Sentenza del 25/01/2016 n. 345 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Società di persone - Socio - Obbligazioni tributarie sorte fino alla cessione della quota - Responsabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
G.C. aveva impugnato la cartella di pagamento di euro 1.594.993,30, relativa a IRAP, IVA, interessi e sanzioni per l'anno 2005, sostenendo di non essere più responsabile dopo la cessione della quota societaria, di non essere legittimato a contestare l'accertamento notificato dopo la cessione, di non essere correttamente indicato nella cartella e di non poter rispondere personalmente del debito, se non eventualmente in via residuale. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che G.C., quale socio accomandatario dal 12 maggio 2005 al 2 agosto 2006, rispondeva solidalmente delle obbligazioni sociali sorte prima della cessione e che l'avviso di accertamento gli era stato regolarmente notificato, senza che fosse stato impugnato.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato integralmente la sentenza di primo grado favorevole a G.C. Ha ritenuto provata la notifica personale dell'avviso di accertamento al socio il 14 dicembre 2010. Poiché G.C. non aveva impugnato l'accertamento, questo era divenuto definitivo e la cartella poteva essere contestata soltanto per vizi propri, non per questioni relative alla fondatezza del debito tributario. La cartella è stata quindi dichiarata legittima e G.C. è stato condannato a rifondere le spese processuali, liquidate in euro 7.000 per il primo grado e in euro 8.500 per l'appello.
Norme richiamate
Art. 2290 c.c.
Il socio uscente può restare responsabile verso i terzi per le obbligazioni sociali sorte fino allo scioglimento del rapporto sociale.
Art. 2291 c.c.
Nella società in nome collettivo i soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali; il principio è richiamato anche per la responsabilità del socio di società di persone.
Art. 2293 c.c.
Le disposizioni sulla società in nome collettivo si applicano, in quanto compatibili, alla società semplice e fungono da riferimento per la disciplina delle società di persone.
Art. 2315 c.c.
Le norme sulla società in nome collettivo si applicano alla società in accomandita semplice, salvo diversa disciplina.
Art. 2304 c.c.
La responsabilità del socio è diretta ma sussidiaria: il creditore deve normalmente agire prima sul patrimonio sociale, ferma restando la responsabilità personale del socio.
Art. 46 d.P.R. 602/1973
La riscossione può essere indirizzata anche al socio coobbligato mediante cartella o atto equivalente, senza necessità che egli abbia necessariamente partecipato alla precedente fase di accertamento, purché possa contestare la pretesa.
Massime di principio
- Nelle società di persone, la cessione della quota non esonera automaticamente il socio uscente dalle obbligazioni sociali, comprese quelle tributarie, sorte prima dell'iscrizione della cessione nel registro delle imprese o della conoscenza effettiva da parte del terzo.
- Il socio accomandatario può essere chiamato a rispondere personalmente e solidalmente dei debiti tributari della società maturati durante il periodo in cui rivestiva tale qualifica.
- Se l'avviso di accertamento viene regolarmente notificato al socio coobbligato e non viene impugnato nei termini, diventa definitivo anche nei suoi confronti.
- Divenuto definitivo l'accertamento, la successiva impugnazione della cartella è normalmente limitata ai vizi propri della cartella e non può essere utilizzata per contestare nuovamente l'esistenza o l'ammontare del debito già accertato.
- Il socio receduto o che ha ceduto la quota può impugnare l'atto impositivo notificatogli e, per tutelarsi, dovrebbe farlo tempestivamente anche se la cessione è intervenuta prima della notifica.
- La responsabilità del socio uscente riguarda le obbligazioni sorte entro il periodo di responsabilità; la data della cessione, la sua iscrizione nel registro delle imprese e la conoscenza del creditore sono elementi decisivi.
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