L.R. Toscana 47/2015
Disposizioni sul sistema sanitario di emergenza urgenza. Modifiche alla l.r. 40/2005.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza in Toscana il sistema territoriale di soccorso e il trasporto sanitario di emergenza urgenza, definendo ruoli di ASL, associazioni di volontariato, CRI e organismi rappresentativi. Stabilisce funzioni operative, deleghe di coordinamento, criteri di budget e una disciplina di prima applicazione per le risorse 2014-2015, con fondi agli organismi rappresentativi entro il 6% delle somme delle associazioni delegate.
Sistema sanitario di emergenza-urgenza e trasporto sanitario territoriale
Sistema sanitario di emergenza-urgenza e trasporto sanitario territoriale
La legge regionale Toscana interviene sulla disciplina del servizio sanitario regionale per ridefinire l’organizzazione del soccorso territoriale e del trasporto sanitario di emergenza urgenza. Il provvedimento chiarisce i soggetti del sistema, le funzioni operative, le forme di delega agli organismi rappresentativi e i criteri di riparto delle risorse.
Composizione del sistema territoriale di soccorso
Il sistema territoriale di soccorso comprende:
- le aziende unità sanitarie locali;
- i comitati della Croce rossa italiana;
- le associazioni di volontariato iscritte nell’elenco regionale previsto dalla disciplina di settore;
- gli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato;
- il Comitato regionale della Croce rossa italiana.
Il sistema è costituito dalle postazioni di emergenza territoriale distribuite sul territorio regionale, dai mezzi di soccorso e dal personale sanitario e non sanitario impiegato, nonché dalle strutture e dal personale degli organismi rappresentativi e del Comitato regionale CRI.
Funzioni del sistema di soccorso
Il sistema territoriale garantisce:
- l’intervento sul luogo dell’evento quando vi sia una gravità rilevante per la salute di uno o più soggetti;
- il ripristino e la stabilizzazione delle funzioni vitali compromesse;
- il trasporto del paziente verso il presidio ospedaliero più idoneo in relazione alle condizioni cliniche;
- il supporto tecnico, il raccordo, il coordinamento e la tenuta complessiva del sistema.
Attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza
L’attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale è articolata tra:
- le attività svolte dalle associazioni iscritte nell’elenco regionale;
- le attività svolte dagli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e dal Comitato regionale CRI.
Per le associazioni iscritte nell’elenco regionale, le attività ricomprese sono:
- i servizi di trasporto di emergenza urgenza gestiti dalla centrale operativa territoriale;
- i servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza, effettuati tramite ambulanza;
- i trasporti che richiedono solo l’uso dell’ambulanza, con assistenza in itinere di personale sanitario e/o altro personale adeguatamente formato, e con necessità di garantire la continuità delle cure senza interrompere il percorso assistenziale già avviato.
Supporto tecnico, raccordo e coordinamento affidati agli organismi rappresentativi
Gli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e il Comitato regionale CRI, su delega delle associazioni o dei comitati, svolgono funzioni di supporto tecnico, raccordo, coordinamento e tenuta del sistema. In particolare:
- coordinano e raccordano le associazioni per uniformare i modelli organizzativi e migliorarne efficienza e razionalizzazione;
- curano il raccordo dei sistemi informativi delle associazioni per garantire gli adempimenti informativi verso la Regione;
- supportano le associazioni nella formazione dei soccorritori volontari e tengono i relativi elenchi regionali;
- coordinano gli interventi in caso di maxi emergenze, calamità di rilievo regionale o nazionale e difesa civile, anche tramite la partecipazione al Nucleo operativo sanitario regionale per le maxi emergenze (NOSME);
- promuovono e implementano processi di sviluppo del sistema.
Elenco regionale delle associazioni e delega
L’elenco regionale delle associazioni tiene conto anche dell’eventuale scelta dell’organismo rappresentativo con delega allo svolgimento delle funzioni di supporto tecnico, raccordo, coordinamento e tenuta del sistema previste dalla disciplina richiamata.
Programmazione regionale e Conferenza permanente
La Conferenza regionale permanente definisce le linee di indirizzo per:
- la programmazione aziendale;
- l’elaborazione dei piani annuali attuativi locali;
- la ripartizione delle risorse tra le aziende sanitarie;
- le azioni di monitoraggio degli obiettivi;
- lo svolgimento delle attività di supporto tecnico, raccordo, coordinamento e tenuta del sistema di emergenza urgenza.
Criteri di finanziamento e budget
Il sistema budgetario è impostato secondo questi criteri:
- il budget destinato al sistema territoriale di soccorso comprende tutte le risorse per associazioni e comitati CRI iscritti nell’elenco regionale, determinate in base alla quantità e qualità delle attività di trasporto di emergenza urgenza da erogare;
- se vi è delega agli organismi rappresentativi o al Comitato regionale CRI per le attività di supporto, a tali soggetti spetta una quota non superiore al 6% delle risorse attribuite alle associazioni o ai comitati deleganti, tenendo conto degli obiettivi fissati dalla Conferenza regionale permanente;
- tali risorse sono soggette a rendicontazione;
- per le attività di trasporto sanitario sono previsti indici di correzione specifici per comuni insulari, montani e disagiati.
Norme di prima applicazione per il 2014 e il 2015
Per gli anni 2014 e 2015 la legge stabilisce una disciplina transitoria sulle risorse destinate alle attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza:
- le risorse per associazioni e comitati CRI sono attribuite sulla base dei dati conclusivi dell’attività afferenti agli esercizi 2014 e 2015, acquisiti dalle aziende sanitarie;
- le risorse per gli organismi rappresentativi e per il Comitato regionale CRI sono determinate entro il limite massimo del 6% delle risorse attribuite alle associazioni o ai comitati deleganti e in funzione degli obiettivi definiti dalla Conferenza regionale permanente;
- anche tali risorse sono rendicontate secondo la disciplina prevista.
Ambito temporale e attualità della disciplina
La legge modifica la disciplina del servizio sanitario regionale vigente in Toscana e contiene anche una norma transitoria riferita espressamente agli anni 2014 e 2015. La parte transitoria è ormai esaurita; restano rilevanti le disposizioni strutturali sull’organizzazione del sistema di emergenza urgenza e sul riparto delle risorse.
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