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Sentenza

Sentenza del 25/01/2016 n. 345 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Società di persone - Socio - Obbligazioni tributarie sorte fino alla cessione della quota - Responsabilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

G.C. aveva impugnato la cartella di pagamento di euro 1.594.993,30, relativa a IRAP, IVA, interessi e sanzioni per l'anno 2005, sostenendo di non essere più responsabile dopo la cessione della quota societaria, di non essere legittimato a contestare l'accertamento notificato dopo la cessione, di non essere correttamente indicato nella cartella e di non poter rispondere personalmente del debito, se non eventualmente in via residuale. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che G.C., quale socio accomandatario dal 12 maggio 2005 al 2 agosto 2006, rispondeva solidalmente delle obbligazioni sociali sorte prima della cessione e che l'avviso di accertamento gli era stato regolarmente notificato, senza che fosse stato impugnato.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato integralmente la sentenza di primo grado favorevole a G.C. Ha ritenuto provata la notifica personale dell'avviso di accertamento al socio il 14 dicembre 2010. Poiché G.C. non aveva impugnato l'accertamento, questo era divenuto definitivo e la cartella poteva essere contestata soltanto per vizi propri, non per questioni relative alla fondatezza del debito tributario. La cartella è stata quindi dichiarata legittima e G.C. è stato condannato a rifondere le spese processuali, liquidate in euro 7.000 per il primo grado e in euro 8.500 per l'appello.

Norme richiamate

  • Art. 2290 c.c.

    Il socio uscente può restare responsabile verso i terzi per le obbligazioni sociali sorte fino allo scioglimento del rapporto sociale.

  • Art. 2291 c.c.

    Nella società in nome collettivo i soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali; il principio è richiamato anche per la responsabilità del socio di società di persone.

  • Art. 2293 c.c.

    Le disposizioni sulla società in nome collettivo si applicano, in quanto compatibili, alla società semplice e fungono da riferimento per la disciplina delle società di persone.

  • Art. 2315 c.c.

    Le norme sulla società in nome collettivo si applicano alla società in accomandita semplice, salvo diversa disciplina.

  • Art. 2304 c.c.

    La responsabilità del socio è diretta ma sussidiaria: il creditore deve normalmente agire prima sul patrimonio sociale, ferma restando la responsabilità personale del socio.

  • Art. 46 d.P.R. 602/1973

    La riscossione può essere indirizzata anche al socio coobbligato mediante cartella o atto equivalente, senza necessità che egli abbia necessariamente partecipato alla precedente fase di accertamento, purché possa contestare la pretesa.

Massime di principio

  • Nelle società di persone, la cessione della quota non esonera automaticamente il socio uscente dalle obbligazioni sociali, comprese quelle tributarie, sorte prima dell'iscrizione della cessione nel registro delle imprese o della conoscenza effettiva da parte del terzo.
  • Il socio accomandatario può essere chiamato a rispondere personalmente e solidalmente dei debiti tributari della società maturati durante il periodo in cui rivestiva tale qualifica.
  • Se l'avviso di accertamento viene regolarmente notificato al socio coobbligato e non viene impugnato nei termini, diventa definitivo anche nei suoi confronti.
  • Divenuto definitivo l'accertamento, la successiva impugnazione della cartella è normalmente limitata ai vizi propri della cartella e non può essere utilizzata per contestare nuovamente l'esistenza o l'ammontare del debito già accertato.
  • Il socio receduto o che ha ceduto la quota può impugnare l'atto impositivo notificatogli e, per tutelarsi, dovrebbe farlo tempestivamente anche se la cessione è intervenuta prima della notifica.
  • La responsabilità del socio uscente riguarda le obbligazioni sorte entro il periodo di responsabilità; la data della cessione, la sua iscrizione nel registro delle imprese e la conoscenza del creditore sono elementi decisivi.

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