R.R. Puglia 7/2006
Regolamento per l'applicazione della L.r. 8 marzo 2002 n. 5, recante "Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti (•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento Puglia 7/2006 disciplina, in modo transitorio e coordinato con la l.r. 5/2002 e la normativa statale, autorizzazioni, controlli, catasto, pianificazione comunale e risanamento degli impianti elettromagnetici. È stato però dichiarato implicitamente abrogato dal Reg. reg. 14/2006, quindi oggi non è utilmente applicabile.
Regolamento attuativo sugli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi in Puglia
Regolamento attuativo sugli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi in Puglia
Il regolamento della Regione Puglia definisce indirizzi, criteri e disciplina tipo per l’applicazione della l.r. 8 marzo 2002, n. 5, in materia di tutela dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi. La disciplina mira alla minimizzazione dell’esposizione della popolazione e all’uniformità delle procedure autorizzative e di pianificazione sul territorio regionale.
Ambito di applicazione e finalità
La regolamentazione riguarda gli impianti operanti nell’intervallo di frequenze tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti radioelettrici, le stazioni radio base, i ripetitori, gli impianti per reti di diffusione e distribuzione televisiva digitale terrestre, le reti a radiofrequenza per emergenze sanitarie e protezione civile e, per quanto richiamato, anche il sistema DVB-H. Il quadro applicativo è orientato alla tutela della salute, dell’ambiente e del territorio, nonché al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti.
Procedura autorizzativa per installazione, modifica e trasferimento
L’installazione, la modifica delle caratteristiche di emissione e il trasferimento degli impianti sono sottoposti a titolo di legittimazione comunale previo parere tecnico preventivo favorevole di ARPA Puglia sulla compatibilità con limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità previsti dalla normativa statale e regionale. La domanda deve essere presentata da soggetti legittimati e deve documentare sia il titolo per realizzare e gestire l’impianto, sia il titolo per l’uso dell’area o dell’immobile prescelto.
La domanda va corredata della documentazione tecnica sul rispetto dei limiti elettromagnetici, utilizzando modelli predittivi conformi alle norme CEI richiamate. È prevista la possibilità di presentare una DIA per impianti con potenza in singola antenna pari o inferiore a 20 Watt, ferma la necessità del parere preventivo ARPA.
Istruttoria, conferenza di servizi e tempi del procedimento
Il responsabile del procedimento può richiedere integrazioni una sola volta entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza o della DIA. In caso di dissenso motivato di amministrazioni interessate, viene convocata una conferenza di servizi entro 30 giorni. La conferenza decide entro 30 giorni dalla prima convocazione e l’approvazione sostituisce gli atti delle singole amministrazioni, valendo anche come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza.
Le istanze e le DIA si intendono accolte se entro 90 giorni dalla presentazione non è comunicato un diniego. I Comuni possono prevedere termini più brevi e ulteriori semplificazioni. L’opera deve essere realizzata entro 12 mesi dal perfezionamento del titolo, pena decadenza.
Certificato di conformità post-attivazione
Entro 10 giorni dalla messa in esercizio, l’operatore deve comunicare ad ARPA Puglia e al Comune la data di attivazione, anche per consentire le misure post-attivazione. Le prove tecniche di trasmissione non possono durare oltre 30 giorni, salvo impianti temporanei. ARPA redige una certificazione di conformità post-attivazione, da effettuarsi con impianto a regime.
Impianti temporanei e microimpianti
Gli impianti mobili temporanei sono ammessi solo per eventi sociali, ricreativi, sportivi o culturali di particolare rilevanza, per prove tecniche di copertura e trasmissione o per copertura di aree non servite in attesa della pianificazione. La durata massima varia in base al caso: sino al settimo giorno successivo alla fine dell’evento per i casi legati agli eventi; fino a 6 mesi per prove tecniche e copertura aree non servite, con diverse regole di rinnovo. Sono esonerati alcuni impianti temporanei per emergenze sanitarie, protezione civile e ordine pubblico, nonché specifici impianti mobili radiofonici e televisivi per eventi rilevanti.
I microimpianti con potenza in singola antenna non superiore a 5 Watt possono essere installati con DIA e preavviso di almeno 30 giorni; per essi è prevista priorità in aree di pregio, con limiti al pregiudizio visivo e possibilità di mascheramento. La disciplina si applica anche ai microimpianti DVB-H.
