Parere del Garante n. 67 del 12/02/2026
Parere su istanza di accesso civico - 12 febbraio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante si pronuncia su richiesta del RPCT del Comune di Serravalle Sesia nell’ambito di un riesame di un diniego parziale a un’istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013. Il caso riguarda documentazione relativa all’affidamento diretto di un servizio comunale a un’associazione, inclusi atti di affidamento, verifiche sui requisiti, avvio del servizio e contratto. L’Autorità ritiene insufficiente la motivazione del diniego parziale del Comune, che si era limitato a indicare in modo generico la presenza di dati personali, anche sensibili e giudiziari, e di segreti commerciali. Distingue però tra i diversi documenti: per quelli da a) a g) ritiene che non sussistano elementi tali da giustificare un diniego fondato sulla protezione dei dati personali, salvo che debbano essere oscurati i dati personali eccedenti e non necessari; per i documenti relativi al casellario giudiziario, invece, conferma che il diniego appare coerente con l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013 e con l’art. 10 GDPR. Il Garante invita quindi il Comune a rivalutare l’istanza, fornendo una motivazione completa e considerando l’accesso parziale mediante oscuramento dei dati personali non pertinenti, ferma restando ogni ulteriore valutazione sui limiti diversi attinenti a interessi economici e commerciali.
Parere su riesame di accesso civico generalizzato a documenti relativi all'affidamento diretto di un servizio comunale, con profili di tutela dei dati personali e casellario giudiziario
Parere su accesso civico a documenti di affidamento di un servizio comunale
Il Garante si pronuncia sulla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Serravalle Sesia, presentata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, in sede di riesame di un provvedimento di accesso civico generalizzato accolto solo parzialmente. L’istanza riguardava documenti relativi all’affidamento diretto di un servizio comunale a un’associazione, inclusi atti di affidamento, verifica dei requisiti, avvio del servizio e contratto.
Quadro normativo di riferimento
L’Autorità richiama la disciplina dell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e il limite relativo alla protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), dello stesso decreto. Vengono inoltre richiamati:
- l’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR, per la nozione di dato personale;
- l’art. 3, comma 1, d.lgs. 33/2013, sulla pubblicità dei dati e documenti acquisiti tramite accesso civico;
- gli artt. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR, sui principi di limitazione della finalità e minimizzazione;
- l’art. 10 GDPR, per i dati relativi a condanne penali e reati;
- le Linee guida ANAC in materia di accesso civico, in particolare i parr. 5.3, 8.1 e 8.2.
Motivazione del Comune e rilievi del Garante
Il Comune aveva trasmesso solo gli atti già pubblicati online, negando l’ostensione della documentazione relativa al possesso e alla verifica dei requisiti dell’operatore affidatario. La motivazione del diniego si limitava a un riferimento generico alla presenza di dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, e di informazioni economiche e commerciali.
Il Garante rileva che tale motivazione è troppo sintetica e non consente di comprendere in modo adeguato per quale ragione l’accesso comporterebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. La risposta amministrativa deve invece essere congrua e completa, anche per consentire al richiedente di comprendere i limiti dell’accesso e, se necessario, al giudice di sindacare la decisione.
Valutazione dei documenti da a) a g)
Per i documenti indicati alle lettere da a) a g), il Garante distingue tra informazioni riferite all’associazione e dati personali di singole persone fisiche.
In primo luogo, i documenti relativi all’affidamento diretto e alla documentazione dell’associazione non sono, in sé, coperti dal limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), poiché le informazioni riferite all’associazione, intesa come organismo, non rientrano nella definizione di dato personale del GDPR. Anche i nominativi dei legali rappresentanti, considerato il loro ruolo in organismi coinvolti nella gestione di un servizio comunale, non appaiono idonei a fondare un diniego per protezione dati, non emergendo un pregiudizio concreto dalla loro ostensione.
Diversa è la valutazione per altri dati personali presenti nei documenti, quali:
- nominativi di dipendenti, soci e membri del consiglio direttivo;
- firme autografe;
- dati anagrafici, residenza e codice fiscale;
- numero di cellulare;
- requisiti tecnico-professionali e date dei corsi seguiti.
Per tali dati, la diffusione generalizzata tramite accesso civico comporterebbe un’interferenza sproporzionata e ingiustificata nei diritti degli interessati, in contrasto con il principio di minimizzazione dei dati. Il Garante richiama anche il rischio di utilizzi impropri, come furti di identità o altre condotte fraudolente. In questi casi, l’amministrazione avrebbe dovuto valutare l’accesso parziale, oscurando i dati personali eccedenti e non necessari.
Indicazioni operative sul possibile accesso parziale
Il Garante invita il Comune a rivalutare l’istanza con riferimento ai documenti da a) a g), fornendo una motivazione completa e verificando la possibilità di soddisfare l’interesse conoscitivo mediante accesso parziale, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, d.lgs. 33/2013. L’oscuramento dei dati personali non pertinenti o eccedenti è indicato come soluzione coerente con i principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza.
