Risoluzione n. 31 del 11/03/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, per i compensi variabili corrisposti a dirigenti e collaboratori del settore finanziario, l’addizionale del 10% può essere applicata in sede di conguaglio se non trattenuta al momento dell’erogazione, senza sanzioni, in ragione dell’incertezza interpretativa e del principio dello Statuto del contribuente.
Chiarimenti sull’addizionale del 10% su bonus e stock options nel settore finanziario
Art. 33 del d.l. n. 78/2010: addizionale del 10% su bonus e stock options nel settore finanziario
La risoluzione fornisce ulteriori chiarimenti sull’applicazione dell’aliquota addizionale del 10% introdotta dall’art. 33 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La disciplina riguarda gli emolumenti variabili corrisposti a dirigenti e collaboratori di imprese operanti nel settore finanziario, sotto forma di bonus e stock options, quando tali importi eccedano il triplo della parte fissa della retribuzione.
Ambito della disciplina e modalità di trattenuta
L’addizionale si applica agli emolumenti variabili eccedenti il limite sopra indicato e deve essere trattenuta dal sostituto d’imposta al momento dell’erogazione della parte di retribuzione soggetta a tassazione, secondo i criteri dell’art. 23 del d.P.R. n. 600 del 1973.
La risoluzione richiama inoltre i precedenti di prassi già intervenuti in materia:
- risoluzione n. 1/E del 4 gennaio 2011, con cui sono stati istituiti i codici tributo per il versamento dell’addizionale;
- circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011, che ha chiarito l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della norma.
Verifica in sede di conguaglio
La circolare richiamata aveva già precisato che, qualora il sostituto d’imposta non sia in grado di stabilire al momento dell’erogazione se sia stato superato il limite previsto per l’applicazione del prelievo, deve verificare tale circostanza in sede di conguaglio, da effettuarsi entro il 28 febbraio dell’anno successivo, applicando in quel momento l’addizionale.
Regime sanzionatorio e principio dello Statuto del contribuente
La risoluzione evidenzia che, a fronte delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sulle modalità applicative della disciplina, i sostituti d’imposta che non abbiano operato la ritenuta a titolo di addizionale al momento dell’erogazione dei compensi possono provvedervi in sede di conguaglio senza applicazione di sanzioni.
Tale conclusione è ricondotta al principio sancito dall’art. 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), richiamato come fondamento per escludere l’irrogazione di sanzioni in presenza dell’incertezza interpretativa.
Vigilanza degli uffici
La risoluzione si conclude disponendo che le Direzioni Regionali vigilino affinché le istruzioni e i principi enunciati siano puntualmente osservati dagli uffici.
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