Deliberazione n. 498 del 03/07/2026
Provvedimento del 3 luglio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeA seguito della segnalazione di una persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, il Garante aveva adottato in via d’urgenza misure nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione su Instagram di materiale sessualmente esplicito trasmesso in formato hash. Il provvedimento imponeva anche la conservazione per dodici mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati. Con il provvedimento del 3 luglio 2026, il Garante ha ratificato la determinazione dirigenziale urgente.
Ratifica delle misure urgenti imposte a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione su Instagram di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito su Instagram
Il provvedimento del 3 luglio 2026 riguarda Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, in relazione a una segnalazione concernente il possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato sulla piattaforma Instagram. L’atto non introduce nuove misure, ma ratifica il provvedimento urgente adottato il 18 giugno 2026 dal dirigente del Dipartimento competente.
Fondamento normativo
Il Garante richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla l. 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione attribuisce all’Autorità la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che materiale audiovisivo o documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso dell’interessato.
Il medesimo art. 144-bis prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy. È inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva la successiva ratifica del Garante.
Segnalazione e valutazione preliminare
La persona interessata ha presentato una segnalazione protocollata presso l’Ufficio del Garante, dichiarando di trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 144-bis del Codice e chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti di Instagram.
Dalla documentazione esaminata è risultata la compatibilità della segnalazione con i presupposti dell’art. 144-bis. Non sono riportati nel provvedimento ulteriori dettagli sul contenuto del materiale, sulla sua eventuale pubblicazione effettiva o sull’identità della persona segnalante.
Misure urgenti del 18 giugno 2026
Con la determinazione n. 314 del 18 giugno 2026, adottata in via d’urgenza, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited:
- l’ingiunzione di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione;
- l’utilizzo del materiale trasmesso in formato hash per consentire l’individuazione e il blocco di eventuali contenuti corrispondenti;
- la conservazione dell’eventuale materiale che la piattaforma avesse acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie;
- la conservazione del materiale per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate per rendere non direttamente identificabili gli interessati.
La determinazione dirigenziale è stata trasmessa al gestore della piattaforma con nota del 18 giugno 2026.
Ratifica del provvedimento urgente
Dopo aver acquisito le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e aver esaminato la documentazione agli atti, il Garante ha ratificato la determinazione n. 314/2026.
La ratifica è stata adottata ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 e conferma l’efficacia delle misure urgenti già imposte a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
Natura e limiti dell’intervento
Il provvedimento è una misura preventiva e protettiva finalizzata a impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, nell’ambito della disciplina italiana sul cosiddetto revenge porn. Non contiene una sanzione amministrativa pecuniaria né una contestazione articolata di violazioni del GDPR con relativa quantificazione.
L’ordine riguarda sia il blocco della possibile diffusione del materiale sia la conservazione temporanea di eventuali contenuti acquisiti in chiaro, limitata alla finalità probatoria e accompagnata dall’obbligo di ridurre il rischio di identificazione diretta degli interessati.
Punti principali
Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy
La persona interessata ha segnalato il rischio che registrazioni, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero diffusi senza consenso attraverso Instagram.
Misure urgenti adottate il 18 giugno 2026
Il dirigente competente ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.
Conservazione a fini probatori
È stata prescritta la conservazione per dodici mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato il provvedimento urgente n. 314 del 18 giugno 2026.
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