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Regolamento

R.R. Puglia 4/2006

Regolamento organizzativo del servizio volontario di vigilanza ecologica

Normativa regionaleR.R. Puglia 4/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, per la Regione Puglia, l’organizzazione del servizio volontario di vigilanza ecologica svolto dalle Guardie Ecologiche Volontarie istituite dalla L.R. 10/2003. Definisce compiti di Regione e Province, convenzioni, formazione, nomina, rendicontazione e controlli. Non risultano termini di applicazione limitati nel testo fornito.

Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ecologica in Puglia

Regolamento organizzativo del servizio volontario di vigilanza ecologica

Il regolamento disciplina l’organizzazione del servizio di vigilanza ecologica volontaria nella Regione Puglia, con l’obiettivo di uniformarne lo svolgimento sul territorio regionale. La disciplina riguarda le Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) istituite dalla L.R. 28 luglio 2003, n. 10 e ne definisce i rapporti con Regione, Province, associazioni ed enti interessati.

Finalità e ambito di applicazione

Il provvedimento mira a coordinare e rendere omogenea l’attività di vigilanza ecologica volontaria in tutta la Puglia. La regolazione si applica esclusivamente al territorio regionale e al sistema organizzativo delle G.E.V. operanti nell’ambito della normativa regionale richiamata.

Compiti della Regione Puglia

La Regione svolge funzioni di promozione, indirizzo, coordinamento e verifica del servizio. Tali funzioni sono affidate alla struttura tecnica individuata nel Settore Ecologia della Regione Puglia.

Tra i compiti regionali rientrano:

  • la definizione delle linee fondamentali dell’attività e delle direttive tecniche per lo svolgimento del servizio delle G.E.V.;
  • la definizione delle linee guida per i programmi provinciali;
  • la definizione dei contenuti e delle modalità dei corsi di formazione e aggiornamento;
  • l’adozione di schemi-tipo per le convenzioni con le associazioni interessate;
  • la ricezione, tramite le Province competenti, delle relazioni sull’attività svolta dai raggruppamenti provinciali e circondariali delle G.E.V.;
  • la determinazione delle modalità e dei tempi di assegnazione e rendicontazione dei contributi a valere sul fondo regionale speciale per la vigilanza ambientale, nonché delle modalità dei controlli.

La Giunta regionale deve inoltre trasmettere al Consiglio regionale una relazione annuale sull’attività del servizio entro il 30 giugno di ogni anno.

Compiti delle Province

Le Province gestiscono l’attività di vigilanza ecologica volontaria nel proprio territorio e possono adottare un modello organizzativo proprio, in relazione alle caratteristiche dell’ambito territoriale di competenza. Ciascuna Provincia individua al proprio interno l’ufficio tecnico incaricato dell’attuazione dei compiti relativi al servizio, denominato Ufficio provinciale G.E.V.

I rapporti con le associazioni richiamate dalla L.R. 10/2003 e dalla L.R. 17/2005 sono regolati mediante convenzione, da stipularsi secondo lo schema allegato al regolamento.

Alle Province competono in particolare:

  • la redazione dei programmi provinciali di vigilanza ecologica, sulla base delle linee guida regionali e d’intesa con enti pubblici competenti e associazioni di riferimento;
  • il coordinamento dei raggruppamenti provinciali e circondariali delle G.E.V. tramite i rappresentanti legali delle associazioni;
  • l’organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento;
  • la nomina della commissione d’esame dei corsi di formazione, con deliberazione della Giunta provinciale;
  • la nomina delle G.E.V.;
  • la ricezione, entro il mese di febbraio di ogni anno, dei resoconti dell’attività svolta e delle trasgressioni accertate;
  • l’invio alla Regione, entro il mese di aprile di ogni anno, delle relazioni sull’attività svolta nell’anno precedente;
  • la stipula di assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi per i danni causati dalle G.E.V. nell’espletamento dell’incarico, quando la copertura non sia già assicurata diversamente;
  • la fornitura di mezzi e attrezzature ai raggruppamenti, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
  • la cura dell’istruttoria delle richieste di G.E.V. provenienti dai singoli Comuni e ogni ulteriore adempimento non espressamente attribuito ad altri soggetti.

Rapporti con Comuni, associazioni ed enti

Per migliorare l’impiego delle G.E.V., le Province possono instaurare rapporti di collaborazione con Comuni e altri enti, formalizzati tramite atti convenzionali o d’intesa, che devono essere preventivamente comunicati alla Regione Puglia. Il sistema si fonda quindi su un modello cooperativo tra Regione, Province, associazioni e soggetti pubblici interessati alla tutela ambientale.

Formazione, nomina e funzionamento operativo

Il regolamento attribuisce rilievo alla formazione delle G.E.V., alla composizione della commissione d’esame e alla nomina delle guardie, rimettendo alle Province l’organizzazione operativa sul territorio. La disciplina intende assicurare uniformità di standard, ma anche adattamento alle peculiarità locali attraverso modelli organizzativi provinciali differenziati.

Aspetti economici e controlli

La Regione disciplina le modalità e i tempi di assegnazione e di rendicontazione dei contributi connessi al fondo regionale speciale per la vigilanza ambientale, prevedendo anche le modalità dei controlli sulle associazioni beneficiarie. Le Province, a loro volta, possono sostenere il servizio con mezzi, attrezzature e coperture assicurative, nei limiti delle risorse disponibili.

Regime temporale ed attualità della disciplina

Nel testo fornito non sono indicati termini finali di efficacia né limiti temporali di applicazione. La disciplina appare quindi di carattere organizzativo generale e potenzialmente stabile, riferita al funzionamento del servizio volontario di vigilanza ecologica in Puglia.

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