Resta invece ferma, fuori dalle competenze dell’Autorità in questo parere, ogni ulteriore valutazione sui possibili limiti legati alla tutela di interessi economici, commerciali e industriali del controinteressato, richiamati dal Comune ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. 33/2013.
Valutazione dei documenti di cui alla lettera h)
Per i documenti riguardanti il casellario giudiziario, il Garante richiama la particolare delicatezza dei dati giudiziari e l’art. 10 GDPR. La loro ostensione a chiunque può determinare discriminazioni, pregiudizi nella sfera morale, relazionale e sociale, o altri svantaggi personali. In relazione a tali documenti, l’Autorità ritiene quindi che non vi siano elementi per discostarsi dal diniego già espresso dal Comune, limitatamente ai documenti che contengono tali informazioni.
Distinzione tra accesso civico e accesso documentale
Il Garante richiama infine la distinzione tra accesso civico generalizzato, riconosciuto a chiunque senza necessità di motivazione o di interesse qualificato, e accesso documentale ex l. 241/1990, che richiede invece un interesse diretto, concreto e attuale. Eventuali valutazioni sull’esistenza di un interesse qualificato dell’istante e sui presupposti del diverso accesso documentale restano di competenza dell’amministrazione.
Conclusione
Il parere è quindi articolato in modo differenziato: favorevole alla rivalutazione dell’accesso per i documenti da a) a g), con possibile accesso parziale e oscuramento dei dati personali eccedenti; favorevole al mantenimento del diniego per i documenti relativi al casellario giudiziario. L’amministrazione è invitata a riformulare la motivazione del diniego o dell’eventuale accoglimento parziale in modo completo e puntuale.
Punti principali
Oggetto del parere e contesto procedurale
Il Garante esamina il quesito del RPCT del Comune di Serravalle Sesia, formulato ai sensi dell’art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013, nell’ambito del riesame di un provvedimento di accesso civico generalizzato solo parzialmente accolto. La richiesta riguardava la documentazione relativa all’affidamento diretto di un servizio comunale a un’associazione.
Quadro normativo richiamato
L’Autorità richiama l’art. 5, comma 2, e l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013, nonché l’art. 3, comma 1, del medesimo decreto. Richiama inoltre gli artt. 4, par. 1, n. 1, 5, par. 1, lett. b) e c), e 10 GDPR, oltre alle Linee guida ANAC in materia di accesso civico (determinazione n. 1309/2016 e par. 5.3, 8.1 e 8.2).
Insufficienza della motivazione del diniego parziale
Il Comune aveva negato l’accesso alla documentazione sui requisiti dell’operatore affidatario con motivazione generica, parlando di dati sensibili e giudiziari e di informazioni economiche e commerciali. Il Garante osserva che una motivazione così sintetica non consente di comprendere il concreto pregiudizio alla protezione dei dati personali e non è conforme alle indicazioni ANAC sulla necessità di una motivazione congrua e completa.
Documenti da a) a g): accesso non escluso per i dati dell’associazione, con possibili oscuramenti
Per i documenti relativi all’affidamento, alle verifiche sui requisiti, alla convenzione, al programma formativo e agli atti associativi, il Garante ritiene che le informazioni riferite all’associazione non siano dati personali ai sensi del GDPR e quindi non possano giustificare il diniego ex art. 5-bis, comma 2, lett. a). Per i soli dati personali di legali rappresentanti, la documentazione non evidenzia un pregiudizio concreto tale da impedire l’ostensione. Diversamente, per dati come nominativi di dipendenti, soci e membri del consiglio direttivo, firme autografe, dati anagrafici, residenza, codice fiscale, numero di cellulare, requisiti professionali e date dei corsi, il Garante reputa necessario valutare l’accesso parziale con oscuramento, perché la diffusione generalizzata sarebbe sproporzionata e lesiva del principio di minimizzazione.
Documenti di cui alla lettera h): casellario giudiziario
Per i documenti contenenti il casellario giudiziario, il Garante richiama l’art. 10 GDPR e le indicazioni ANAC sui dati giudiziari, ritenendo che la loro conoscibilità generalizzata possa comportare discriminazioni o altri rischi specifici per gli interessati. Su questo punto non emerge alcun motivo per discostarsi dal diniego del Comune limitatamente a tali documenti.
Distinzione tra accesso civico e accesso documentale
Il Garante ricorda che l’accesso civico generalizzato è riconosciuto a chiunque e si distingue dall’accesso documentale ex l. 241/1990, che richiede un interesse diretto, concreto e attuale. Eventuali valutazioni su un diverso titolo di accesso restano autonome e rimesse all’amministrazione.
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