L.R. Toscana 49/2015
Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Toscana 65/2014 su monitoraggio degli effetti del piano paesaggistico, regime edilizio di alcune installazioni e pompe di calore, requisiti delle commissioni edilizie e istituzione di una commissione regionale per la compatibilità paesaggistica delle attività estrattive. Prevede anche norme transitorie di nomina e copertura finanziaria per gli esercizi 2015-2017.
Modifiche alla disciplina toscana sul governo del territorio e istituzione di una commissione per le attività estrattive
Modifiche alla disciplina toscana sul governo del territorio
La legge regionale Toscana n. 49 del 2015 interviene sulla l.r. 65/2014, aggiornandone il sistema di monitoraggio, alcuni profili del regime edilizio semplificato, la disciplina delle commissioni in materia urbanistico-edilizia e introducendo una nuova commissione regionale dedicata alle attività estrattive. Le disposizioni hanno efficacia nel solo territorio della Toscana.
Monitoraggio degli effetti del piano paesaggistico
Viene ampliato il monitoraggio previsto dalla legge urbanistica regionale, con verifiche specifiche sugli effetti economici e occupazionali delle prescrizioni del piano paesaggistico.
In particolare, il monitoraggio deve riguardare:
- le attività estrattive nelle Alpi Apuane, con attenzione alle escavazioni oltre i 1.200 metri;
- le attività agricole;
- le attività turistico-balneari;
- le attività vivaistiche e florovivaistiche;
- le attività di itticoltura.
Per la prima applicazione, tali verifiche sono svolte dopo tre mesi dall’entrata in vigore dei nuovi commi e, successivamente, con cadenza annuale.
Regime edilizio semplificato: interventi e installazioni escluse o ricomprese
La legge interviene sull’elenco degli interventi soggetti a titolo edilizio semplificato o esclusi da rilevanza urbanistico-edilizia.
Sono ricompresi tra gli interventi indicati dalla norma anche:
- l’installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW.
Per alcune installazioni stagionali, la disciplina viene precisata distinguendo due ipotesi:
- quelle destinate a essere rimosse entro 180 giorni, collocate a servizio di attività economiche, con elementi facilmente amovibili e prive di parti in muratura o stabilmente ancorate al suolo, sono considerate nel regime dell’articolo 136;
- quelle destinate a essere integralmente rimosse entro 90 giorni consecutivi, con caratteristiche analoghe, sono qualificate come prive di rilevanza urbanistico-edilizia ai sensi dell’articolo 137, purché prive di tamponamenti esterni continui e di coperture in materiali rigidi e durevoli.
Le installazioni stagionali considerate includono, ad esempio, pedane, paratie frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti e strutture leggere di copertura al servizio di esercizi di somministrazione, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero.
Comunicazione di inizio lavori, oneri e controlli
Per gli interventi di cui alle lettere a) e g) del comma 2 dell’articolo 136, l’interessato deve trasmettere allo sportello unico l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da tecnico abilitato.
Il tecnico deve attestare:
- la conformità ai vigenti strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi;
- la compatibilità con la normativa sismica;
- la compatibilità con la normativa sul rendimento energetico nell’edilizia;
- il fatto che l’intervento non interessi le parti strutturali dell’edificio.
La comunicazione deve indicare anche i dati dell’impresa incaricata dei lavori. La disciplina richiama inoltre, se la comunicazione è integrata con quella di fine lavori, la relativa tempistica procedimentale.
Il contributo dovuto per gli interventi indicati passa da 258 euro a 1.000 euro. La comunicazione relativa a tali interventi è subordinata al pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione nei casi previsti dall’articolo 183, comma 3.
Commissioni comunali e requisiti dei membri
La legge modifica alcuni vincoli relativi ai componenti delle commissioni in materia edilizia e urbanistica.
I membri:
- possono essere nominati una sola volta nello stesso territorio;
- non possono svolgere attività professionale riguardante la tipologia di atti edilizi e urbanistici di competenza dell’ente o degli enti presso i quali la commissione è costituita, per tutto il periodo dell’incarico.
Per i professionisti della commissione, si precisa inoltre che devono essere iscritti, o essere stati iscritti, agli albi professionali.
Commissione regionale per la compatibilità paesaggistica delle attività estrattive
È istituita la commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive, competente a esprimere pareri nei casi previsti dal piano paesaggistico regionale, fuori dalle ipotesi in cui sia richiesta l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
I pareri sono vincolanti e devono essere rilasciati di norma entro 30 giorni, ferma restando la disciplina dell’articolo 146 del Codice.
La commissione si avvale di un comitato consultivo.
Composizione, durata e funzionamento della commissione
La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica 5 anni.
È composta da:
- un presidente nominato dal Presidente della Giunta regionale;
- tre dirigenti regionali competenti in materia di paesaggio, attività estrattive e assetto idrogeologico, o loro delegati;
- due esperti in materia di paesaggio, uno designato dal Presidente della Giunta regionale e uno dal Consiglio regionale;
- due esperti in materia di escavazioni e attività estrattive, uno designato dal Presidente della Giunta regionale e uno dal Consiglio regionale;
- un esperto in materia urbanistica nominato dal Consiglio delle autonomie locali in rappresentanza dei comuni.
Per i membri esperti e per il rappresentante dei comuni è previsto un supplente. La commissione è validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti.
Ai membri esperti e al rappresentante dei comuni spettano:
- un gettone di presenza di 30 euro per ogni giornata di seduta;
- il rimborso delle spese di missione secondo le regole previste per i dirigenti regionali.
Il comitato consultivo è disciplinato da deliberazione della Giunta regionale; la legge richiede che vi siano rappresentanti degli enti locali, delle associazioni imprenditoriali del settore estrattivo, dei sindacati dei lavoratori e delle associazioni ambientaliste.
Disposizioni transitorie per la prima nomina
In sede di prima applicazione, la commissione regionale e il comitato consultivo devono essere nominati entro 30 giorni dall’entrata in vigore della disposizione istitutiva.
Copertura finanziaria
Per il funzionamento della commissione è autorizzata una spesa stimata in 4.000 euro per ciascuno degli esercizi 2015, 2016 e 2017, a valere sugli stanziamenti di bilancio indicati dalla legge.
Per il solo esercizio 2015 è disposta una variazione di bilancio per competenza e cassa di pari importo, con diminuzione e corrispondente aumento tra le unità previsionali di base indicate dalla norma.
Valutazione di attualità
La disciplina è in larga parte di impatto organizzativo e procedurale sulla l.r. 65/2014. Tuttavia presenta una componente temporale ormai conclusa quanto alla copertura finanziaria degli esercizi 2015-2017 e alla prima nomina della commissione, che rendono tali previsioni oggi sostanzialmente esaurite.
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