Sentenza del 01/02/2016 n. 742 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Processo tributario - Questioni ed eccezioni non riproposte in appello - Art. 56 D. lgs. 546/92.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento TARSU relativo all'anno 2006, notificato nel novembre 2012, ritenendo che l'ente fosse decaduto dal potere di accertamento per il decorso del termine quadriennale previsto dall'art. 71 del D.Lgs. n. 507/1993. L'appellante ha sostenuto che, per effetto dell'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, fosse applicabile il termine quinquennale, decorrente dall'anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione TARSU. Il contribuente, pur avendo dedotto in primo grado anche la prescrizione del credito e altri vizi dell'atto, non si è costituito in appello e non ha riproposto tali questioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del Comune, ritenendo applicabile il termine quinquennale di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 anche al rapporto tributario relativo al 2006, ancora pendente al 1° gennaio 2007. Poiché la dichiarazione TARSU doveva essere presentata entro il 20 gennaio 2007, il termine per notificare l'accertamento scadeva il 31 dicembre 2012; l'avviso notificato nel novembre 2012 era quindi tempestivo. Il Collegio ha rilevato che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. avrebbe potuto essere fondata, ma non l'ha esaminata perché il contribuente non l'aveva riproposta in appello, in violazione dell'onere previsto dall'art. 56 del D.Lgs. n. 546/1992. La sentenza di primo grado è stata integralmente riformata, con conferma della validità dell'avviso di accertamento. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 56 del D.Lgs. n. 546/1992
Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
La parte totalmente vittoriosa in primo grado non deve proporre appello incidentale per le domande o eccezioni assorbite, respinte o non esaminate, ma deve riproporle nelle controdeduzioni d'appello. L'onere sussiste anche se l'appellato non si costituisce; in mancanza, il giudice d'appello non può esaminarle d'ufficio.
Art. 71 del D.Lgs. n. 507/1993
Prevedeva il termine quadriennale di decadenza per l'accertamento TARSU secondo la disciplina anteriormente applicabile. Nel caso concreto, tale termine è stato ritenuto sostituito dalla disciplina successiva applicabile ai rapporti ancora pendenti.
Art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006
Stabilisce il termine quinquennale per la notifica degli avvisi di accertamento dei tributi locali, decorrente dall'anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione o effettuato il versamento.
Art. 1, comma 171, della legge n. 296/2006
Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
La disciplina dei termini quinquennali si applica anche ai rapporti tributari anteriori ancora pendenti al 1° gennaio 2007, purché alla stessa data non fossero già scaduti i precedenti termini di decadenza.
Art. 2948, n. 4, del codice civile
Prevede la prescrizione quinquennale dei crediti periodici, ritenuta applicabile al credito TARSU. Nel caso concreto, il termine sarebbe maturato il 20 gennaio 2012, ma la relativa eccezione non è stata esaminata per mancata riproposizione in appello.
Massime di principio
- La parte interamente vittoriosa in primo grado non ha normalmente interesse a proporre appello incidentale, ma deve comunque riproporre espressamente in appello tutte le domande, eccezioni e questioni non accolte, assorbite o non esaminate.
- La mancata costituzione dell'appellato equivale, ai fini dell'art. 56 del D.Lgs. n. 546/1992, alla mancata riproposizione delle questioni: il giudice d'appello non può riesaminarle d'ufficio.
- Quando la sentenza di primo grado viene riformata sul motivo principale, le questioni assorbite possono essere esaminate solo se sono state tempestivamente riproposte dall'appellato.
- Per i tributi locali, occorre verificare quale termine di decadenza fosse vigente e se la disciplina sopravvenuta si applichi ai rapporti ancora pendenti alla sua entrata in vigore.
- La prescrizione del credito tributario e la decadenza dal potere di accertamento sono istituti distinti: la prima riguarda l'estinzione del diritto alla riscossione, mentre la seconda riguarda il termine entro cui l'ente deve notificare l'accertamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 1 feb 2016Sentenza del 01/02/2016 n. 29 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 1 feb 2016Sentenza del 01/02/2016 n. 119 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 1 feb 2016Sentenza del 01/02/2016 n. 526 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 1 feb 2016Sentenza del 01/02/2016 n. 532 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 1 feb 2016Sentenza del 01/02/2016 n. 540 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 1 feb 2016Sentenza del 01/02/2016 n. 585 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →