R.R. Puglia 5/2006
Regolamento per il Trattamento dei Dati Sensibili e Giudiziari ai sensi degli artt. 20 e 21 del Decreto Legislativo 196/03
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, per la Regione Puglia e per gli enti regionali vigilati o controllati, i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili e le operazioni consentite nello svolgimento delle funzioni istituzionali, in attuazione degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 196/2003. Le schede applicative sono contenute negli allegati A e B.
Trattamento dei dati sensibili e giudiziari nella Regione Puglia
Trattamento dei dati sensibili e giudiziari nella Regione Puglia
Il regolamento regionale disciplina, per il territorio della Regione Puglia, i trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati da Giunta regionale, aziende sanitarie e altri enti regionali o vigilati. La disciplina attua gli artt. 20 e 21 del d.lgs. 196/2003 e individua, tramite allegati, le tipologie di dati, le finalità di interesse pubblico e le operazioni eseguibili.
Ambito di applicazione soggettivo
Il regolamento si applica ai trattamenti svolti da:
- Giunta regionale;
- aziende sanitarie della Regione Puglia;
- enti e agenzie regionali;
- altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo;
- enti che fanno riferimento a due o più Regioni, quando ricompresi nell’ambito considerato.
La disciplina opera nell’esercizio delle funzioni istituzionali di tali soggetti, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari trattati per finalità di rilevante interesse pubblico previste da espressa disposizione di legge, nei casi in cui la legge non specifichi già tipi di dati e operazioni consentite.
Principi generali del trattamento
Il regolamento richiama le definizioni del d.lgs. 196/2003. Stabilisce che il trattamento deve avvenire nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato e solo quando, per perseguire le finalità di interesse pubblico, non sia possibile utilizzare dati anonimi oppure dati personali non sensibili o giudiziari.
Tipologie di dati, finalità e operazioni consentite
I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite e le operazioni eseguibili sono individuati nelle schede contenute negli allegati al regolamento.
L’Allegato A contiene le schede da A1 a A41 per la Giunta regionale e per numerosi enti, agenzie e organismi regionali vigilati o controllati, tra cui, a titolo esemplificativo, ARPA, ARES, Istituto Zooprofilattico Sperimentale, agenzie regionali, autorità di bacino, consorzi di bonifica, enti parco, IPAB, fiere, E.Di.S.U., IACP e altri enti vigilati.
L’Allegato B contiene le schede da B1 a B41 per Aziende unità sanitarie locali, Aziende ospedaliere, IRCCS e aziende universitarie operanti nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
Allegati e disciplina applicativa
La concreta individuazione dei dati trattabili e delle operazioni consentite non è contenuta nel corpo del regolamento, ma nelle schede allegate. La disciplina operativa va quindi letta congiuntamente agli allegati A e B, che costituiscono la parte essenziale per identificare, per ciascun soggetto, le categorie di dati, le finalità e le operazioni autorizzate.
Applicabilità temporale e stato del regolamento
Il regolamento è del 25 maggio 2006 ed è indicato come non abrogato. Tuttavia, il suo contenuto è strettamente collegato al previgente Codice in materia di protezione dei dati personali del 2003 e a schede applicative riferite a trattamenti amministrativi e sanitari specifici. Per l’uso pratico attuale va considerato un atto datato e sostanzialmente superato dall’evoluzione della disciplina privacy, pur risultando formalmente richiamato nel testo fornito.
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