Risoluzione n. 27 del 7/03/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che la partecipazione a una società semplice non impedisce, in linea generale, l’accesso al regime dei contribuenti minimi per un’attività professionale individuale, se il reddito societario non è di impresa o di lavoro autonomo. Nel caso concreto, però, l’accesso è possibile solo se l’attività agricola e le attività connesse della società producono reddito agrario ai sensi dell’art. 32 TUIR e, per l’energia fotovoltaica, se ricorrono i requisiti di prevalenza/connessione previsti dalla normativa richiamata.
Regime dei contribuenti minimi: esclusione per partecipazione in società e chiarimenti sulle attività agricole con reddito agrario
Regime dei contribuenti minimi e partecipazione in società semplice
La risoluzione esamina se un soggetto che svolge lavoro dipendente, è socio al 50% di una società semplice agricola e intende avviare un’attività individuale di consulenza gestionale-amministrativa possa accedere al regime dei contribuenti minimi disciplinato dall’art. 1, commi 96-117, della legge n. 244/2007. Il tema centrale riguarda l’ipotesi di esclusione prevista dal comma 99, lettera d), per chi esercita attività in forma individuale e contestualmente partecipa a società di persone o ad altre strutture indicate dalla norma.
Quesito del contribuente
L’istante evidenzia che la società semplice di cui è socio ha per oggetto esclusivo attività agricole ex art. 2135 c.c. e attività connesse, inclusa la cessione di energia fotovoltaica. Poiché la società opera nei limiti dell’art. 32 del TUIR, i soci sono titolari di reddito fondiario e non di reddito d’impresa. Il contribuente chiede quindi se la partecipazione a tale società gli impedisca di applicare il regime dei minimi alla futura attività di consulenza gestionale e amministrativa.
Tesi del contribuente
Secondo l’istante, il principio già riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 7/E del 28 gennaio 2008 per gli imprenditori agricoli che svolgono attività nei limiti dell’art. 32 TUIR dovrebbe valere anche quando il reddito agrario deriva dalla partecipazione in una società semplice agricola. In entrambi i casi, infatti, il reddito sarebbe il medesimo, mutando solo la forma di esercizio collettiva anziché individuale dell’attività agricola. Per tale motivo ritiene che la partecipazione societaria non osti all’applicazione del regime dei minimi alla nuova attività professionale.
Quadro normativo richiamato
La risoluzione ricorda che il regime dei contribuenti minimi, introdotto dai commi 96-117 dell’art. 1 della legge n. 244/2007, è un regime fiscale semplificato e agevolato, con applicazione di un’imposta sostitutiva del 20% sul reddito prodotto. Il comma 99 elenca le cause di esclusione, tra cui:
- l’uso di regimi speciali IVA da parte delle persone fisiche, di cui alla lettera a);
- la partecipazione, in forma individuale, a società di persone o associazioni ex art. 5 del TUIR, ovvero a SRL trasparenti ex art. 116 TUIR, di cui alla lettera d).
Chiarimenti interpretativi dell’Agenzia
L’Agenzia ribadisce che, con riferimento alla causa di esclusione di cui alla lettera a), gli imprenditori agricoli assoggettati al regime speciale IVA degli artt. 34 e 34-bis del DPR n. 633/1972 possono comunque accedere al regime dei minimi per un’altra attività d’impresa o professionale, purché l’attività agricola resti nei limiti dell’art. 32 TUIR e produca, ai fini IRPEF, redditi fondiari e non d’impresa. Tale impostazione è già stata affermata nella circolare n. 7/E del 2008.
La ratio dell’esclusione di cui alla lettera d) è evitare che lo stesso contribuente consegua redditi della stessa natura assoggettati, in parte, a tassazione ordinaria e, in parte, all’imposta sostitutiva del regime dei minimi. Perciò, la norma rileva davvero solo quando il reddito di partecipazione è un reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Se il reddito imputato ai soci non appartiene a tali categorie, la finalità della norma non viene compromessa.
Applicazione al caso concreto
In linea generale, quindi, la partecipazione a una società di persone o assimilata non preclude l’accesso al regime dei minimi per l’attività professionale svolta individualmente, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti di legge e che il reddito di partecipazione non sia di impresa o di lavoro autonomo.
Tuttavia, nel caso specifico della società semplice agricola in cui l’istante è socio al 50%, occorre verificare la natura fiscale delle attività svolte, comprese le attività connesse e la cessione di energia fotovoltaica. La risoluzione richiama l’art. 1, comma 423, della legge n. 266/2005, che considera la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche come attività connesse ex art. 2135 c.c. e produttive di reddito agrario.
Condizioni per la qualificazione come reddito agrario
L’Agenzia precisa però che, ai fini fiscali, la tassazione su base catastale richiede il rispetto di specifici requisiti:
- per l’energia da fonti rinnovabili agroforestali, deve ricorrere il requisito della prevalenza;
- per l’energia da fonte fotovoltaica, deve ricorrere il requisito della connessione.
Per tali aspetti si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 32/E del 6 luglio 2009.
Conclusione
La conclusione della risoluzione è che la partecipazione dell’istante alla società semplice non impedisce l’accesso al regime dei contribuenti minimi per l’attività di consulenza gestionale-amministrativa, ma solo se il reddito della società, derivante dall’attività agricola e dalle attività connesse, è effettivamente qualificabile come reddito agrario ai sensi dell’art. 32 TUIR. Se tali condizioni non sono soddisfatte, l’esclusione potrebbe operare. Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sull’applicazione uniforme dei principi enunciati.
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