Cassazione Penale, Ordinanza n. 34373/2026 del 24/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso perché le censure sulla responsabilità per evasione e sul trattamento sanzionatorio sono totalmente generiche e non si misurano con l’argomentazione della Corte d’appello. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La decisione impugnata è indicata come sentenza della Corte d’appello di Napoli del 4 novembre 2025.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 4 novembre 2025 della Corte d’appello di Napoli, censurando l’affermazione della propria responsabilità per il reato di evasione e il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che le doglianze si limitano a enunciazioni generiche e non si confrontano con le valutazioni di merito e la motivazione della sentenza impugnata; inoltre, non formulano richieste specifiche corredate dalle relative ragioni di diritto e dai dati di fatto. Il testo non precisa i fatti concreti alla base dell’imputazione né la pena applicata.
Norme richiamate
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per la genericità delle doglianze.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In conseguenza dell’inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Sono inammissibili le doglianze che si limitano a enunciazioni generiche, senza confrontarsi con le valutazioni di merito e con l’apparato argomentativo della decisione impugnata.
- Le censure devono formulare richieste specifiche e indicare le ragioni di diritto e i dati di fatto che le sorreggono; la loro mancanza comporta l’inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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