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Parere

Parere del Garante n. 120 del 26/02/2026

Parere su istanza di accesso civico - 26 febbraio 2026

Garante Privacy120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina il parere richiesto dal Difensore civico della Regione Piemonte sul ricorso avverso il diniego del Comune di Stresa a un accesso civico generalizzato avente ad oggetto una proposta di risarcimento/transazione presentata da una società nell’ambito di un procedimento penale e l’atto che l’avrebbe respinta. L’Autorità chiarisce che l’accesso civico può essere negato quando l’ostensione comporti un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali o ad altri interessi giuridicamente rilevanti, valutando anche la particolare ampiezza della diffusione dei documenti ottenuti tramite FOIA. Pur riconoscendo che le informazioni relative al Comune e alla società non sono, in sé, dati personali, il Garante rileva la presenza nel documento di nominativi di imputati e di riferimenti a reati, nonché di elementi che coinvolgono avvocati controinteressati e il segreto professionale. Conclude che, allo stato, non vi sono elementi per discostarsi dal diniego, ma il Comune deve rivedere la motivazione e coinvolgere i controinteressati, fornendo una motivazione congrua e completa.

Parere su diniego di accesso civico generalizzato a una proposta di risarcimento/transazione e al relativo atto di rigetto del Comune di Stresa

Parere su accesso civico generalizzato a proposta di risarcimento e atto di rigetto del Comune di Stresa

Il Garante si pronuncia, su richiesta del Difensore civico della Regione Piemonte, in merito al ricorso contro il diniego opposto dal Comune di Stresa a un’istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013. L’oggetto della richiesta è una proposta di risarcimento/transazione presentata da una società nell’ambito di un procedimento penale e il relativo atto di respinta.

Quadro normativo di riferimento

Il parere richiama la disciplina dell’accesso civico generalizzato, che consente a chiunque di accedere ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013. In particolare, viene in rilievo il limite del pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), nonché l’ulteriore limite legato a divieti di divulgazione o segreti di cui all’art. 5-bis, comma 3. Sono richiamati anche il GDPR, in particolare l’art. 4, par. 1, n. 1, sull’ambito dei dati personali, l’art. 5, par. 1, lett. b) e c), sui principi di limitazione della finalità e minimizzazione, e l’art. 10 sui dati relativi a condanne penali e reati; nel Codice privacy è richiamato l’art. 2-octies.

Valutazione sulla natura delle informazioni richieste

Il Garante chiarisce che le informazioni riferite a soggetti diversi dalle persone fisiche, come il Comune e la società, non sono di per sé dati personali e non possono fondare, da sole, il diniego per tutela della privacy. Tuttavia, dall’esame del documento trasmesso emerge che la proposta transattiva contiene anche i nominativi di altri imputati nel procedimento penale, oltre a firme autografe, indicazioni degli avvocati difensori e relative e-mail. Per tali profili, il documento contiene informazioni personali che devono essere considerate nella valutazione del pregiudizio concreto derivante dall’ostensione.

Controinteressati, dati giudiziari e segreto professionale

Il parere sottolinea che non risulta, dagli atti trasmessi, se i controinteressati siano stati effettivamente coinvolti nel procedimento di accesso civico ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 33/2013. I nominativi degli imputati costituiscono dati giudiziari, poiché attengono a fatti di reato, e la loro divulgazione via accesso civico generalizzato determinerebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Quanto agli avvocati, il Garante rileva che la divulgazione dell’accordo stragiudiziale potrebbe incidere sulla strategia difensiva, sulla riservatezza delle trattative risarcitorie e sul segreto professionale, richiamato anche dalle Linee guida ANAC come causa di esclusione dall’accesso civico generalizzato.

Esito del parere e indicazioni al Comune

L’Autorità conclude che, allo stato degli atti, non vi sono elementi per discostarsi dal diniego già adottato dal Comune di Stresa, pur rilevando che la motivazione dell’amministrazione va riesaminata e resa più completa. Il Comune deve infatti coinvolgere i controinteressati e fornire una motivazione congrua, che dia conto sia dei limiti derivanti dalla protezione dei dati personali sia degli eventuali ulteriori limiti previsti dalla disciplina di settore, inclusi quelli concernenti interessi economici, commerciali e industriali della società.

Punti principali

Oggetto del parere e presupposto procedimentale

Il parere è reso ai sensi dell’art. 5, comma 8, del d.lgs. 33/2013, su richiesta dell’Ufficio del Difensore civico della Regione Piemonte, in relazione al ricorso contro il diniego opposto dal Comune di Stresa a una domanda di accesso civico generalizzato.

Contenuto dell’istanza di accesso civico

L’istanza riguardava la copia della proposta di risarcimento avanzata da una società al Comune di Stresa nell’ambito di un procedimento penale e l’atto che la respingeva. Il richiedente sosteneva che non vi fossero dati personali, trattandosi di un ente pubblico e di una società, e che la documentazione fosse frutto di trattative stragiudiziali, non di atti giudiziari.

Principi generali richiamati dal Garante

Il Garante richiama la disciplina dell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e il limite del pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a). Ricorda che i dati e documenti ottenuti con l’accesso civico divengono pubblici e riutilizzabili da chiunque, con necessità di un’accurata valutazione dei limiti alla divulgazione. Vengono richiamati anche i principi di minimizzazione e limitazione della finalità ex art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR.

Valutazione sulla natura dei dati coinvolti

Il Garante riconosce che le informazioni riferite a persone giuridiche, come il Comune e la società, non rientrano nella nozione di dato personale ex art. 4, par. 1, n. 1, GDPR. Tuttavia osserva che nel documento compaiono nominativi di altri imputati nel procedimento penale, quindi dati giudiziari soggetti alle tutele dell’art. 10 GDPR e dell’art. 2-octies del Codice privacy.

Ruolo dei controinteressati e profili di segretezza

Dalla documentazione non emerge se società, avvocati e imputati siano stati coinvolti nel procedimento di accesso civico ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 33/2013. Il Garante evidenzia inoltre che la proposta è un atto stragiudiziale redatto tramite avvocati, i quali sono controinteressati: l’ostensione potrebbe incidere sulla strategia difensiva, sulla riservatezza delle trattative risarcitorie e sul segreto professionale, richiamato anche come possibile caso di esclusione ex art. 5-bis, comma 3.

Esito e indicazioni operative

Il Garante conclude che, allo stato, non emergono elementi per superare il diniego del Comune di Stresa, anche se per ragioni in parte diverse da quelle inizialmente addotte dall’amministrazione. Chiede tuttavia che il Comune riesamini la motivazione del diniego, coinvolga i controinteressati e fornisca una motivazione congrua e completa, indicando i limiti derivanti dalla protezione dei dati personali o dagli altri limiti di settore.

Come è indicizzato

Materieaccesso civicopubblica amministrazionedati personalidati giudiziarisegreto professionale

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