ex ENAOLI dello 0,16% per i soggetti aventi diritto e, in casi particolari, alcune ulteriori agevolazioni. La circolare fornisce inoltre istruzioni operative per i datori di lavoro che utilizzano il sistema DM, con effetti sulla presentazione dei modelli DM10/S e DM10/2, nonché indicazioni per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare e per le componenti variabili della retribuzione di dicembre 1997.

Abolizione dei contributi sanitari e riflessi sulla fiscalizzazione degli oneri sociali; istruzioni DM10/2 per i datori di lavoro

Abolizione dei contributi sanitari e riflessi sulla fiscalizzazione degli oneri sociali

La circolare chiarisce gli effetti operativi dell’abolizione, dal 1° gennaio 1998, dei contributi sanitari e delle ulteriori contribuzioni destinate al Servizio sanitario nazionale, conseguente all’introduzione dell’IRAP. Il documento precisa quali agevolazioni restano applicabili, come devono comportarsi i datori di lavoro che utilizzano il sistema DM e come trattare alcune situazioni particolari, tra cui i periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare e le componenti variabili della retribuzione.

Quadro normativo e cessazione del regime ordinario di fiscalizzazione

La soppressione riguarda i contributi sanitari e le contribuzioni collegate al SSN, incluse:

  • la quota del contributo TBC pari all’1,66%;
  • il contributo addizionale dello 0,20% per l’assistenza malattia pensionati.

Con tale abolizione viene meno il regime generale di fiscalizzazione degli oneri sociali, già disciplinato dalla circolare n. 172 del 22 agosto 1996, che resta richiamata solo per i profili ancora compatibili con il nuovo assetto.

Regimi di fiscalizzazione ancora riconosciuti

Nonostante la soppressione generale, la circolare conferma alcune ipotesi residue di fiscalizzazione:

  • per le imprese che già ne beneficiavano, resta ferma la fiscalizzazione del contributo ex ENAOLI dello 0,16%;
  • per le aziende con lavoratori occupati in Paesi extracomunitari assicurati in regime di legge n. 398/1987, resta confermata la sola fiscalizzazione del contributo ex ENAOLI dello 0,16%;
  • per gli operai agricoli delle imprese operanti al Centro-Nord, restano confermate la fiscalizzazione del contributo TBC dello 0,01% e del contributo ex ENAOLI dello 0,01%.

Soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare

Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, la circolare distingue due casi.

Per coloro che, anteriormente alla data di applicazione dell’IRAP, erano ancora tenuti al versamento dei contributi sanitari e delle altre contribuzioni di pertinenza del SSN, continuano ad applicarsi le modalità e la fiscalizzazione previste dalla circolare n. 172/1996 fino al periodo precedente l’applicazione dell’IRAP.

Per i soggetti il cui periodo d’imposta è iniziato successivamente al 30 settembre 1997, l’abolizione dei contributi sanitari opera dalla data di inizio del periodo stesso. Per tali contribuenti:

  • i contributi aboliti versati per i mesi del 1997 decorrenti dal 1° ottobre, al netto della fiscalizzazione, possono essere scomputati dall’acconto IRAP secondo le istruzioni che saranno fornite dal Ministero delle finanze;
  • i contributi a carico del datore di lavoro, relativi al periodo ottobre-dicembre 1997, che non siano stati versati all’Istituto, non devono essere oggetto di riscossione.

Istruzioni operative per le aziende che operano con il sistema DM

Per i datori di lavoro che utilizzano il sistema DM, le istruzioni operative decorrono dai periodi di paga del mese di gennaio 1998, con scadenza 20 febbraio 1998.

In particolare:

  • non devono più essere presentati i modelli DM10/S;
  • le aliquote soppresse dell’1,66% per TBC e dello 0,20% per addizionale pensionati non devono più essere comprese nel coacervo dei contributi da indicare nei quadri B-C del DM10/2;
  • l’importo dovuto a titolo di fiscalizzazione del contributo ex ENAOLI, ove spettante, continua a essere esposto nel quadro D del DM10/2 con i codici già in uso.

