Parere del Garante n. 108 del 26/02/2026
Parere del Garante su di uno schema di decreto interministeriale volto a modificare il decreto 6 agosto 2021, n. 151, recante “Regolamento recante modalità di iscrizione al registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore del diporto" - 26 febbraio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina lo schema di decreto interministeriale del Ministero delle imprese e del made in Italy che aggiorna il regolamento sui mediatori del diporto, per adeguarlo alle modifiche introdotte dalla legge n. 214/2023 al codice della nautica da diporto. Il parere è favorevole, ma condizionato all’integrazione dell’articolato su tempi di conservazione dei dati, disciplina della pubblicazione dei dati e coerenza delle informative rese agli interessati nella modulistica allegata. Il Garante raccomanda inoltre di rendere più sintetico e chiaro il richiamo ai diritti dell’interessato.
Parere sullo schema di decreto interministeriale che modifica il d.m. 6 agosto 2021, n. 151, relativo all’iscrizione al registro imprese e al REA dei mediatori del diporto
Schema di decreto interministeriale sui mediatori del diporto
Il Garante per la protezione dei dati personali esamina lo schema di decreto interministeriale del Ministero delle imprese e del made in Italy che modifica il d.m. 6 agosto 2021, n. 151, relativo all’iscrizione al registro delle imprese e nel REA dei soggetti che svolgono l’attività di mediatore del diporto. Il parere è reso ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, GDPR e dell’articolo 154, comma 5, del Codice privacy.
Quadro normativo e finalità dell’intervento
Lo schema si inserisce nell’attuazione degli articoli 49-ter e 49-quater del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, come novellati dall’articolo 8 della legge 30 dicembre 2023, n. 214. Le modifiche regolamentari recepiscono le novità normative e mirano anche a superare le criticità emerse nell’applicazione del previgente assetto disciplinare.
Contenuto delle modifiche allo schema di regolamento
Il provvedimento interviene su più profili del regolamento del 2021. In particolare:
- modifica l’articolo 8, comma 1, attribuendo alla Camera di commercio competente per il luogo della violazione l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 49-quater, comma 6, del Codice della nautica da diporto, previa apertura del procedimento disciplinare;
- riforma l’articolo 10, comma 3, aumentando a 60 ore la durata minima dei corsi teorico-pratici e limitando al 50 per cento la didattica a distanza;
- sostituisce l’articolo 10, comma 4, ridefinendo i contenuti delle prove scritte e orali e la struttura dei quiz a risposta multipla;
- sostituisce l’articolo 10, comma 6, aggiornando i riferimenti all’inquadramento dei dipendenti camerali e della commissione d’esame, nonché i requisiti del segretario;
- sostituisce l’articolo 10, comma 11, consentendo lo svolgimento dell’esame presso le Camere di commercio indicate nell’allegato C.
L’articolo 2 sostituisce gli allegati A e B del regolamento e introduce l’allegato C, contenente l’elenco delle CCIAA idonee per il sostenimento dell’esame.
Valutazioni del Garante sulla protezione dei dati personali
Il Garante considera lo schema non criticabile in via generale, ma ritiene necessarie alcune integrazioni per assicurare una più compiuta aderenza alla disciplina privacy.
Anzitutto, osserva che i tempi di conservazione dei dati relativi alla SCIA e al possesso dei requisiti per l’attività di mediatore del diporto sono indicati solo nella modulistica degli allegati A e B. Tale scelta non è ritenuta sufficiente, poiché la disciplina deve trovare posto nell’articolato normativo per garantire certezza del diritto e per conformare la conservazione al principio di limitazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), GDPR.
In secondo luogo, il Garante rileva che la modulistica richiama la possibilità di pubblicazione dei dati, ma manca una previsione regolamentare che disciplini tale aspetto. Per questo chiede di integrare il testo con una disciplina che indichi condizioni, presupposti e limiti dell’eventuale diffusione, nel rispetto dei principi di trasparenza, liceità e correttezza di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), GDPR.
Correzioni richieste alle informative nella modulistica
Il Garante evidenzia anche discrasie interne alle informative riportate negli allegati, che non risultano coerenti tra loro quanto a conservazione e pubblicazione dei dati. In particolare, chiede di chiarire se i dati siano:
- conservati per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre i tempi di conservazione degli archivi camerali; oppure
- conservati per un periodo di cinque anni.
