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Parere

Parere del Garante n. 67 del 12/02/2026

Parere su istanza di accesso civico - 12 febbraio 2026

Garante Privacy67

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante si pronuncia su richiesta del RPCT del Comune di Serravalle Sesia nell’ambito di un riesame di un diniego parziale a un’istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013. Il caso riguarda documentazione relativa all’affidamento diretto di un servizio comunale a un’associazione, inclusi atti di affidamento, verifiche sui requisiti, avvio del servizio e contratto. L’Autorità ritiene insufficiente la motivazione del diniego parziale del Comune, che si era limitato a indicare in modo generico la presenza di dati personali, anche sensibili e giudiziari, e di segreti commerciali. Distingue però tra i diversi documenti: per quelli da a) a g) ritiene che non sussistano elementi tali da giustificare un diniego fondato sulla protezione dei dati personali, salvo che debbano essere oscurati i dati personali eccedenti e non necessari; per i documenti relativi al casellario giudiziario, invece, conferma che il diniego appare coerente con l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013 e con l’art. 10 GDPR. Il Garante invita quindi il Comune a rivalutare l’istanza, fornendo una motivazione completa e considerando l’accesso parziale mediante oscuramento dei dati personali non pertinenti, ferma restando ogni ulteriore valutazione sui limiti diversi attinenti a interessi economici e commerciali.

Parere su riesame di accesso civico generalizzato a documenti relativi all'affidamento diretto di un servizio comunale, con profili di tutela dei dati personali e casellario giudiziario

Parere su accesso civico a documenti di affidamento di un servizio comunale

Il Garante si pronuncia sulla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Serravalle Sesia, presentata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, in sede di riesame di un provvedimento di accesso civico generalizzato accolto solo parzialmente. L’istanza riguardava documenti relativi all’affidamento diretto di un servizio comunale a un’associazione, inclusi atti di affidamento, verifica dei requisiti, avvio del servizio e contratto.

Quadro normativo di riferimento

L’Autorità richiama la disciplina dell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e il limite relativo alla protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), dello stesso decreto. Vengono inoltre richiamati:

  • l’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR, per la nozione di dato personale;
  • l’art. 3, comma 1, d.lgs. 33/2013, sulla pubblicità dei dati e documenti acquisiti tramite accesso civico;
  • gli artt. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR, sui principi di limitazione della finalità e minimizzazione;
  • l’art. 10 GDPR, per i dati relativi a condanne penali e reati;
  • le Linee guida ANAC in materia di accesso civico, in particolare i parr. 5.3, 8.1 e 8.2.

Motivazione del Comune e rilievi del Garante

Il Comune aveva trasmesso solo gli atti già pubblicati online, negando l’ostensione della documentazione relativa al possesso e alla verifica dei requisiti dell’operatore affidatario. La motivazione del diniego si limitava a un riferimento generico alla presenza di dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, e di informazioni economiche e commerciali.

Il Garante rileva che tale motivazione è troppo sintetica e non consente di comprendere in modo adeguato per quale ragione l’accesso comporterebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. La risposta amministrativa deve invece essere congrua e completa, anche per consentire al richiedente di comprendere i limiti dell’accesso e, se necessario, al giudice di sindacare la decisione.

Valutazione dei documenti da a) a g)

Per i documenti indicati alle lettere da a) a g), il Garante distingue tra informazioni riferite all’associazione e dati personali di singole persone fisiche.

In primo luogo, i documenti relativi all’affidamento diretto e alla documentazione dell’associazione non sono, in sé, coperti dal limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), poiché le informazioni riferite all’associazione, intesa come organismo, non rientrano nella definizione di dato personale del GDPR. Anche i nominativi dei legali rappresentanti, considerato il loro ruolo in organismi coinvolti nella gestione di un servizio comunale, non appaiono idonei a fondare un diniego per protezione dati, non emergendo un pregiudizio concreto dalla loro ostensione.

Diversa è la valutazione per altri dati personali presenti nei documenti, quali:

  • nominativi di dipendenti, soci e membri del consiglio direttivo;
  • firme autografe;
  • dati anagrafici, residenza e codice fiscale;
  • numero di cellulare;
  • requisiti tecnico-professionali e date dei corsi seguiti.

Per tali dati, la diffusione generalizzata tramite accesso civico comporterebbe un’interferenza sproporzionata e ingiustificata nei diritti degli interessati, in contrasto con il principio di minimizzazione dei dati. Il Garante richiama anche il rischio di utilizzi impropri, come furti di identità o altre condotte fraudolente. In questi casi, l’amministrazione avrebbe dovuto valutare l’accesso parziale, oscurando i dati personali eccedenti e non necessari.

Indicazioni operative sul possibile accesso parziale

Il Garante invita il Comune a rivalutare l’istanza con riferimento ai documenti da a) a g), fornendo una motivazione completa e verificando la possibilità di soddisfare l’interesse conoscitivo mediante accesso parziale, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, d.lgs. 33/2013. L’oscuramento dei dati personali non pertinenti o eccedenti è indicato come soluzione coerente con i principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza.

Resta invece ferma, fuori dalle competenze dell’Autorità in questo parere, ogni ulteriore valutazione sui possibili limiti legati alla tutela di interessi economici, commerciali e industriali del controinteressato, richiamati dal Comune ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. 33/2013.

Valutazione dei documenti di cui alla lettera h)

Per i documenti riguardanti il casellario giudiziario, il Garante richiama la particolare delicatezza dei dati giudiziari e l’art. 10 GDPR. La loro ostensione a chiunque può determinare discriminazioni, pregiudizi nella sfera morale, relazionale e sociale, o altri svantaggi personali. In relazione a tali documenti, l’Autorità ritiene quindi che non vi siano elementi per discostarsi dal diniego già espresso dal Comune, limitatamente ai documenti che contengono tali informazioni.

Distinzione tra accesso civico e accesso documentale

Il Garante richiama infine la distinzione tra accesso civico generalizzato, riconosciuto a chiunque senza necessità di motivazione o di interesse qualificato, e accesso documentale ex l. 241/1990, che richiede invece un interesse diretto, concreto e attuale. Eventuali valutazioni sull’esistenza di un interesse qualificato dell’istante e sui presupposti del diverso accesso documentale restano di competenza dell’amministrazione.

Conclusione

Il parere è quindi articolato in modo differenziato: favorevole alla rivalutazione dell’accesso per i documenti da a) a g), con possibile accesso parziale e oscuramento dei dati personali eccedenti; favorevole al mantenimento del diniego per i documenti relativi al casellario giudiziario. L’amministrazione è invitata a riformulare la motivazione del diniego o dell’eventuale accoglimento parziale in modo completo e puntuale.

Punti principali

Oggetto del parere e contesto procedurale

Il Garante esamina il quesito del RPCT del Comune di Serravalle Sesia, formulato ai sensi dell’art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013, nell’ambito del riesame di un provvedimento di accesso civico generalizzato solo parzialmente accolto. La richiesta riguardava la documentazione relativa all’affidamento diretto di un servizio comunale a un’associazione.

Quadro normativo richiamato

L’Autorità richiama l’art. 5, comma 2, e l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013, nonché l’art. 3, comma 1, del medesimo decreto. Richiama inoltre gli artt. 4, par. 1, n. 1, 5, par. 1, lett. b) e c), e 10 GDPR, oltre alle Linee guida ANAC in materia di accesso civico (determinazione n. 1309/2016 e par. 5.3, 8.1 e 8.2).

Insufficienza della motivazione del diniego parziale

Il Comune aveva negato l’accesso alla documentazione sui requisiti dell’operatore affidatario con motivazione generica, parlando di dati sensibili e giudiziari e di informazioni economiche e commerciali. Il Garante osserva che una motivazione così sintetica non consente di comprendere il concreto pregiudizio alla protezione dei dati personali e non è conforme alle indicazioni ANAC sulla necessità di una motivazione congrua e completa.

Documenti da a) a g): accesso non escluso per i dati dell’associazione, con possibili oscuramenti

Per i documenti relativi all’affidamento, alle verifiche sui requisiti, alla convenzione, al programma formativo e agli atti associativi, il Garante ritiene che le informazioni riferite all’associazione non siano dati personali ai sensi del GDPR e quindi non possano giustificare il diniego ex art. 5-bis, comma 2, lett. a). Per i soli dati personali di legali rappresentanti, la documentazione non evidenzia un pregiudizio concreto tale da impedire l’ostensione. Diversamente, per dati come nominativi di dipendenti, soci e membri del consiglio direttivo, firme autografe, dati anagrafici, residenza, codice fiscale, numero di cellulare, requisiti professionali e date dei corsi, il Garante reputa necessario valutare l’accesso parziale con oscuramento, perché la diffusione generalizzata sarebbe sproporzionata e lesiva del principio di minimizzazione.

Documenti di cui alla lettera h): casellario giudiziario

Per i documenti contenenti il casellario giudiziario, il Garante richiama l’art. 10 GDPR e le indicazioni ANAC sui dati giudiziari, ritenendo che la loro conoscibilità generalizzata possa comportare discriminazioni o altri rischi specifici per gli interessati. Su questo punto non emerge alcun motivo per discostarsi dal diniego del Comune limitatamente a tali documenti.

Distinzione tra accesso civico e accesso documentale

Il Garante ricorda che l’accesso civico generalizzato è riconosciuto a chiunque e si distingue dall’accesso documentale ex l. 241/1990, che richiede un interesse diretto, concreto e attuale. Eventuali valutazioni su un diverso titolo di accesso restano autonome e rimesse all’amministrazione.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazioneaccesso civicoprotezione dei dati personalibasi giuridiche del trattamentocasellario giudiziario

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