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Regolamento

R.R. Puglia 6/2006

Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili

Normativa regionaleR.R. Puglia 6/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento pugliese disciplina la gestione dei rifiuti speciali provenienti da costruzione, demolizione e scavi. Stabilisce quando terre e rocce da scavo e inerti non sono considerati rifiuti se riutilizzati direttamente o recuperati secondo progetto autorizzato, imponendo misure per favorire il reimpiego e limitare il conferimento in discarica. Definisce inoltre il concetto di luogo di produzione dei rifiuti nel cantiere.

Gestione dei materiali edili e delle terre e rocce da scavo

Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili

Il regolamento disciplina, per la Regione Puglia, la gestione dei materiali derivanti da attività di costruzione, demolizione e scavo. La finalità è favorire il riutilizzo e il recupero dei materiali, riducendo il ricorso allo smaltimento in discarica e precisando quando determinati materiali non assumono la qualifica di rifiuto.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica ai rifiuti speciali prodotti dalle attività di costruzione, demolizione e scavi, come dettagliati nell’allegato richiamato dal regolamento. Il testo si inserisce nel quadro della normativa statale sui rifiuti e richiama espressamente il D.Lgs. 152/2006.

Terre e rocce da scavo

Le terre e rocce da scavo destinate a effettivo riutilizzo diretto non rientrano nella definizione di rifiuto e restano escluse dalla relativa normativa, purché siano rispettate alcune condizioni. In particolare:

  • il materiale non deve provenire da siti inquinati o da bonifiche e deve avere limiti di accettabilità inferiori a quelli previsti dalle norme vigenti;
  • il materiale deve essere avviato a reimpiego senza trasformazioni preliminari e secondo le modalità previste nel progetto approvato dalle autorità competenti, previo parere ARPA quando non sia richiesto il parere VIA.

Il regolamento ammette anche l’effettivo utilizzo del materiale in differenti cicli industriali, se autorizzato secondo le modalità richiamate nel testo. I produttori devono adottare tutte le misure per favorire in via prioritaria il reimpiego diretto; se ciò non è possibile nel luogo di produzione, il materiale va avviato preliminarmente ad attività di valorizzazione, come recuperi ambientali, recuperi di versanti di frana o miglioramenti fondiari. Le terre e rocce non destinate al riutilizzo diretto sono trattate come rifiuti.

Inerti da costruzione e demolizione

I materiali non pericolosi derivanti da costruzione e demolizione, comprese le opere stradali, non sono considerati rifiuti se effettivamente avviati al riutilizzo diretto nello stesso cantiere, previa selezione, vagliatura e riduzione volumetrica in un centro attrezzato interno al cantiere. Il riutilizzo deve consentire il rispetto delle caratteristiche tecniche degli aggregati riciclati indicate nella circolare ministeriale richiamata.

I soggetti che producono tali materiali devono adottare misure per ridurre i rifiuti da smaltire in discarica, privilegiando il reimpiego quando tecnicamente compatibile con i lavori previsti. Il regolamento indica inoltre alcune misure operative da favorire:

  • demolizione selettiva degli edifici e separazione dei rifiuti in categorie omogenee;
  • prima cernita in cantiere dei materiali di demolizione in gruppi omogenei puliti;
  • riutilizzo in cantiere dei materiali demoliti per le successive attività costruttive, ove possibile;
  • conferimento degli inerti a impianti di gestione autorizzati presenti nel territorio regionale o a impianti mobili autorizzati.

Il ricorso alla discarica è consentito solo quando non sia possibile alcuna delle operazioni di riutilizzo o recupero previste.

Luogo di produzione dei rifiuti

Ai fini del regolamento, il luogo di produzione dei rifiuti coincide con l’insieme dei siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata. Tale area comprende il cantiere in cui si svolgono effettivamente i lavori e i depositi temporanei al servizio del cantiere, purché espressamente individuati in fase progettuale e approvati dall’amministrazione competente.

Regime applicativo

Il testo non contiene una disciplina temporanea o un termine finale di efficacia. Dalla struttura e dal contenuto emerge una regolazione tecnica ancora riferita alla gestione dei materiali edili nel territorio regionale, con applicazione condizionata al rispetto delle autorizzazioni e delle modalità progettuali previste.

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