Risoluzione n. 32 del 11/03/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione conferma che il factoring resta un’operazione finanziaria esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1, del d.P.R. 633/1972, distinta dal recupero crediti, che è invece imponibile. Per qualificare correttamente la prestazione occorre analizzare la causa concreta del contratto, la cessione della titolarità del credito, il momento di erogazione delle somme e l’eventuale presenza di servizi ulteriori autonomamente remunerati.
Chiarimenti sul trattamento fiscale di factoring e recupero crediti
Chiarimenti sul trattamento fiscale di factoring e recupero crediti
La Risoluzione n. 32/E dell’11 marzo 2011 interviene per ribadire e precisare i criteri di distinzione tra operazioni di factoring e attività di recupero crediti, ai fini del trattamento IVA. Il documento conferma l’impostazione già espressa nella Risoluzione 139/E del 2004, alla luce anche della successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.
Quesito e problema interpretativo
L’Agenzia riceve un’istanza di chiarimento in merito al trattamento fiscale delle operazioni di factoring e delle attività di recupero crediti. L’associazione istante segnala che, in sede di controllo, alle imprese aderenti vengono talvolta contestate l’esenzione IVA per prestazioni di factoring, riqualificate come recupero crediti imponibile.
Posizione dell’istante
L’istante sostiene che factoring ed recupero crediti siano attività diverse e debbano continuare a essere trattate separatamente anche ai fini fiscali. In particolare, evidenzia:
- la diversa finalità delle due attività, essendo il recupero crediti diretto alla soddisfazione coattiva del creditore e il factoring orientato al finanziamento;
- la diversa natura dei soggetti abilitati a svolgerle, potendo il factoring essere svolto da operatori finanziari mentre il recupero crediti anche da soggetti non finanziari;
- il diverso rilievo attribuito dalle norme e dalla prassi di settore, richiamando il D. Lgs. 25 settembre 1999, n. 374, il D.M. 3 febbraio 2006 n. 142 e 143 e la Circolare Banca d’Italia 5 agosto 1996 n. 216, aggiornata il 28 febbraio 2008.
Richiamo alla precedente prassi e alla giurisprudenza UE
L’Agenzia richiama la Risoluzione 139/E del 2004, con cui era già stato chiarito che le conclusioni della Corte di Giustizia nella causa C-305/01 non potevano essere automaticamente trasposte nell’ordinamento interno, anche per la non uniformità dell’evoluzione del factoring nei vari ordinamenti. Nella risoluzione del 2004 era stato già affermato che il factoring ha natura eminentemente finanziaria, in quanto riconducibile al finanziamento dell’impresa, e rientra pertanto tra le operazioni esenti di cui all’articolo 10, comma 1, n. 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Incidenza della sentenza della Corte di Giustizia del 28 ottobre 2010, causa C-175/09
La Risoluzione esamina anche la sentenza della Corte di Giustizia UE del 28 ottobre 2010, causa C-175/09, relativa a un servizio di raccolta e gestione dei pagamenti per conto dei clienti. La Corte ha affermato che un servizio volto a far ottenere al cliente il pagamento di somme dovute dai debitori rientra nella nozione di “recupero crediti” e non gode dell’esenzione IVA. Ha inoltre precisato che:
- non rileva che il servizio sia prestato alla scadenza del credito;
- il recupero crediti riguarda crediti di qualsivoglia natura;
- il factoring può rientrare nella nozione comunitaria di recupero crediti, ma la fattispecie esaminata dalla Corte era specificamente quella di un servizio di riscossione senza trasferimento della titolarità del credito.
Conferma della distinzione tra factoring e recupero crediti
L’Agenzia conferma che la Risoluzione 139/E del 2004 resta valida anche dopo la sentenza del 2010, poiché quest’ultima si riferisce a una fattispecie tipica di recupero crediti e non di factoring. Viene ribadito che occorre valutare caso per caso la natura concreta dell’operazione. Se la causa del contratto è la gestione dei crediti finalizzata essenzialmente al loro recupero, l’operazione è recupero crediti ed è imponibile IVA. Se invece il contratto di factoring è stipulato per ottenere un finanziamento, cioè la monetizzazione anticipata dei crediti, allora l’operazione è finanziaria ed esente IVA.
Criteri operativi per distinguere le due fattispecie
La Risoluzione fornisce alcuni criteri utili per l’analisi concreta, precisando che non si tratta di un elenco esaustivo:
- nel factoring si verifica la cessione della titolarità del credito, a prescindere dalla natura pro soluto o pro solvendo della cessione;
- nel recupero crediti non vi è cessione della titolarità del credito;
- nel factoring il cessionario versa una somma al cedente al momento della cessione, consentendo l’anticipazione della liquidità;
- nel recupero crediti il corrispettivo al creditore è normalmente riconosciuto solo dopo l’effettivo incasso.
Regime IVA del compenso e dei servizi accessori
Quando l’operazione è qualificabile come factoring, il compenso del factor, dato dalla differenza tra valore nominale del credito e somme anticipate, resta esente IVA. Ciò vale anche se il compenso è articolato in commissioni e interessi, oppure in un compenso unico con prevalenza della componente commissionale. Se il factor presta anche servizi ulteriori, come analisi del portafoglio crediti o gestione di crediti diversi da quelli ceduti, tali prestazioni non mutano la natura finanziaria del factoring se sono remunerate separatamente; per esse va individuato caso per caso il relativo regime IVA.
Conclusione
La Risoluzione conferma in modo espresso che il factoring è un’attività finanziaria esente IVA ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 1, del d.P.R. 633/1972, mentre il recupero crediti resta attività imponibile. La qualificazione dipende dalla causa concreta del contratto e dagli elementi oggettivi dell’operazione, soprattutto trasferimento del credito, anticipazione di liquidità e struttura del corrispettivo.
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