L.R. Toscana 48/2015
Istituzione del sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Toscana un sistema informativo digitale per mappare le infrastrutture di rete nel sottosuolo e coordinarne l’uso, con particolare attenzione alla posa della fibra ottica. Impone a enti pubblici, gestori e titolari di trasmettere e aggiornare i dati, prevede accesso ai finanziamenti regionali come incentivo e una sanzione per inadempimenti. La Giunta doveva definire le modalità attuative entro 180 giorni.
Sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete in Toscana
Sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete
La legge istituisce in Toscana un sistema informativo digitale per raccogliere, coordinare e rendere disponibili i dati sulle infrastrutture di rete presenti nel sottosuolo regionale. L’obiettivo è favorire il corretto uso del sottosuolo, l’efficienza delle infrastrutture esistenti e lo scambio di informazioni per la realizzazione di reti e servizi, con particolare rilievo per la fibra ottica a banda larga e ultra-larga.
Finalità e ambito di applicazione
Il provvedimento si applica al territorio della Regione Toscana e riguarda le infrastrutture di rete destinate alla fornitura e distribuzione di servizi pubblici di interesse economico generale e di altre infrastrutture presenti nel sottosuolo. Il sistema è pensato come strumento di supporto alla pianificazione, alla conoscenza tecnica delle reti e al coordinamento degli interventi.
Definizioni rilevanti
La legge chiarisce che per infrastruttura di rete si intendono, a titolo esemplificativo, acquedotti, fognature per acque meteoriche e reflue urbane, reti elettriche, reti di telecomunicazioni e cablaggi di servizi particolari, reti di teleriscaldamento e condutture del gas. Sono inoltre definiti i concetti di banda larga, banda ultra larga, gestore e titolare dell’infrastruttura.
Contenuto del sistema informativo
Il catasto regionale delle infrastrutture di rete è gestito dalla struttura competente della Giunta regionale ed è composto da documentazione digitale vettoriale e georeferenziata, idonea a rappresentare posizione e dimensionamento delle reti. Ne fanno parte integrante:
- la cartografia georeferenziata delle reti e delle infrastrutture con le relative caratteristiche;
- la mappa dei lavori in corso, con tipo di intervento, caratteristiche tecniche, responsabili, durata ed eventuali ritardi;
- il quadro degli interventi approvati e in fase di attivazione, con la relativa tempistica. Il sistema è coordinato con il catasto regionale degli impianti di radiocomunicazione ed è parte del sistema informativo geografico regionale e del sistema informativo regionale, conformandosi alle regole e agli standard di tali sistemi.
Obblighi informativi di comuni, soggetti pubblici, gestori e titolari
Ai fini dell’istituzione e dell’aggiornamento del sistema, comuni, soggetti pubblici e aziende che svolgono servizi pubblici, se detentori delle informazioni, devono renderle disponibili senza oneri aggiuntivi e secondo le modalità stabilite dall’atto attuativo della Giunta.
I titolari e i gestori delle infrastrutture devono trasmettere alla Regione, nel formato disponibile e senza costi aggiuntivi, la mappatura georeferenziata vettoriale della rete o infrastruttura gestita, con le caratteristiche tecnico-costruttive. Gli stessi soggetti hanno l’obbligo di aggiornare costantemente i dati in caso di estensioni di rete o apertura di nuovi impianti.
La Regione, a condizione che tali obblighi siano adempiuti e nel rispetto della sicurezza delle reti e della normativa di settore, rende a sua volta disponibili le informazioni ai medesimi soggetti, limitatamente alle infrastrutture presenti nel loro territorio.
Incentivi e sanzioni
L’attuazione della legge costituisce criterio preferenziale per l’accesso ai finanziamenti previsti dalla l.r. 1/2004 e dal relativo programma regionale.
In caso di inosservanza, incompletezza o inesattezza degli obblighi informativi, la Regione assegna un termine per adempiere non inferiore a 30 giorni. Se il termine decorre inutilmente, si applica una sanzione da 5,00 a 15,00 euro per ogni metro lineare di rete o infrastruttura del sottosuolo.
Disposizioni attuative e tempistiche
La Giunta regionale doveva adottare, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, una deliberazione per definire modalità, criteri, procedure di istituzione, implementazione e aggiornamento del sistema, nonché le specifiche tecniche dei dati e della metadatazione.
Per favorire l’acquisizione delle informazioni, la Regione può promuovere clausole specifiche nei contratti con titolari, gestori e altri soggetti coinvolti. Nelle more dell’istituzione del sistema e dell’atto attuativo, la Regione può promuovere intese e attivare percorsi di sperimentazione con i soggetti detentori dei dati.
Entro un anno dall’adozione della deliberazione attuativa, i soggetti obbligati devono conferire i dati e le informazioni in loro possesso per l’implementazione del sistema informativo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 13 apr 2015L.R. Toscana 47/2015
- Legge · 9 apr 2015L.R. Toscana 46/2015
- Legge · 7 apr 2015L.R. Toscana 45/2015
- Legge · 20 apr 2015L.R. Toscana 49/2015
- Legge · 3 apr 2015L.R. Toscana 42/2015
- Legge · 3 apr 2015L.R. Toscana 43/2015
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →