Risoluzione n. 29 del 9/03/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo 1684 per il versamento tramite F24 dell’addizionale del 10% sui compensi per bonus e stock options previsti dall’art. 33 del D.L. 78/2010, anche in autotassazione dal lavoratore residente se il datore di lavoro è estero. Indica inoltre le modalità di compilazione del modello F24.
Istituzione del codice tributo 1684 per l’addizionale su bonus e stock options
Istituzione del codice tributo per l’addizionale su bonus e stock options
La risoluzione n. 29/E del 9 marzo 2011 istituisce un nuovo codice tributo per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’addizionale prevista sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options ai sensi dell’articolo 33 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il documento richiama inoltre i precedenti chiarimenti e precisa le modalità operative di compilazione del modello F24.
Quadro normativo di riferimento
L’articolo 33, comma 1, del D.L. n. 78/2010 prevede che sui compensi a titolo di bonus e stock options, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, si applichi un’aliquota addizionale del 10% quando tali compensi sono attribuiti:
- ai dipendenti con qualifica di dirigenti nel settore finanziario;
- ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore.
La risoluzione richiama anche la risoluzione 4 gennaio 2011, n. 1/E, con cui erano già stati istituiti i codici tributo per il versamento, da parte del sostituto d’imposta, dell’addizionale trattenuta sui medesimi compensi ai sensi dell’articolo 33, comma 2.
Caso del datore di lavoro estero e autotassazione
Viene inoltre richiamato quanto chiarito dalla circolare 15 febbraio 2011, n. 4/E: quando il datore di lavoro è un soggetto estero, non tenuto agli obblighi di sostituzione d’imposta in Italia, è il lavoratore dipendente residente a dover determinare e versare la maggiore imposta con le stesse modalità previste per il versamento dell’IRPEF.
Per questa ipotesi la risoluzione consente il versamento dell’addizionale in autotassazione, tramite il nuovo codice tributo istituito.
Codice tributo istituito
Il codice tributo istituito è:
- 1684 – denominato "Addizionale su compensi erogati a titolo di bonus e stock options di cui all’articolo 33 del D.L. n. 78/2010, versamento in autotassazione".
Modalità di compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 1684 deve essere indicato:
- nella sezione Erario;
- in corrispondenza delle somme riportate nella colonna Importi a debito versati;
- con indicazione nel campo Anno di riferimento dell’anno cui l’addizionale si riferisce, nel formato AAAA.
In caso di versamento rateale, nel campo rateazione/regione/prov./mese rif. deve essere riportato il numero della rata nel formato NNRR, dove:
- NN indica il numero della rata in pagamento;
- RR indica il numero complessivo delle rate.
Se il pagamento avviene in un’unica soluzione, il campo va valorizzato con 0101.
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