L.R. Toscana 43/2015
Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 43/2015 aggiorna la l.r. 46/2013 su dibattito pubblico e partecipazione: introduce la raccolta firme telematica su richiesta, rivede requisiti e tempi di ammissione dei progetti, disciplina i progetti delle imprese e quelli scolastici/universitari, e rafforza la piattaforma informatica regionale per la partecipazione. Non contiene norme temporanee, ma modifica una disciplina ancora di interesse applicativo generale.
Modifiche alla disciplina toscana sul dibattito pubblico e sulla partecipazione
Modifiche alla disciplina regionale del dibattito pubblico e della partecipazione
La legge regionale Toscana 3 aprile 2015, n. 43 interviene sulla l.r. 46/2013, aggiornandone le procedure di ammissione, le modalità di sostegno e gli strumenti telematici a supporto dei processi partecipativi. Le modifiche riguardano il territorio della Regione Toscana e incidono sulla disciplina regionale della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.
Raccolta firme in forma telematica
Per le richieste presentate dai residenti legittimati alla sottoscrizione, la raccolta delle firme può avvenire anche in forma telematica, ma solo se espressamente richiesta dall’Autorità. La raccolta deve svolgersi secondo specifiche modalità e su apposite piattaforme previste e gestite dalla Regione Toscana in collaborazione con la stessa Autorità.
Procedura di ammissione delle domande preliminari
La rubrica dell’articolo 14 viene riformulata come “Procedure di ammissione”. Le domande preliminari devono contenere, tra l’altro, il contesto, le motivazioni e gli obiettivi del processo partecipativo, oltre a una previsione di massima dei costi.
L’Autorità esamina le domande in base all’ordine di presentazione e valuta comparativamente le proposte tenendo conto anche delle risorse disponibili. La valutazione avviene con tre finestre annuali:
- entro il 31 gennaio, per i processi che iniziano dopo il 31 marzo;
- entro il 31 maggio, per i processi che iniziano dopo il 31 luglio e per i processi promossi dagli istituti scolastici;
- entro il 30 settembre, per i processi che iniziano dopo il 30 novembre.
I commi previgenti incompatibili vengono abrogati.
Valutazione dell’ammissibilità e domanda definitiva
L’Autorità decide sull’ammissibilità delle domande preliminari entro trenta giorni dalla scadenza del termine a cui si riferiscono, valutando rilevanza dell’oggetto, costi, effetti sociali e sulla coesione, prime ipotesi metodologiche e indicazione di massima dei costi.
Se il progetto è ammesso, i soggetti proponenti presentano entro trenta giorni la domanda definitiva, con progettazione analitica del processo partecipativo. Questa deve garantire:
- parità di espressione e uguaglianza di accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito;
- inclusività, neutralità e imparzialità della gestione;
- massima diffusione delle conoscenze e delle informazioni, con disponibilità telematica di tutta la documentazione rilevante, inclusa una versione sintetica e divulgativa.
La durata dei processi partecipativi ammessi decorre dalla data di approvazione definitiva da parte dell’Autorità.
Domande presentate dalle imprese
Viene introdotta una disciplina specifica per le domande presentate dalle imprese. Possono presentarle aziende private, cooperative sociali e aziende pubbliche dotate di personalità giuridica, purché non rientrino nella categoria degli enti locali.
Le domande devono riguardare progettazioni o interventi con rilevante impatto ambientale, sociale o economico. Non sono finanziabili i progetti che, direttamente o indirettamente, mirino a rendere più competitivi prodotti o servizi destinati al mercato.
Oltre ai requisiti generali, è richiesta:
- l’accessibilità di tutta la documentazione rilevante;
- la messa a disposizione di risorse proprie finanziarie e organizzative, con indicazione della loro incidenza sul costo complessivo.
Progetti degli enti locali e forme associative
Per i progetti presentati dagli enti locali, è richiesto che siano presentati in forma associata da più enti locali oppure in collaborazione tra uno o più enti locali e organizzazioni di altra natura.
