Cassazione Civile, Sentenza n. 1570/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna in più motivi la decisione impugnata: 1) contesta la valutazione delle prove tratte dal giudizio penale, ritenendo vincolante l'accertamento penale; la Corte rileva che la decisione di merito non assume vincolante l'accertamento penale ma valuta liberamente le prove ivi assunte, perciò la censura è inammissibile perché non coglie la ratio della sentenza e si limita a ridiscutere la valutazione probatoria; 2) contesta la formulazione dei quesiti al CTU e le conclusioni della consulenza: la Corte dichiara inammissibile anche questo motivo perché atta a censurare questioni di merito che dovevano essere sollevate nel giudizio di merito (al momento dell'incarico o del deposito della CTU) e non risulta che ciò sia stato fatto, quindi le doglianze appaiono proposte per la prima volta in questa sede.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite: 4.500,00 euro oltre 200,00 euro per spese generali. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1‑quater del d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012), della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, in base al comma 1‑bis dello stesso articolo 13.
Norme richiamate
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1‑quater
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
La norma è stata applicata per disporre che il ricorrente debba versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove sussistano i presupposti previsti (come previsto dal comma 1‑bis).
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1‑bis
riferimento al comma 1‑bis, dello stesso articolo 13
Il comma 1‑bis disciplina, nei casi previsti, la misura del contributo unificato; la Corte ha richiamato tale comma per stabilire che l'importo aggiuntivo è pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Le censure che mirano soltanto a rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove (compresa la valutazione di risultanze penali) sono spesso dichiarate inammissibili se non indicano un vizio di diritto o violazione di norme procedurali.
- Il giudice civile può liberamente valutare le risultanze di un processo penale; l'accertamento penale non è automaticamente vincolante nel giudizio civile salvo specifiche ipotesi di giudicato o norme che dispongano diversamente.
- Le contestazioni riguardanti i quesiti posti al CTU e le conclusioni della consulenza devono essere sollevate tempestivamente nel giudizio di merito (al momento dell'incarico o del deposito della CTU); se sollevate per la prima volta in sede di impugnazione sono generalmente inammissibili.
- Proporre per la prima volta in sede di impugnazione questioni di fatto o di merito non dimostrate nel processo di merito comporta alto rischio di inammissibilità e di condanna alle spese; è quindi essenziale sollevare tempestivamente le eccezioni processuali e le doglianze probatorie.
- In caso di rigetto del ricorso la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e disporre l'applicazione delle norme sul contributo unificato (art. 13 DPR 115/2002 e successive modifiche).
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