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Parere

Parere del Garante n. 153 del 06/03/2026

Parere su istanza di accesso civico - 6 marzo 2026

Garante Privacy153

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina il parere richiesto dal RPCT del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili su un diniego di accesso a documenti relativi a un procedimento disciplinare. L’istante aveva presentato insieme una domanda di accesso documentale ex l. 241/1990 e una di accesso civico generalizzato ex d.lgs. 33/2013, chiedendo anche un eventuale accesso parziale con oscuramento dei dati personali. Il Garante chiarisce che la valutazione sull’eventuale interesse qualificato ai fini dell’accesso documentale non gli compete, mentre per l’accesso civico conferma il proprio orientamento costante: la diffusione di atti disciplinari può determinare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, oltre che alla libertà e segretezza della corrispondenza. Per tali ragioni il parere è sostanzialmente negativo rispetto all’ostensione e nega anche l’accesso parziale, ritenendo insufficiente l’oscuramento.

Parere su istanza di accesso civico generalizzato e accesso documentale relativa ad atti di un procedimento disciplinare presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Parere su istanza di accesso civico relativa ad atti di un procedimento disciplinare

Il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, sulla richiesta di parere formulata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in relazione a un diniego di accesso concernente documenti di un procedimento disciplinare trattato dal Consiglio di disciplina nazionale.

L’istanza originaria era stata presentata in forma cumulativa come accesso documentale ex artt. 22 ss. della l. 241/1990 e accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, con richiesta di ostensione di un ampio insieme di atti e documenti del fascicolo disciplinare.

Quadro normativo richiamato

Il parere richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il Codice privacy, l’art. 5 del d.lgs. 33/2013 e le Linee guida ANAC sull’accesso civico, adottate con determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 d’intesa con il Garante. Viene richiamato anche il precedente provvedimento del Garante n. 521 del 15 dicembre 2016 relativo all’intesa sullo schema delle Linee guida.

Il Garante evidenzia inoltre l’art. 61, comma 2, del Codice, secondo cui i dati personali diversi da quelli di cui agli artt. 9 e 10 GDPR inseriti in un albo professionale possono essere comunicati o diffusi nei limiti previsti, e richiama l’art. 69, comma 1, del Codice, che mantiene ferma la disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali ai sensi della l. 241/1990.

Distinzione tra accesso documentale e accesso civico

Un passaggio centrale del parere riguarda la netta distinzione tra accesso documentale e accesso civico generalizzato. Il Garante richiama le Linee guida ANAC, secondo cui l’accesso documentale è finalizzato a consentire al soggetto interessato di tutelare una posizione giuridica qualificata, mentre l’accesso civico risponde a logiche di controllo diffuso sull’operato della pubblica amministrazione.

Nel caso esaminato, l’istante, nella richiesta di riesame, ha insistito soprattutto sull’esistenza di un interesse qualificato all’ostensione e sulla possibilità di ricostruire l’iter logico della decisione disciplinare. Per il Garante, tali deduzioni attengono però all’accesso documentale ex l. 241/1990, non al diverso istituto dell’accesso civico generalizzato.

Incompetenza del Garante sul presupposto dell’accesso documentale

L’Autorità precisa di non essere competente a pronunciarsi sulla sussistenza dell’interesse diretto, concreto e attuale richiesto per l’accesso documentale. Tale valutazione resta in capo all’amministrazione che ha ricevuto l’istanza e, se del caso, è sindacabile nelle sedi previste dall’art. 25 della l. 241/1990.

Il parere chiarisce quindi che la richiesta di riesame, nella parte in cui si fonda sull’interesse qualificato e sulla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi, non può essere accolta dal Garante sotto questo profilo.

Valutazione sull’accesso civico ai documenti disciplinari

Quanto all’accesso civico generalizzato, il Garante ribadisce il proprio orientamento costante in materia di atti e informazioni relativi a procedimenti disciplinari, già espresso in numerosi precedenti richiamati nel provvedimento. Secondo tale orientamento, la divulgazione di documenti di questo tipo può determinare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei controinteressati.

Nel caso di specie, la richiesta comprendeva l’ostensione di ogni atto del fascicolo, nonché di documenti, note, relazioni, pareri, allegati, corrispondenza, email, PEC, note interne, minute e istruttorie riferite alla decisione disciplinare. Secondo il Garante, la conoscibilità generalizzata di tali atti determinerebbe un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà dei soggetti coinvolti.

Ragioni del diniego e limiti dell’ostensione

Il Garante sottolinea che le informazioni richieste riguardano dati personali di natura delicata, connessi all’attività professionale, alle valutazioni e alla qualità delle prestazioni esercitate, la cui diffusione può incidere negativamente anche sulla sfera personale, familiare e sociale dei controinteressati.

La divulgazione può inoltre ledere la libertà e la segretezza della corrispondenza, richiamate dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a) e b), del d.lgs. 33/2013. Nel bilanciamento tra trasparenza e riservatezza, il Garante considera anche le ragionevoli aspettative di confidenzialità dei soggetti interessati al momento della raccolta dei dati e la non prevedibilità delle conseguenze derivanti da una diffusione indiscriminata.

Esclusione dell’accesso civico parziale

Il parere esclude anche la possibilità di soddisfare l’istanza mediante accesso civico parziale con oscuramento dei dati personali, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d.lgs. 33/2013. Secondo il Garante, nel caso concreto l’oscuramento non sarebbe sufficiente ad anonimizzare efficacemente le informazioni, perché i nominativi dei controinteressati risulterebbero già noti all’istante e, in ogni caso, i soggetti potrebbero essere facilmente reidentificati attraverso il complesso dei dati e dei dettagli contenuti nei documenti.

Conclusione

Il Garante esprime il proprio parere nei termini sopra indicati, sostanzialmente confermando il diniego all’accesso civico generalizzato alla documentazione disciplinare richiesta e ribadendo la distinzione tra tale istituto e l’accesso documentale ex l. 241/1990. Il parere è quindi favorevole alla tutela della riservatezza dei controinteressati e contrario all’ostensione, anche parziale, degli atti richiesti.

Punti principali

Oggetto dell’istanza e del parere

Il RPCT del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili chiede il parere ex art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013 su un diniego di accesso riguardante atti e documenti di un procedimento disciplinare esaminato dal Consiglio di disciplina nazionale.

Distinzione tra accesso documentale e accesso civico

L’istante aveva proposto una domanda cumulativa di accesso documentale ex artt. 22 ss. l. 241/1990 e accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013. Il Garante ribadisce che si tratta di istituti distinti, con presupposti e bilanciamenti diversi, e che la verifica dell’eventuale interesse diretto, concreto e attuale è competenza dell’amministrazione e delle sedi di tutela previste dalla legge 241/1990.

Tutela dei dati personali nei procedimenti disciplinari

Richiamando l’art. 61, comma 2, e l’art. 69, comma 1, del Codice privacy, il Garante ribadisce che le fasi del procedimento disciplinare devono svolgersi nel rispetto della riservatezza del professionista coinvolto fino alla conclusione del procedimento, e che la menzione di provvedimenti incidenti sull’esercizio della professione è possibile solo nei limiti previsti dalla disciplina ordinistica.

Pregiudizio concreto dall’accesso civico

L’ostensione generalizzata di fascicoli, note, relazioni, pareri, allegati, corrispondenza, email, PEC, minute e istruttorie relative al procedimento disciplinare comporterebbe un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà dei controinteressati, con possibili ricadute anche personali, familiari e sociali. Il Garante richiama inoltre il principio di minimizzazione dei dati ex art. 5, par. 1, lett. c), GDPR.

Nessun accesso parziale utile

Il Garante esclude anche la possibilità di un accesso civico parziale con semplice oscuramento dei dati personali, ritenendo che tale soluzione non sia idonea ad anonimizzare davvero le informazioni, soprattutto perché i nominativi potrebbero già essere noti all’istante e i soggetti interessati potrebbero comunque essere facilmente re-identificati.

Come è indicizzato

Materieaccesso civicoaccesso documentaleprocedimenti disciplinaripubblica amministrazionebasi giuridiche del trattamento

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