Componenti variabili della retribuzione di dicembre 1997

Le componenti variabili della retribuzione riferite a dicembre 1997, per le quali gli adempimenti contributivi vengono effettuati con la retribuzione di gennaio 1998 secondo la disciplina già richiamata dalla circolare n. 292 del 23 dicembre 1993, devono essere assoggettate a contribuzione con le aliquote relative al mese di gennaio 1998.

Sintesi finale operativa

La circolare, in sostanza, elimina il vecchio impianto di fiscalizzazione connesso ai contributi sanitari soppressi dall’IRAP, ma conserva alcune eccezioni mirate, soprattutto sul fronte del contributo ex ENAOLI e di specifiche categorie di lavoratori. Sul piano pratico, il principale impatto per gli operatori è l’aggiornamento della compilazione dei modelli DM e la corretta gestione dei casi transitori legati ai periodi d’imposta non allineati all’anno solare.

Punti principali

Abolizione dei contributi sanitari e venir meno della fiscalizzazione

Dal 1° gennaio 1998 vengono soppressi i contributi sanitari e le altre contribuzioni destinate al Servizio sanitario nazionale, comprese la quota del contributo TBC pari all’1,66% e il contributo addizionale dello 0,20% per l’assistenza malattia pensionati, in conseguenza dell’entrata in vigore dell’IRAP. Per effetto di tale soppressione viene meno il regime generale di fiscalizzazione degli oneri sociali disciplinato dalla precedente circolare n. 172 del 22 agosto 1996.

Eccezioni e regimi ancora applicabili

Resta confermata la fiscalizzazione del solo contributo ex ENAOLI dello 0,16% per le imprese che già ne beneficiavano. La stessa conferma opera anche per le aziende con lavoratori occupati in Paesi extracomunitari assicurati in regime di legge n. 398/1987. Per gli operai agricoli delle imprese operanti al Centro-Nord resta inoltre confermata la fiscalizzazione del contributo TBC dello 0,01% e del contributo ex ENAOLI dello 0,01%.

Soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare

Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, già tenuti al versamento dei contributi sanitari e delle altre contribuzioni di pertinenza del Servizio sanitario fino al periodo precedente l’applicazione dell’IRAP, continuano ad applicarsi le disposizioni sulla fiscalizzazione contenute nella circolare n. 172/1996. Per i soggetti il cui periodo d’imposta è iniziato successivamente al 30 settembre 1997, l’abolizione dei contributi sanitari opera dalla data di inizio del periodo d’imposta; tali contribuenti possono scomputare dall’acconto IRAP, secondo le istruzioni del Ministero delle finanze, i contributi aboliti versati per i mesi del 1997 decorrenti dal 1° ottobre, al netto della fiscalizzazione. Eventuali contributi a carico del datore di lavoro relativi al periodo ottobre-dicembre 1997, se non versati, non devono essere oggetto di riscossione da parte dell’Istituto.

Istruzioni operative per il sistema DM

A partire dai periodi di paga del mese di gennaio 1998, con scadenza 20 febbraio 1998, non devono più essere presentati i modelli DM10/S per effetto dell’abolizione dei contributi per il SSN. Le aliquote soppresse dell’1,66% per TBC e dello 0,20% per addizionale pensionati, pur già versate con il DM10/2, non devono più essere incluse nel coacervo dei contributi da riportare nei quadri B-C del modello. L’importo dovuto per la fiscalizzazione del contributo ex ENAOLI, se spettante, continua a essere indicato nel quadro D del DM10/2 con i codici già in uso.

Componenti variabili della retribuzione di dicembre 1997

Le componenti variabili della retribuzione relative al mese di dicembre 1997, per le quali gli adempimenti contributivi sono effettuati con la retribuzione di gennaio 1998 secondo la circolare n. 292 del 23 dicembre 1993, devono essere assoggettate a contribuzione con le aliquote vigenti nel mese di gennaio 1998.

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