Quanto alla pubblicazione e diffusione, l’informativa deve essere riformulata in termini più lineari, poiché non è chiaro se e in quali limiti i dati siano pubblicati, comunicati o diffusi. Il richiamo alle possibili comunicazioni verso altre autorità ed enti pubblici deve essere reso coerente con la base normativa e con la finalità perseguita.
Diritti dell’interessato e tecnica redazionale delle informative
Infine, il Garante raccomanda di sintetizzare in un’unica formulazione il richiamo ai diritti dell’interessato di cui agli articoli da 15 a 22 GDPR, così da conformare il testo ai requisiti di sinteticità e intelligibilità previsti dall’articolo 12 GDPR.
Esito del parere
Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto, ma con condizioni e raccomandazioni. Le condizioni riguardano:
- l’inserimento nell’articolato della disciplina sui tempi di conservazione dei dati;
- la regolazione nell’articolato di condizioni, presupposti e limiti della pubblicazione dei dati, ove prevista;
- la riformulazione delle informative in modo coerente con le modifiche introdotte.
È inoltre formulata una raccomandazione redazionale relativa alla sintesi del richiamo ai diritti dell’interessato nelle informative allegate.
Punti principali
Oggetto dello schema e quadro normativo
Il parere riguarda lo schema di decreto interministeriale che modifica il d.m. 6 agosto 2021, n. 151, recante le modalità di iscrizione al registro delle imprese e nel REA dei soggetti che esercitano l’attività di mediatore del diporto. Il provvedimento si colloca nell’attuazione degli articoli 49-ter e 49-quater del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, come modificati dall’articolo 8 della legge 30 dicembre 2023, n. 214. Il Garante si pronuncia ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, GDPR e dell’articolo 154, comma 5, del Codice privacy.
Contenuto delle modifiche regolamentari
Lo schema interviene sull’articolo 8 del regolamento, attribuendo alla Camera di commercio competente per il luogo della violazione la competenza a irrogare le sanzioni disciplinari, previa apertura del procedimento disciplinare. Modifica anche l’articolo 10, aumentando a 60 le ore minime dei corsi teorico-pratici, limitando al 50 per cento la didattica a distanza, ridefinendo gli argomenti e la struttura delle prove d’esame, aggiornando la composizione della commissione e i requisiti del segretario, e prevedendo che l’esame possa essere sostenuto presso le Camere di commercio indicate nell’allegato C. Sono inoltre sostituiti gli allegati A e B e introdotto l’allegato C con l’elenco delle CCIAA idonee.
Criticità sui tempi di conservazione dei dati
Il Garante rileva che i tempi di conservazione dei dati relativi alla SCIA e al possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività sono indicati solo nella modulistica degli allegati A e B, e non nell’articolato. Chiede quindi di inserire tale disciplina nel testo normativo, per assicurare maggiore certezza del diritto e per conformare la conservazione al principio di limitazione della conservazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), GDPR.
Criticità sulla pubblicazione e diffusione dei dati
Nella modulistica si prevede la possibilità di pubblicazione dei dati, ma nello schema di decreto manca una norma che ne disciplini presupposti, condizioni e limiti. Il Garante richiede pertanto di integrare l’articolato, in modo da regolare la diffusione solo se e nei limiti in cui sia prevista da una base normativa, nel rispetto dei principi di trasparenza, liceità e correttezza di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), GDPR.
Coerenza e chiarezza delle informative
Le informative contenute negli allegati presentano formulazioni non univoche sulla conservazione e sulla pubblicazione dei dati. Il Garante chiede di chiarire se i dati siano conservati solo per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre i tempi degli archivi camerali, oppure per cinque anni, e di riformulare in modo lineare la parte relativa a pubblicazione e comunicazione, evitando formule ambigue sulla eventuale diffusione verso altri enti, autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo. Raccomanda inoltre di sintetizzare in un’unica formulazione il richiamo ai diritti di cui agli articoli 15-22 GDPR, in conformità all’articolo 12 GDPR.
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