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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34790/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Messina che aveva annullato l'ordinanza del GIP applicativa degli arresti domiciliari (reati ex artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990). Denuncia violazione di legge e contraddittorietà della motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e alla mancata corretta sussunzione dei fatti nelle fattispecie di cui all'art. 73 (commi 4 e 5) e art. 74 d.P.R. 309/1990. In particolare contesta la valutazione delle intercettazioni, la qualificazione del ruolo attribuitogli (vedetta vs pusher) e la tipologia/quantità di stupefacente contestata; sostiene che il Tribunale avrebbe dato valore a conversazioni ritenute simulate o convenzionali e che gli elementi non giustificano il quadro di gravità indiziaria e di partecipazione associativa a carico suo.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse: il provvedimento impugnato (ordinanza del Tribunale che aveva annullato la misura cautelare e disposto la liberazione) non arreca un pregiudizio processuale attuale al ricorrente, perciò non sussiste interesse ad impugnare; inoltre il ricorrente non ha dedotto specificamente l'interesse a una futura pronunzia ai fini di eventuale richiesta di riparazione per ingiusta detenzione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, con esclusione della condanna alle spese di cassa.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo Unico stupefacenti)

    art. 73 (commi 1, 4 e 5), art. 74 (comma 6)

    Le norme sono state richiamate nelle doglianze del ricorrente riguardo alla qualificazione della condotta (traffico/trasporto, ruolo di vedetta o pusher) e alla corretta sussunzione fattuale; la Corte di legittimità non è entrata nel merito della loro interpretazione poiché ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse.

  • codice di procedura penale

    art. 192; art. 568, comma 4; disposizione att. art. 173

    Art. 192 è richiamato nelle doglianze sulla valutazione probatoria (intercettazioni). L'art. 568, comma 4, è stato applicato per statuire l'inammissibilità per carenza di interesse: l'impugnazione deve mirare a rimuovere un pregiudizio concreto e attuale. L'art. 173 disp. att. è il riferimento alla sintetizzazione del ricorso.

  • Giurisprudenza costituzionale/di legittimità richiamata

    Sez. 5, n. 1119 del 09/09/2021; Sez. 6, n. 9943 del 15/11/2006; Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010 (Testini)

    La giurisprudenza citata stabilisce il principio secondo cui non sussiste interesse ad impugnare un provvedimento di riesame che abbia revocato la misura cautelare e disposto la libertà dell'indagato, salvo che l'interessato deduca specificamente e motivatamente l'interesse concreto a una pronunzia ai fini di eventuale riparazione per ingiusta detenzione.

Massime di principio

  • Non sussiste interesse ad impugnare in Cassazione un provvedimento del giudice del riesame che abbia revocato o annullato la misura cautelare e abbia disposto la liberazione dell'indagato, salvo che l'indagato dimostri un interesse concreto e attuale (es. richiesta motivata di futura riparazione per ingiusta detenzione).
  • Se la misura cautelare è divenuta inefficace o è stata revocata, l'impugnazione cade su un provvedimento privo di efficacia e quindi è inammissibile se non è specificamente dedotto il pregiudizio futuro o la necessità della pronunzia.
  • Le contestazioni relative alla valutazione delle intercettazioni, alla qualificazione del ruolo nell'illecito (vedetta, pusher, promotore) e alla sussunzione normativa devono essere formulate quando vi sia un interesse concreto all'annullamento: l'assenza di tale interesse comporta l'inammissibilità del ricorso anche se le questioni sono rilevanti nel merito.
  • Per preservare l'interesse a impugnare dopo la revoca della misura, l'interessato deve dedurre espressamente e motivatamente l'utilità futura della pronunzia (ad esempio per azioni risarcitorie per ingiusta detenzione); deduzioni generiche non sono sufficienti.
  • La decisione del giudice del riesame che confermi la gravità indiziaria ma escluda le esigenze cautelari non pregiudica in sé la posizione processuale dell'indagato e quindi non costituisce usualmente una base di interesse per impugnazioni volte a ottenere ulteriori pronunce favorevoli.

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