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Circolare

Circolare numero 2 del 5-1-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le prime istruzioni applicative sull’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ridefinisce dal 1° gennaio 1998 i requisiti e le decorrenze del pensionamento di anzianità per lavoratori dipendenti, autonomi e alcune categorie speciali, oltre a disciplinare i prepensionamenti e gli effetti del periodo di sospensione introdotto dal d.l. n. 375/1997. Sono indicati i nuovi requisiti anagrafico-contributivi, le finestre di decorrenza, le regole particolari per operai, "precoci", lavoratori in mobilità, in CIGS e prosecutori volontari, nonché le salvaguardie per chi era in preavviso o aveva già maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1997. In allegato sono riportate le tabelle di requisiti e decorrenze per la generalità dei lavoratori dipendenti e per le categorie speciali.

Disposizioni dell’articolo 59 della legge n. 449/1997 sul pensionamento di anzianità

Articolo 59 della legge n. 449/1997: pensionamento di anzianità

La circolare n. 2 del 5 gennaio 1998 fornisce le prime istruzioni operative per l’applicazione dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di pensionamento di anzianità. Il documento chiarisce i nuovi requisiti dal 1° gennaio 1998, le decorrenze delle pensioni, le discipline speciali per alcune categorie di lavoratori dipendenti, il trattamento dei lavoratori autonomi e le regole di salvaguardia per prepensionamenti, preavviso e situazioni già in corso alla data del 3 novembre 1997.

Quadro normativo e ambito di applicazione

La legge n. 449/1997, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 255/L alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1997, è entrata in vigore il 1° gennaio 1998, salvo diversa previsione. L’articolo 59, commi 6, 7 e 8, disciplina l’accesso al pensionamento di anzianità per i lavoratori dipendenti e autonomi, nonché per le forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria. Il comma 54 conferma inoltre la sospensione delle previgenti norme, disposta dal d.l. n. 375 del 3 novembre 1997, nel periodo intercorrente tra tale data e l’entrata in vigore della legge, con eccezioni specificamente richiamate.

Generalità dei lavoratori dipendenti

Per la generalità dei lavoratori dipendenti, il comma 6 sostituisce i requisiti fissati dalla legge n. 335/1995. Dal 1998 al 2008 il diritto alla pensione di anzianità si consegue secondo la tabella C allegata alla legge n. 449/1997. In sintesi, la pensione spetta:

  • nel 1998, con almeno 35 anni di contribuzione e 54 anni di età, oppure a qualunque età con almeno 36 anni di contribuzione;
  • nel 1999 e nel 2000, con almeno 35 anni di contribuzione e 55 anni di età, oppure con almeno 37 anni di contribuzione;
  • nel 2001, con almeno 35 anni di contribuzione e 56 anni di età, oppure con almeno 37 anni di contribuzione;
  • nel 2002 e 2003, con almeno 35 anni di contribuzione e 57 anni di età, oppure con almeno 37 anni di contribuzione;
  • nel 2004 e 2005, con almeno 35 anni di contribuzione e 57 anni di età, oppure con almeno 38 anni di contribuzione;
  • nel 2006 e 2007, con almeno 35 anni di contribuzione e 57 anni di età, oppure con almeno 39 anni di contribuzione;
  • nel 2008, con almeno 35 anni di contribuzione e 57 anni di età, oppure con almeno 40 anni di contribuzione.

Ai fini del requisito di maggiore anzianità contributiva, deve essere computata tutta la contribuzione, compresa quella non utile per il diritto ma utile per la misura, fermo restando che deve risultare contemporaneamente perfezionato anche il requisito di 35 anni di contribuzione utile al diritto. Resta inoltre fermo il requisito della cessazione dell’attività lavorativa dipendente previsto dall’articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Decorrenza della pensione per i lavoratori dipendenti

Il comma 8 disciplina le finestre di accesso alla decorrenza della pensione di anzianità. Chi matura i requisiti entro il primo trimestre può accedere dal 1° luglio dello stesso anno, se ha almeno 57 anni; entro il secondo trimestre dal 1° ottobre dello stesso anno, se ha almeno 57 anni; entro il terzo trimestre dal 1° gennaio dell’anno successivo; entro il quarto trimestre dal 1° aprile dell’anno successivo.

Per l’anno 1998 i termini del 1° luglio e del 1° ottobre sono differiti di tre mesi. Ne consegue che:

  • chi matura i requisiti entro il 31 marzo 1998 e compie 57 anni entro il 30 giugno 1998 può accedere dal 1° ottobre 1998, anziché dal 1° luglio 1998;
  • chi matura i requisiti entro il 30 giugno 1998 e compie 57 anni entro il 30 settembre 1998 può accedere dal 1° gennaio 1999, anziché dal 1° ottobre 1998;
  • chi aveva già maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1997 ha diritto alla decorrenza dal 1° aprile 1998.

Le decorrenze 1998 e 1999 sono riepilogate nell’allegato 2.

Categorie speciali di lavoratori dipendenti

Per alcune categorie indicate dal comma 7 si applicano, in sostituzione dei requisiti del comma 6, quelli della tabella B allegata alla legge n. 335/1995. La circolare individua le seguenti categorie:

  • operai e lavoratori ad essi equivalenti;
  • lavoratori dipendenti "precoci";
  • lavoratori collocati in mobilità per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 3 novembre 1997;
  • lavoratori collocati in CIGS per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 3 novembre 1997;
  • prosecutori volontari ammessi entro il 3 novembre 1997.

Per tali categorie valgono soglie anagrafiche e contributive più favorevoli, riportate nell’allegato 3, con un progressivo adeguamento fino al 2008.

Operai e lavoratori equivalenti

La disciplina speciale si applica ai lavoratori dipendenti pubblici e privati qualificati dai contratti collettivi come operai. La qualifica deve essere attestata dall’azienda tramite apposita dichiarazione di responsabilità.

La circolare richiama inoltre un futuro DPCM, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, volto a individuare le mansioni equivalenti agli operai in base al criterio della pari gravosità, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Lavoratori "precoci"

Rientrano nella categoria dei lavoratori "precoci" coloro che sono stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per almeno un anno tra i 14 e i 19 anni di età, a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa. Sono considerati utili, ai fini del requisito, tutti i periodi contributivi collegati a lavoro effettivo ricompresi tra il compimento del 14° e del 19° anno, compresi ad esempio i periodi di lavoro estero riscattati e quelli riscattati per omissioni contributive.

Mobilità, CIGS e prosecuzione volontaria

Per i lavoratori collocati in mobilità o in CIGS, la disciplina della tabella B si applica solo in presenza di accordi collettivi stipulati entro il 3 novembre 1997, e a condizione che i requisiti maturino durante il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Sono richiamati anche i lavoratori coinvolti in procedure ex articolo 3 del d.l. n. 129/1997, convertito dalla legge n. 229/1997, purché l’accordo collettivo intervenga entro il 31 marzo 1998 per il numero di lavoratori indicato nella domanda.

Per i prosecutori volontari, la tutela riguarda i lavoratori ammessi entro il 3 novembre 1997, ossia quelli che hanno presentato domanda di autorizzazione ai versamenti volontari entro il 31 ottobre 1997. I requisiti devono maturare durante la prosecuzione volontaria e comunque entro il 31 dicembre 1998; chi non li perfeziona entro tale data accede alla disciplina ordinaria, salvo appartenenza alle altre categorie speciali.

Decorrenza per le categorie speciali dei dipendenti

Per operai e lavoratori "precoci" le finestre di decorrenza sono analoghe a quelle previste per la generalità dei dipendenti, con la medesima regola dei 57 anni per gli accessi dal 1° luglio e dal 1° ottobre. Anche per tali soggetti, nel 1998 i termini di accesso del 1° luglio e del 1° ottobre sono differiti di tre mesi.

In particolare:

  • chi perfeziona i requisiti entro il 31 marzo 1998 e compie 57 anni entro il 30 giugno 1998 accede dal 1° ottobre 1998;
  • chi perfeziona i requisiti entro il 30 giugno 1998 e compie 57 anni entro il 30 settembre 1998 accede dal 1° gennaio 1999;
  • chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1997 ha diritto alla decorrenza dal 1° aprile 1998.

Per i lavoratori collocati in mobilità, in CIGS o prosecutori volontari che si trovavano nelle condizioni del comma 7, restano confermati i termini previgenti. In particolare, chi possedeva entro il 31 dicembre 1997 almeno 35 anni di contributi e 52 anni di età, oppure almeno 36 anni di contributi a prescindere dall’età, può accedere dal 1° gennaio 1998. Per chi matura i requisiti nel 1998 valgono le finestre trimestrali ordinarie. Inoltre, per i casi di mobilità lunga o di fruizione dell’indennità di mobilità già in corso alla data del 17 agosto 1995, se i requisiti maturano durante il periodo di mobilità, la decorrenza è dal mese successivo a quello di maturazione.