Obiettivi di qualità e criteri di localizzazione
Il regolamento impone la minimizzazione e l’uniformità dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, privilegiando le migliori tecnologie disponibili e soluzioni localizzative idonee sotto il profilo urbanistico, sanitario, estetico e tecnologico. Per i recettori sensibili, il parere preventivo deve considerare come obiettivo di qualità un valore di fondo di campo elettrico non superiore a 3 V/m nel perimetro dell’area sensibile.
I nuovi impianti radiotelevisivi sono consentiti solo fuori dal perimetro del centro abitato, salvo comprovate esigenze di servizio. Per gli abitati, si raccomanda di evitare concentrazioni eccessive e, in caso di coubicazione, di limitare il numero di nuovi impianti nella medesima localizzazione, preferibilmente non oltre due.
Programma annuale di installazione
Gli operatori di telefonia mobile devono presentare a ciascun Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, un programma annuale di installazione e/o modifica degli impianti. La mancata presentazione preclude, nell’anno di riferimento, la realizzazione di nuovi impianti non già previsti in atti programmatori precedenti, salvo accordi con il Comune o l’applicazione della disciplina regionale richiamata. In presenza di impianti a meno di 300 metri dai confini comunali, fino all’istituzione del catasto regionale il programma deve essere trasmesso anche al Comune limitrofo.
Gestione dei siti non a norma e piani di risanamento
Quando si riscontra il superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, si attiva la procedura di riduzione a conformità, finalizzata a riportare il campo elettromagnetico sotto la soglia superata. ARPA Puglia esegue le verifiche con metodologie normalizzate; se il superamento è confermato, i risultati vengono comunicati alle amministrazioni interessate e il Comune avvia le procedure di risanamento con ordinanza sindacale.
Se la sola riduzione a conformità non consente di mantenere la qualità del servizio, gli operatori devono predisporre entro 120 giorni un piano di risanamento, che può prevedere interventi tecnici, modernizzazione, razionalizzazione e condivisione di infrastrutture o trasferimenti di sito. Il piano è trasmesso alle amministrazioni competenti e approvato tramite conferenza di servizi regionale; la mancata attuazione nei termini può comportare la disattivazione degli impianti su richiesta regionale.
Catasto regionale delle fonti fisse di radiazioni non ionizzanti
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore è istituito presso ARPA Puglia il catasto regionale degli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi. Entro 90 giorni, i titolari degli impianti esistenti devono fornire al Comune e ad ARPA i dati completi e le caratteristiche tecniche necessarie alla valutazione dei campi elettromagnetici. ARPA, quale soggetto incaricato della formazione, gestione e aggiornamento del catasto, verifica poi il rispetto dei limiti per gli impianti non già valutati in sede autorizzativa.
Pianificazione comunale e linee guida per i piani di localizzazione
I Comuni possono adottare piani annuali di localizzazione per disciplinare l’insediamento degli impianti e minimizzare l’impatto estetico e territoriale, oltre a uniformare l’esposizione ai campi elettromagnetici. I piani devono considerare il principio di precauzione, i criteri ALARA e ALATA, l’uso prioritario di aree e immobili comunali, la individuazione delle aree sensibili e la delocalizzazione di impianti incompatibili con gli obiettivi di qualità.
Il regolamento fornisce anche una disciplina tipo per la costruzione del quadro conoscitivo, la pianificazione delle localizzazioni, la vigilanza e la diffusione dei risultati, con coinvolgimento dei gestori, di ARPA Puglia e della popolazione. I piani sono approvati dal Comune e non richiedono approvazione regionale.
Primi adempimenti degli operatori
Entro 90 giorni dalla pubblicazione del regolamento, gli operatori che non abbiano già adempiuto alla disciplina regionale devono presentare al Comune e ad ARPA Puglia istanza di verifica della compatibilità dei limiti applicabili, con dichiarazione resa come perizia giurata secondo il modello del Codice delle comunicazioni elettroniche. ARPA trasmette l’esito dell’istruttoria al Comune interessato.
Efficacia temporale e obsolescenza
Il regolamento è entrato in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. È però indicato come implicitamente abrogato dal Reg. reg. 14/2006, che ha approvato un nuovo testo del regolamento applicativo della l.r. 5/2002; per questo, pur descrivendo una disciplina organica sugli impianti elettromagnetici, oggi non risulta utilmente applicabile.
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