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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34373/2026 del 24/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché le censure sulla responsabilità per evasione e sul trattamento sanzionatorio sono totalmente generiche e non si misurano con l’argomentazione della Corte d’appello. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La decisione impugnata è indicata come sentenza della Corte d’appello di Napoli del 4 novembre 2025.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 4 novembre 2025 della Corte d’appello di Napoli, censurando l’affermazione della propria responsabilità per il reato di evasione e il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che le doglianze si limitano a enunciazioni generiche e non si confrontano con le valutazioni di merito e la motivazione della sentenza impugnata; inoltre, non formulano richieste specifiche corredate dalle relative ragioni di diritto e dai dati di fatto. Il testo non precisa i fatti concreti alla base dell’imputazione né la pena applicata.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p.

    Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per la genericità delle doglianze.

  • art. 616 c.p.p.

    Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    In conseguenza dell’inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Sono inammissibili le doglianze che si limitano a enunciazioni generiche, senza confrontarsi con le valutazioni di merito e con l’apparato argomentativo della decisione impugnata.
  • Le censure devono formulare richieste specifiche e indicare le ragioni di diritto e i dati di fatto che le sorreggono; la loro mancanza comporta l’inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia

Testo integrale

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