Prepensionamenti anteriori al 3 novembre 1997

Per i prepensionamenti autorizzati da disposizioni di legge anteriori al 3 novembre 1997 continuano ad applicarsi le norme originarie sia per il diritto sia per la decorrenza. La circolare elenca i principali casi in essere a quella data, tra cui:

  • prepensionamenti riconosciuti con decreto ministeriale n. 23443 del 24 settembre 1997 nel settore editoriale;
  • prepensionamenti per i lavoratori delle imprese del gruppo Alitalia;
  • prepensionamenti del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;
  • prepensionamenti per il personale delle aziende in gestione commissariale governativa in esubero strutturale.

Il comma 7 consente il riconoscimento del diritto a decorrere dal 1° gennaio 1998, se ricorrono tutte le altre condizioni di legge. Il comma 54 precisa, inoltre, che la sospensione prevista dal d.l. n. 375/1997 non si applica ai trattamenti di prepensionamento.

Le domande di prepensionamento presentate nel novembre 1997 e respinte per effetto del d.l. n. 375/1997 devono essere riesaminate d’ufficio, con riconoscimento del diritto e decorrenza dal 1° dicembre 1997, ove sussistano tutte le condizioni.

Lavoratori con almeno 40 anni di contribuzione

Per i lavoratori dipendenti che abbiano raggiunto un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni restano confermati i termini previgenti. Essi possono accedere al pensionamento di anzianità con decorrenza dal 1° gennaio 1998 se hanno perfezionato i 40 anni entro il 31 dicembre 1997.

Ai fini del raggiungimento del requisito, è computabile tutta la contribuzione, anche quella non utile al diritto alla pensione di anzianità, come ad esempio la contribuzione figurativa per malattia o disoccupazione ordinaria. Tuttavia, se i 40 anni si raggiungono includendo anche contribuzione non utile, per ottenere la decorrenza dal 1° gennaio 1998 occorre comunque aver maturato entro il 31 dicembre 1997 almeno 35 anni di contributi utili. Anche per questi soggetti il comma 54 esclude l’applicazione della sospensione del d.l. n. 375/1997.

Le domande respinte nel novembre 1997 devono essere riesaminate d’ufficio, con decorrenza dal 1° dicembre 1997, se ricorrono tutte le condizioni di legge.

Lavoratori in preavviso e accesso alla pensione

La circolare dedica particolare attenzione ai lavoratori dipendenti privati che, alla data del 3 novembre 1997, avevano il preavviso in corso. Se tali lavoratori erano in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al trattamento di anzianità al 1° gennaio 1998, potevano, entro 10 giorni dall’entrata in vigore della legge, chiedere il prolungamento del preavviso, ove inferiore, per accedere al pensionamento dal 1° aprile 1998.

Se il periodo di preavviso è scaduto dopo il 3 novembre 1997 e prima del 1° gennaio 1998, e il lavoratore risulta privo di attività lavorativa, è consentito l’accesso al pensionamento dal 1° gennaio 1998. Ai fini applicativi, per lavoratori dipendenti privati devono intendersi anche i dipendenti di pubbliche amministrazioni iscritti all’AGO, poiché la disciplina attiene al rapporto assicurativo e non al rapporto di lavoro.

La condizione di preavviso deve risultare da dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro, con indicazione della durata contrattuale, della data di inizio e di quella di fine del preavviso. Resta ferma la possibilità di revoca del preavviso.

Ulteriori chiarimenti sono forniti per chi era in preavviso al 3 novembre 1997 e aveva maturato i requisiti nel 1997 o entro il 31 dicembre 1997:

  • chi aveva maturato i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 1998 può accedere dal 1° aprile 1998;
  • chi aveva già maturato i requisiti nel 1997 e il preavviso è scaduto tra il 3 novembre e il 31 dicembre 1997, restando privo di lavoro, può accedere dal 1° gennaio 1998.

Lavoratori cessati dal rapporto entro il 3 novembre 1997

La circolare chiarisce che i lavoratori dipendenti cessati dal rapporto di lavoro entro il 3 novembre 1997 e che avevano maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità dal 1° gennaio 1998 possono accedere a tale data.

Part-time e pensione di anzianità

Per i lavoratori che trasformano il rapporto da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell’articolo 1, comma 185, della legge n. 662/1996, ai fini dell’applicazione di tale disciplina è necessario il possesso dei requisiti di accesso previsti dall’articolo 59, commi 6 e 7, per conseguire la pensione di anzianità con la decorrenza prevista dal comma 8.

Lavoratori autonomi

Per gli iscritti alle gestioni degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti, il diritto alla pensione di anzianità si consegue:

  • con almeno 35 anni di contribuzione e il compimento del 57° anno di età nel periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2000;
  • dal 1° gennaio 2001, con almeno 35 anni di contribuzione e il compimento del 58° anno di età;
  • in ogni caso, con il solo requisito di 40 anni di contribuzione.

Le decorrenze sono fissate per trimestri, con differimento di 4 mesi nel periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2000. Per il 1998, la maturazione nel primo trimestre consente l’accesso dal 1° febbraio 1999; nel secondo trimestre dal 1° maggio 1999; nel terzo trimestre dal 1° agosto 1999; nel quarto trimestre dal 1° novembre 1999.

Coordinamento tra lavoro autonomo e preavviso nel lavoro dipendente

Le disposizioni del comma 54 richiamate per i lavoratori in preavviso si applicano anche a chi, trovandosi in tale situazione, abbia perfezionato i requisiti per il pensionamento nelle gestioni dei lavoratori autonomi mediante cumulo con contribuzione pregressa autonoma. In particolare:

  • chi rientra nelle condizioni del punto 1.7.2 può accedere dal 1° gennaio 1998 se i requisiti autonomi erano già maturati in tempo utile per una decorrenza nel 1997;
  • chi rientra nelle condizioni del punto 1.7.1 può accedere dal 1° aprile 1998 se i requisiti autonomi erano stati perfezionati in tempo utile per una decorrenza dal 1° gennaio 1998.

Allegati e tabelle di riferimento

La circolare richiama quattro allegati: la tabella C per i requisiti della generalità dei dipendenti; la tabella delle decorrenze 1998-1999; la tabella B della legge n. 335/1995 per le categorie speciali; e la tabella delle decorrenze per tali categorie. Gli allegati costituiscono il riferimento operativo per verificare, anno per anno, requisiti anagrafici, anzianità contributiva e prime decorrenze utili.

Punti principali

Quadro normativo e finalità della circolare

La circolare illustra l’applicazione dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata il 30 dicembre 1997 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1998, salvo diversa decorrenza espressa. Vengono richiamati sia i commi 6, 7 e 8, che disciplinano il pensionamento di anzianità dal 1° gennaio 1998, sia il comma 54, che conferma la sospensione delle precedenti disposizioni nel periodo 3 novembre 1997 - entrata in vigore della legge, con alcune eccezioni.

Requisiti per la generalità dei lavoratori dipendenti

Per i lavoratori dipendenti e per le forme sostitutive gestite dall’Istituto, il comma 6 sostituisce i requisiti previsti dalla legge n. 335/1995. Dal 1998 al 2008 il diritto si consegue secondo la tabella C allegata alla legge n. 449/1997: 35 anni di contribuzione in concorrenza con un’età minima crescente da 54 a 57 anni, oppure, a qualunque età, con anzianità contributiva maggiore, da 36 a 40 anni nei vari anni indicati. Ai fini del requisito contributivo più elevato va computata tutta la contribuzione, anche quella non utile al diritto ma utile alla misura, fermo restando il possesso contestuale di almeno 35 anni di contributi utili. Rimane necessario anche il requisito della cessazione dell’attività lavorativa dipendente ex articolo 22 della legge n. 153/1969.

Decorrenze per la generalità dei dipendenti e finestre 1998-1999

L’articolo 59, comma 8, introduce finestre trimestrali: chi matura i requisiti entro il primo trimestre può andare in pensione dal 1° luglio dello stesso anno se ha almeno 57 anni; entro il secondo trimestre dal 1° ottobre se ha almeno 57 anni; entro il terzo trimestre dal 1° gennaio dell’anno successivo; entro il quarto trimestre dal 1° aprile dell’anno successivo. Per il 1998 i termini di accesso dal 1° luglio e dal 1° ottobre sono differiti di tre mesi. Chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1997 ha diritto alla decorrenza dal 1° aprile 1998. Gli allegati 2 e 4 riportano il dettaglio delle decorrenze.

Categorie speciali di lavoratori dipendenti

Per alcune categorie individuate dal comma 7 si applicano i requisiti della tabella B della legge n. 335/1995, più favorevoli rispetto a quelli del comma 6. Le categorie interessate sono: operai e lavoratori equivalenti; lavoratori "precoci"; lavoratori collocati in mobilità per accordi collettivi stipulati entro il 3 novembre 1997; lavoratori collocati in CIGS per accordi collettivi stipulati entro il 3 novembre 1997; prosecutori volontari ammessi entro il 3 novembre 1997. Per tali categorie valgono soglie anagrafiche e contributive specifiche dal 1997 al 2008, riportate nell’allegato 3.

Operai e lavoratori equivalenti

La disciplina speciale si applica ai lavoratori dipendenti pubblici e privati qualificati dai contratti collettivi come operai. La qualifica deve essere attestata dall’azienda con dichiarazione di responsabilità. È inoltre previsto che un DPCM, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, individui le mansioni equivalenti agli operai, secondo il criterio della pari gravosità.

Lavoratori "precoci"

Sono considerati "precoci" i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per almeno un anno tra i 14 e i 19 anni, per effetto di effettiva attività lavorativa. Sono utili tutti i periodi contributivi riconducibili a lavoro effettivo collocati tra il 14° e il 19° anno di età, compresi ad esempio lavoro estero riscattato e periodi riscattati per omissioni contributive.

Mobilità, CIGS e prosecutori volontari

Per i lavoratori collocati in mobilità o in CIGS, i requisiti della tabella B valgono solo se l’accordo collettivo è stato stipulato entro il 3 novembre 1997 e i requisiti si perfezionano durante il periodo di mobilità o di integrazione salariale. Se gli accordi sono successivi, si applicano le regole ordinarie, salvo rientro nelle categorie operai o precoci. Per i prosecutori volontari, la tutela si applica agli ammessi entro il 3 novembre 1997, ossia a chi ha presentato domanda di autorizzazione ai versamenti volontari entro il 31 ottobre 1997; i requisiti devono maturare durante la prosecuzione volontaria e comunque entro il 31 dicembre 1998.

Salvaguardie per prepensionamenti e sospensione del d.l. n. 375/1997

Per i prepensionamenti autorizzati da norme anteriori al 3 novembre 1997 continuano a valere le disposizioni originarie. La circolare elenca i principali casi salvaguardati, tra cui quelli dei lavoratori del settore editoriale, del gruppo Alitalia, del personale dei pubblici servizi di trasporto e del personale delle aziende in gestione commissariale governativa. Il comma 54 precisa che la sospensione delle norme antecedenti non si applica ai trattamenti di prepensionamento. Le domande respinte nel novembre 1997 per effetto del d.l. n. 375/1997 devono essere riesaminate d’ufficio, con eventuale riconoscimento del diritto dal 1° dicembre 1997.

Lavoratori in preavviso e casi di cessazione del rapporto

Per i lavoratori privati in preavviso alla data del 3 novembre 1997, se erano già in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti al 1° gennaio 1998, potevano chiedere entro 10 giorni dall’entrata in vigore della legge il prolungamento del preavviso per accedere alla pensione dal 1° aprile 1998. Se il preavviso è scaduto dopo il 3 novembre 1997 e prima del 1° gennaio 1998, e il lavoratore è privo di attività lavorativa, è consentito l’accesso alla pensione dal 1° gennaio 1998. La condizione di preavviso deve risultare da dichiarazione del datore di lavoro. I lavoratori cessati dal rapporto entro il 3 novembre 1997 che avevano già maturato i requisiti per la decorrenza dal 1° gennaio 1998 possono accedere da tale data.

Part-time e pensionamento di anzianità

I lavoratori che trasformano il rapporto da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell’articolo 1, comma 185, della legge n. 662/1996 devono possedere i requisiti di accesso previsti dall’articolo 59, commi 6 e 7, per conseguire la pensione di anzianità con la decorrenza prevista dal comma 8.

Lavoratori autonomi: requisiti e decorrenze

Per artigiani, commercianti e coltivatori diretti il diritto alla pensione di anzianità si consegue con almeno 35 anni di contribuzione e il compimento del 57° anno di età nel periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2000; dal 1° gennaio 2001 il requisito anagrafico sale a 58 anni. In ogni caso è sempre consentito l’accesso con il solo requisito di 40 anni di contribuzione. Le finestre di decorrenza sono trimestrali, con differimento di 4 mesi nel periodo 1998-2000: per esempio, per il 1998, maturazione nei trimestri con decorrenza dal 1° febbraio 1999, 1° maggio 1999, 1° agosto 1999 e 1° novembre 1999.

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