Ammissione definitiva e sostegno regionale
L’Autorità decide sull’ammissione definitiva entro trenta giorni dalla presentazione della domanda definitiva. Può:
- subordinare l’accoglimento a modifiche del progetto;
- indicare ulteriori modalità di svolgimento, anche con riguardo al territorio e agli abitanti da coinvolgere, con eventuale necessità di integrare il numero delle firme;
- richiedere il coordinamento con progetti simili o analoghi;
- differenziare o combinare le diverse tipologie di sostegno regionale;
- concedere il patrocinio gratuito con autorizzazione all’uso del logotipo dell’Autorità per progetti validi o innovativi non finanziati nella selezione comparativa.
L’Autorità può negare il sostegno se il progetto analitico della domanda definitiva non è conforme alla domanda preliminare approvata.
Quando esamina progetti proposti da residenti, imprese o enti locali relativi a competenze di altri enti, l’Autorità acquisisce la disponibilità dell’amministrazione competente a partecipare attivamente e a tenere conto dei risultati del processo, oppure a motivare pubblicamente e puntualmente il mancato o parziale accoglimento. Se tale disponibilità manca, l’Autorità ne dà notizia pubblicamente e informa i richiedenti.
L’Autorità riserva annualmente una quota delle risorse disponibili per i progetti partecipativi inerenti agli atti di governo del territorio.
Tipologie di sostegno e condizioni di erogazione
Il sostegno ai progetti ammessi può consistere anche in uno solo dei seguenti interventi:
- sostegno finanziario;
- supporto metodologico;
- patrocinio o supporto logistico e organizzativo, soprattutto con riferimento alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Il sostegno è erogato in forma rateizzata, anche con anticipo, ed è subordinato alla presentazione dei rapporti periodici e finali e della documentazione analitica dei costi. La relazione finale e la documentazione dei costi devono essere presentate entro tre mesi dalla conclusione del processo partecipativo.
La relazione intermedia è condizione necessaria per il pagamento della seconda rata. La mancata presentazione della relazione finale nei termini comporta la perdita dell’ultima rata e l’esclusione del soggetto proponente dai bandi successivi. In caso di inosservanza insanabile delle condizioni di ammissione, è prevista la decadenza e la ripetizione delle somme.
Per i processi partecipativi in corso tra la conclusione di un mandato dell’Autorità e la successiva nomina, le verifiche sulla corrispondenza tra progetto ammesso e attività effettivamente realizzata, nonché sull’ammissibilità delle spese, sono svolte dalla struttura di supporto del Consiglio regionale, con liquidazione proporzionale dei progetti positivamente verificati.
Processi partecipativi scolastici e universitari
La rubrica della sezione dedicata viene estesa ai processi partecipativi “scolastici e universitari”. Gli istituti scolastici e universitari, singoli o associati, possono chiedere il sostegno dell’Autorità con deliberazione dei propri organi collegiali, per diffondere tra i giovani le pratiche della cittadinanza attiva e della partecipazione.
Per gli istituti scolastici:
- la domanda si presenta dal 1° aprile al 31 maggio;
- il riferimento è a processi che iniziano con il successivo anno scolastico e che, di norma, si svolgono lungo l’intero anno.
L’Autorità riserva annualmente una quota delle risorse disponibili ai progetti scolastici.
Gli istituti universitari e i centri di ricerca con personalità giuridica possono presentare i progetti durante tutto l’anno; il relativo finanziamento non rientra nella quota riservata agli istituti scolastici.
Piattaforma informatica regionale per la partecipazione
La Regione deve predisporre e mettere a disposizione di cittadini ed enti locali una piattaforma informatica per la partecipazione, utile a pubblicare documenti, analisi e informazioni sui processi partecipativi in corso, anche se non cofinanziati dall’Autorità. La piattaforma serve a favorire lo scambio di buone pratiche, sostenere i processi locali privi di propri canali di comunicazione e ridurre i costi di piattaforme dedicate.
La Regione mette inoltre a disposizione la propria piattaforma e le competenze tecniche, metodologiche e organizzative per realizzare processi o eventi partecipativi basati su specifiche strumentazioni informatiche e telematiche.
Finalità dichiarate nel preambolo
Il preambolo viene integrato per chiarire che la piattaforma informatica per la partecipazione ha anche la funzione di favorire la memoria dei percorsi partecipativi, evitando che venga dispersa in caso di chiusura delle singole piattaforme di progetto.
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