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Legge

L.R. Toscana 47/2015

Disposizioni sul sistema sanitario di emergenza urgenza. Modifiche alla l.r. 40/2005.

Normativa regionaleL.R. Toscana 47/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riorganizza in Toscana il sistema territoriale di soccorso e il trasporto sanitario di emergenza urgenza, definendo ruoli di ASL, associazioni di volontariato, CRI e organismi rappresentativi. Stabilisce funzioni operative, deleghe di coordinamento, criteri di budget e una disciplina di prima applicazione per le risorse 2014-2015, con fondi agli organismi rappresentativi entro il 6% delle somme delle associazioni delegate.

Sistema sanitario di emergenza-urgenza e trasporto sanitario territoriale

Sistema sanitario di emergenza-urgenza e trasporto sanitario territoriale

La legge regionale Toscana interviene sulla disciplina del servizio sanitario regionale per ridefinire l’organizzazione del soccorso territoriale e del trasporto sanitario di emergenza urgenza. Il provvedimento chiarisce i soggetti del sistema, le funzioni operative, le forme di delega agli organismi rappresentativi e i criteri di riparto delle risorse.

Composizione del sistema territoriale di soccorso

Il sistema territoriale di soccorso comprende:

  • le aziende unità sanitarie locali;
  • i comitati della Croce rossa italiana;
  • le associazioni di volontariato iscritte nell’elenco regionale previsto dalla disciplina di settore;
  • gli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato;
  • il Comitato regionale della Croce rossa italiana.

Il sistema è costituito dalle postazioni di emergenza territoriale distribuite sul territorio regionale, dai mezzi di soccorso e dal personale sanitario e non sanitario impiegato, nonché dalle strutture e dal personale degli organismi rappresentativi e del Comitato regionale CRI.

Funzioni del sistema di soccorso

Il sistema territoriale garantisce:

  • l’intervento sul luogo dell’evento quando vi sia una gravità rilevante per la salute di uno o più soggetti;
  • il ripristino e la stabilizzazione delle funzioni vitali compromesse;
  • il trasporto del paziente verso il presidio ospedaliero più idoneo in relazione alle condizioni cliniche;
  • il supporto tecnico, il raccordo, il coordinamento e la tenuta complessiva del sistema.

Attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza

L’attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale è articolata tra:

  • le attività svolte dalle associazioni iscritte nell’elenco regionale;
  • le attività svolte dagli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e dal Comitato regionale CRI.

Per le associazioni iscritte nell’elenco regionale, le attività ricomprese sono:

  • i servizi di trasporto di emergenza urgenza gestiti dalla centrale operativa territoriale;
  • i servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza, effettuati tramite ambulanza;
  • i trasporti che richiedono solo l’uso dell’ambulanza, con assistenza in itinere di personale sanitario e/o altro personale adeguatamente formato, e con necessità di garantire la continuità delle cure senza interrompere il percorso assistenziale già avviato.

Supporto tecnico, raccordo e coordinamento affidati agli organismi rappresentativi

Gli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e il Comitato regionale CRI, su delega delle associazioni o dei comitati, svolgono funzioni di supporto tecnico, raccordo, coordinamento e tenuta del sistema. In particolare:

  • coordinano e raccordano le associazioni per uniformare i modelli organizzativi e migliorarne efficienza e razionalizzazione;
  • curano il raccordo dei sistemi informativi delle associazioni per garantire gli adempimenti informativi verso la Regione;
  • supportano le associazioni nella formazione dei soccorritori volontari e tengono i relativi elenchi regionali;
  • coordinano gli interventi in caso di maxi emergenze, calamità di rilievo regionale o nazionale e difesa civile, anche tramite la partecipazione al Nucleo operativo sanitario regionale per le maxi emergenze (NOSME);
  • promuovono e implementano processi di sviluppo del sistema.

Elenco regionale delle associazioni e delega

L’elenco regionale delle associazioni tiene conto anche dell’eventuale scelta dell’organismo rappresentativo con delega allo svolgimento delle funzioni di supporto tecnico, raccordo, coordinamento e tenuta del sistema previste dalla disciplina richiamata.

Programmazione regionale e Conferenza permanente

La Conferenza regionale permanente definisce le linee di indirizzo per:

  • la programmazione aziendale;
  • l’elaborazione dei piani annuali attuativi locali;
  • la ripartizione delle risorse tra le aziende sanitarie;
  • le azioni di monitoraggio degli obiettivi;
  • lo svolgimento delle attività di supporto tecnico, raccordo, coordinamento e tenuta del sistema di emergenza urgenza.

Criteri di finanziamento e budget

Il sistema budgetario è impostato secondo questi criteri:

  • il budget destinato al sistema territoriale di soccorso comprende tutte le risorse per associazioni e comitati CRI iscritti nell’elenco regionale, determinate in base alla quantità e qualità delle attività di trasporto di emergenza urgenza da erogare;
  • se vi è delega agli organismi rappresentativi o al Comitato regionale CRI per le attività di supporto, a tali soggetti spetta una quota non superiore al 6% delle risorse attribuite alle associazioni o ai comitati deleganti, tenendo conto degli obiettivi fissati dalla Conferenza regionale permanente;
  • tali risorse sono soggette a rendicontazione;
  • per le attività di trasporto sanitario sono previsti indici di correzione specifici per comuni insulari, montani e disagiati.

Norme di prima applicazione per il 2014 e il 2015

Per gli anni 2014 e 2015 la legge stabilisce una disciplina transitoria sulle risorse destinate alle attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza:

  • le risorse per associazioni e comitati CRI sono attribuite sulla base dei dati conclusivi dell’attività afferenti agli esercizi 2014 e 2015, acquisiti dalle aziende sanitarie;
  • le risorse per gli organismi rappresentativi e per il Comitato regionale CRI sono determinate entro il limite massimo del 6% delle risorse attribuite alle associazioni o ai comitati deleganti e in funzione degli obiettivi definiti dalla Conferenza regionale permanente;
  • anche tali risorse sono rendicontate secondo la disciplina prevista.

Ambito temporale e attualità della disciplina

La legge modifica la disciplina del servizio sanitario regionale vigente in Toscana e contiene anche una norma transitoria riferita espressamente agli anni 2014 e 2015. La parte transitoria è ormai esaurita; restano rilevanti le disposizioni strutturali sull’organizzazione del sistema di emergenza urgenza e sul riparto delle risorse.

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