Sentenza n. 956/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - del diniego tacito formatosi sulla richiesta di accesso documentale presentata a mezzo pec al Comune di Diamante in data 6 febbraio 2026; nonché per l’accertamento del diritto di accesso del ricorrente agli atti richiesti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego tacito sulla richiesta di accesso documentale relativa al contratto di fornitura del servizio idrico e ai solleciti di pagamento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha presentato al Comune una richiesta di accesso documentale, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., riguardante una serie di documenti inerenti al contratto di fornitura del servizio idrico, dichiarando di avere ricevuto alcuni solleciti di pagamento e di voler verificare la regolarità amministrativa e la legittimità degli importi richiesti. A fronte del silenzio dell'amministrazione, ha chiesto l'annullamento del diniego tacito e l'accertamento del diritto di accesso. Il Comune non si è costituito. Il TAR ha rilevato che il ricorrente non aveva indicato l'immobile cui si riferiva il contratto, nonostante risultasse residente in altro Comune, e non aveva prodotto documenti idonei a dimostrare né l'esistenza del rapporto di fornitura con il Comune di Diamante né l'effettiva ricezione dei solleciti di pagamento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso perché infondato. La domanda di accesso non è stata ritenuta supportata dalla prova degli elementi costitutivi della pretesa: mancavano l'individuazione dell'immobile, la dimostrazione dell'esistenza di un contratto di fornitura con il Comune e i solleciti di pagamento posti a fondamento dell'istanza. Il giudice ha quindi ritenuto non assolto l'onere della prova gravante sul richiedente l'accesso. Nulla è stato disposto sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Il rito è stato utilizzato per contestare il diniego tacito di accesso e chiedere l'accertamento del diritto di accesso; il ricorso è stato respinto per mancata prova del rapporto sostanziale posto a fondamento della richiesta.
Massime di principio
- Nel giudizio di accesso documentale, il richiedente deve fornire la prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, inclusa l'esistenza del rapporto amministrativo o contrattuale cui i documenti richiesti si riferiscono.
- La mera allegazione generica di un rapporto di fornitura e di solleciti di pagamento, senza individuazione dell'immobile e senza produzione di documenti idonei a dimostrare tali circostanze, non è sufficiente a fondare il diritto di accesso documentale.
- Il silenzio dell'amministrazione sull'istanza di accesso non esonera il richiedente dall'onere di dimostrare la concreta riferibilità dei documenti richiesti alla propria posizione giuridica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1151/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1155/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1156/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1157/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1158/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1159/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →