Parere del Garante n. 106 del 20/02/2026
Parere su istanza di accesso civico - 20 febbraio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina la richiesta di parere del RPCT dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli su un diniego di accesso civico generalizzato relativo a una ditta individuale agricola. L’istanza mirava a conoscere se fossero state espletate le procedure previste per la produzione di energia elettrica e se fossero state corrisposte le accise dovute, con riferimento anche alla conformità della struttura. L’Autorità ritiene che le informazioni richieste, riferite a una ditta individuale identificata nel nominativo del titolare, integrino dati personali ai sensi del GDPR e che la loro ostensione integrale comporti un pregiudizio concreto e sproporzionato alla protezione dei dati personali, in particolare per la natura tributaria delle informazioni e per il regime di pubblicità dell’accesso civico. Esclude anche la possibilità di un accesso parziale mediante oscuramento, perché il richiedente già conosce l’identità del titolare e il soggetto sarebbe comunque re-identificabile. Il parere conferma quindi, allo stato, la legittimità del diniego, ferma la possibilità per l’amministrazione di avviare un dialogo cooperativo sul perimetro della richiesta e la diversa eventuale accessibilità ex legge n. 241/1990, se ne ricorrano i presupposti.
Parere su diniego di accesso civico generalizzato a informazioni su una ditta individuale agricola e sulla regolarità di procedure energetiche e fiscali
Parere su istanza di accesso civico relativa a una ditta individuale agricola
Il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013, su una richiesta di parere formulata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in merito al diniego opposto a un’istanza di accesso civico generalizzato. L’istanza concerne informazioni su una struttura gestita da un’impresa agricola in forma di ditta individuale, con particolare riguardo alla regolarità delle procedure per la produzione di energia elettrica e al versamento di accise all’Erario.
Quadro normativo di riferimento
Il Garante richiama l’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, che riconosce il diritto di accesso civico generalizzato ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nei limiti previsti dall’art. 5-bis. In particolare, rileva il limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), relativo alla necessità di evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Sono inoltre richiamati l’art. 4, par. 1, n. 1, del GDPR, i principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR, nonché le Linee guida ANAC in materia di accesso civico e il provvedimento del Garante n. 521/2016 sull’intesa relativa a tali linee guida.
Qualificazione delle informazioni richieste come dati personali
L’Autorità osserva preliminarmente che le informazioni richieste non possono essere considerate meri dati aziendali anonimi. Nel caso di una ditta individuale, infatti, il nominativo contenuto nella denominazione corrisponde al nome e cognome dell’imprenditore, consentendone l’identificazione diretta. Le informazioni sulla regolarità delle procedure amministrative e sulla posizione fiscale del titolare rientrano quindi nella nozione di dato personale e, proprio per questo, possono beneficiare della tutela prevista dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013.
Valutazione del pregiudizio concreto
Il Garante ritiene che la conoscibilità generalizzata dei dati richiesti possa determinare un pregiudizio concreto e sproporzionato ai diritti e alle libertà del controinteressato. La natura delle informazioni, anche per il loro carattere tributario, è tale da esporre il soggetto a ripercussioni personali, sociali e professionali. L’Autorità evidenzia che i dati tributari sono particolarmente sensibili sotto il profilo del pregiudizio alla riservatezza e richiama, a sostegno, precedenti provvedimenti nei quali era già stato negato l’accesso civico a documentazione del medesimo genere.
Accesso civico, pubblicità e aspettative di confidenzialità
Nel ragionamento del Garante assume rilievo il regime rafforzato di pubblicità dell’accesso civico: i dati ottenuti tramite tale istituto diventano pubblici e liberamente riutilizzabili ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013. Per questa ragione, la valutazione del pregiudizio deve essere più rigorosa rispetto all’accesso documentale tradizionale. L’Autorità richiama inoltre le ragionevoli aspettative di confidenzialità dell’interessato al momento della raccolta dei dati e la non prevedibilità delle conseguenze derivanti dalla loro eventuale diffusione a chiunque.
Esclusione dell’accesso civico parziale
Il Garante esclude anche la possibilità di soddisfare l’istanza mediante accesso civico parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013. L’oscuramento dei dati personali non sarebbe sufficiente a rendere le informazioni anonime, poiché il richiedente conosce già il nominativo dell’imprenditore e, comunque, il complesso delle informazioni potrebbe consentire la re-identificazione del controinteressato anche da parte di terzi.
Ulteriori profili e indicazioni operative
Resta impregiudicata la valutazione dell’amministrazione su eventuali ulteriori interessi ostativi richiamati nel diniego, in particolare quelli di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, relativi agli interessi economici e commerciali. Il Garante segnala inoltre che l’amministrazione può valutare un "dialogo cooperativo" con il richiedente per chiarire o circoscrivere meglio l’istanza, come indicato anche dalla Circolare n. 2/2017. Infine, viene ricordato che, qualora il richiedente riformuli la domanda ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241/1990, i dati potrebbero essere ostensibili ove sussista un interesse diretto, concreto e attuale e l’amministrazione riconosca il relativo presupposto.
Conclusione
Il parere è sostanzialmente favorevole al mantenimento del diniego di accesso civico generalizzato, poiché l’ostensione delle informazioni richieste determinerebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali del controinteressato e non risulterebbe praticabile neppure un accesso parziale efficace.
Punti principali
Contesto e oggetto del parere
Il Garante è chiamato a esprimere il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013 su un provvedimento di diniego dell’ADM relativo a una richiesta di accesso civico generalizzato. L’istanza concerne informazioni su una struttura gestita da un’azienda agricola individuale, in particolare sulla regolarità delle procedure per la produzione di energia elettrica e sul pagamento delle accise.
Qualificazione delle informazioni come dati personali
L’Autorità ribadisce che le informazioni riferite a imprese individuali possono costituire dati personali quando consentano l’identificazione di una persona fisica. Nel caso concreto, la ditta individuale è identificata dal nome del titolare, per cui le informazioni richieste riguardano direttamente la persona fisica interessata e non meri dati aziendali anonimi.
Pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali
La divulgazione generalizzata delle informazioni richieste inciderebbe su dati personali relativi a procedure amministrative e a dati tributari, con possibile pregiudizio concreto per la riservatezza, la reputazione e la sfera personale, sociale e professionale del controinteressato. Il Garante richiama anche i propri precedenti in materia di accesso a dati tributari, nei quali ha ravvisato la sussistenza del limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013.
No all’accesso civico parziale
L’Autorità esclude che sia praticabile un accesso parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013 mediante oscuramento dei dati personali. Poiché il nominativo dell’imprenditore è già noto al richiedente e il complesso delle informazioni consentirebbe comunque la re-identificazione, l’oscuramento non eliminerebbe il rischio di divulgazione lesiva.
Conferma del diniego e indicazioni ulteriori
Alla luce della normativa applicabile e delle Linee guida ANAC sull’accesso civico, il Garante non ravvisa elementi per discostarsi dal diniego dell’amministrazione. Resta salva la possibilità per l’ADM di valutare un dialogo cooperativo per chiarire o ridefinire l’istanza e di verificare autonomamente se alcune informazioni possano comunque coinvolgere ulteriori interessi ostativi, come quelli economici e commerciali. È inoltre richiamata la possibilità di una diversa istanza di accesso documentale ex artt. 22 ss. della l. n. 241/1990, ove sussista un interesse qualificato.
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