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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10840/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, l'Ufficio aveva emesso due avvisi di accertamento per i periodi d'imposta 1/7/2006-30/6/2007 e 1/7/2007-30/6/2008, recuperando a tassazione costi ritenuti indeducibili, tra cui costi verso soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata e penali per ritardata consegna di merci. In appello la Commissione tributaria regionale aveva confermato la deducibilità dei costi verso soggetti esteri a fiscalità privilegiata, ma aveva ritenuto indeducibili i costi relativi alle penali, osservando che la società estera fatturante non era parte del rapporto commerciale con il cliente finale e che, quindi, mancava la correlazione con i ricavi. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 109, comma 5, d.P.R. 917/1986, sostenendo che la CTR aveva applicato erroneamente il principio di inerenza collegandolo ai ricavi conseguiti e alla parte contrattuale, anziché all'attività svolta dall'impresa.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che l'inerenza dei costi va valutata con riferimento all'attività d'impresa, come riferibilità del costo all'esercizio dell'impresa, con giudizio qualitativo e non utilitaristico o quantitativo, distinto dalla correlazione tra costi e ricavi di cui all'art. 109, comma 5, d.P.R. 917/1986. Ha rilevato che la CTR non aveva esaminato l'accordo quadro tra la società verificata e la società iraniana né aveva valutato in concreto i rapporti commerciali, spostando invece l'attenzione sui ricavi e sull'assenza di fatture dirette tra la società estera e il cliente finale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indicato come norma processuale a fondamento della censura per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 109, comma 5, d.P.R. 917/1986

    richiamato come norma sulla correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili, distinta dal principio di inerenza

  • art. 110, comma 10, d.P.R. 917/1986

    richiamato nella parte fattuale dell'avviso di accertamento per l'indeducibilità di costi verso soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata

Massime di principio

  • La deducibilità dei costi richiede che essi siano inerenti all'attività di impresa, cioè riferibili all'esercizio dell'impresa; non è sufficiente una mera utilità economica, neppure potenziale o indiretta, se il costo appartiene a una sfera estranea all'attività imprenditoriale.
  • L'inerenza è un giudizio qualitativo e non quantitativo: un costo è deducibile o non deducibile in base alla sua connessione con l'attività d'impresa, non in base alla sua entità o convenienza economica.
  • Il principio di inerenza è distinto dalla correlazione tra costi e ricavi: l'art. 109, comma 5, d.P.R. 917/1986 riguarda la correlazione economico-fiscale con i ricavi, mentre l'inerenza deriva dalla nozione di reddito d'impresa.
  • Quando l'Amministrazione contesta la deducibilità, il contribuente deve provare e documentare l'esistenza, la natura e la destinazione del costo all'attività d'impresa; l'Ufficio può controbattere anche valorizzando elementi di incongruità o antieconomicità come indici sintomatici dell'assenza di inerenza.
  • Il giudice di merito deve verificare in concreto le operazioni e gli accordi intercorsi tra le parti, senza arrestarsi alla sola mancanza di un rapporto diretto tra emittente della fattura e cliente finale, se dagli atti emerge un diverso assetto contrattuale rilevante per l'attività d'impresa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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