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Legge

L.R. Toscana 45/2015

Integrazione delle disposizioni procedurali sulla rendicontazione dei gruppi consiliari. Modifiche alla l.r. 83/2012.

Normativa regionaleL.R. Toscana 45/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge integra la disciplina toscana sui gruppi consiliari: introduce una riduzione del 25% per i nuovi gruppi non collegati a movimenti nazionali, rafforza obblighi e tempi di rendicontazione, trasmissione alla Corte dei conti, restituzione delle somme irregolari e riassegnazione di beni e avanzi a fine legislatura. Si applica alla IX legislatura per la documentazione dal 2013 in poi.

Rendicontazione e finanziamento dei gruppi consiliari toscani

Rendicontazione e finanziamento dei gruppi consiliari in Toscana

La legge regionale interviene sulla disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione Toscana, integrando gli obblighi procedurali di rendicontazione e i meccanismi di controllo e restituzione delle somme. Le modifiche si inseriscono nella l.r. 83/2012 e incidono sia sulla dotazione finanziaria di alcuni nuovi gruppi sia sulla gestione dei rendiconti annuali e di fine legislatura.

Dotazione finanziaria dei nuovi gruppi

Viene previsto che, qualora un nuovo gruppo consiliare sia costituito in un momento successivo alla costituzione originaria seguita alla proclamazione degli eletti e non trovi riferimento in un movimento politico nazionale, la sua dotazione finanziaria sia ridotta del 25 per cento.

Rendiconto annuale e documentazione

Ciascun gruppo consiliare e, per il gruppo misto, ciascun consigliere che ne fa parte, deve approvare e trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, entro 45 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il rendiconto annuale delle spese sostenute con la relativa documentazione. Il rendiconto deve essere redatto secondo il modello previsto dalla deliberazione della Conferenza Stato-Regioni 6 dicembre 2012, n. 235/CSR, recepito dal d.p.c.m. 21 dicembre 2012.

L’Ufficio di presidenza approva un disciplinare tipo, coerente con tale modello, che ciascun gruppo e ciascun componente del gruppo misto deve adottare per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità.

Ai fini della rendicontazione devono essere tenuti:

  • la registrazione cronologica dei pagamenti effettuati;
  • la registrazione dei beni durevoli acquisiti con i contributi regionali;
  • la documentazione di spesa a corredo.

Al rendiconto va allegata copia della documentazione relativa alle spese inserite nel rendiconto; gli originali devono essere conservati a norma di legge. Al termine della legislatura, una copia della documentazione allegata ai rendiconti annuali deve essere consegnata all’archivio del Consiglio regionale.

In prima applicazione, per la IX legislatura, la documentazione da allegare riguarda gli anni 2013 e seguenti.

Trasmissione alla Corte dei conti

Il Presidente del Consiglio regionale trasmette i rendiconti alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ai sensi della disciplina statale richiamata, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014.

Per i gruppi consiliari cessati per qualsiasi causa, e per ciascun consigliere del gruppo misto cessato dalla carica, il rendiconto dell’anno di cessazione va trasmesso al Presidente del Consiglio regionale, per la successiva trasmissione alla Corte, entro 45 giorni dalla cessazione. Il mero cambio di denominazione del gruppo non è considerato cessazione e non comporta nuova rendicontazione.

Fine legislatura: avanzi e beni

Le eventuali somme che, in sede di rendiconto di fine legislatura, risultino avanzo degli esercizi precedenti devono essere trasferite dal presidente del gruppo e da ciascun consigliere appartenente al gruppo misto nel bilancio del Consiglio regionale contestualmente alla presentazione del rendiconto.

Al termine della legislatura sono inoltre riassegnati al Consiglio regionale:

  • i beni mobili messi a disposizione dei gruppi consiliari e dei singoli consiglieri;
  • i beni durevoli eventualmente acquistati dai gruppi con i contributi regionali previsti a sostegno delle loro funzioni.

Irregolarità, restituzione delle somme e pubblicità

Se il rendiconto o la documentazione non vengono trasmessi nei termini, se non si provvede alla regolarizzazione entro il termine assegnato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, oppure se la sezione dichiara la non regolarità del rendiconto, si applica la disciplina statale sull’obbligo di restituzione delle somme non rendicontate o relative a spese/documentazione irregolari.

In ogni caso restano ferme le forme di pubblicità previste dalla legge regionale.

Ricevute le decisioni della Corte dei conti, il Presidente del Consiglio regionale le comunica immediatamente ai presidenti dei gruppi e ai consiglieri del gruppo misto interessati, assegnando un termine non superiore a 30 giorni per il versamento delle somme dovute. Su richiesta dell’interessato e tenuto conto dell’entità della somma da restituire, se superiore a 5.000 euro, il Presidente può autorizzare la rateizzazione con applicazione degli interessi legali.

Scaduto il termine, il Presidente comunica alla sezione regionale di controllo l’avvenuta restituzione delle somme dovute.

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