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Regolamento

R.R. Puglia 3/2006

Art. 3, comma 1, lettera a), punto 1) della L.r. 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie(•)

Normativa regionaleR.R. Puglia 3/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento pugliese fissa, per varie tipologie di strutture sanitarie e socio-sanitarie, i parametri di fabbisogno necessari al rilascio della verifica di compatibilità e dell’accreditamento istituzionale. Prevede limiti quantitativi per diverse prestazioni, l’esclusione dall’accreditamento delle strutture eccedenti, e un criterio di prima applicazione che privilegia alcune riconversioni e il riequilibrio territoriale. Alcune previsioni risultano poi abrogate.

Fabbisogno delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ai fini della verifica di compatibilità e dell’accreditamento istituzionale in Puglia

Fabbisogno per compatibilità e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie

Il regolamento disciplina, per la Regione Puglia, i criteri e i parametri di fabbisogno da utilizzare per il rilascio della verifica di compatibilità e dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. La disciplina individua soglie e rapporti numerici distinti per tipologia di attività, con attenzione al riequilibrio territoriale e alla programmazione regionale.

Strutture residenziali e semiresidenziali

Per le strutture che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, a ciclo continuativo e/o diurno, il regolamento stabilisce diversi criteri di fabbisogno.

Per i presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, il fabbisogno è pari ai posti in esercizio alla data di entrata in vigore della L.R. 8/2004, aumentati del 20% per favorire il riequilibrio territoriale in relazione alle liste di attesa. Il parere di compatibilità è rilasciato previa dichiarazione dell’USL sulla sussistenza del requisito.

Per le strutture riabilitative psichiatriche, il fabbisogno residenziale e semiresidenziale è determinato in:

  • 3 posti letto ogni 10.000 abitanti per strutture per acuti e subacuti, con copertura assistenziale 24 ore;
  • 0,75 posti letto ogni 10.000 abitanti per strutture a più elevata intensità assistenziale, con copertura 12 ore;
  • 1 posto letto ogni 10.000 abitanti per strutture a minore intensità assistenziale, con copertura per fascia oraria. Il fabbisogno comprende anche 1 posto ogni 10.000 abitanti per i pazienti dimessi dagli ospedali psichiatrici. Per il regime diurno è previsto un centro diurno per ogni distretto fino a 50.000 abitanti, più un centro per eccedenze oltre i 50.000 abitanti di almeno 30.000. I trasferimenti di strutture in altra USL sono autorizzabili solo se funzionali al riequilibrio territoriale; è prioritario, in particolare, autorizzare riconversioni verso strutture assistenziali di cui vi sia fabbisogno.

Per le strutture di riabilitazione e le strutture educativo-assistenziali per tossicodipendenti, il fabbisogno è fissato in 0,35 posti per mille abitanti, con collocazione interdistrettuale e individuazione delle fasce di utenza. Per le strutture educativo-assistenziali, si tiene conto prioritariamente di quelle inserite nella programmazione dei piani di zona.

Per le residenze sanitarie assistenziali, il fabbisogno è pari a 0,7 posti letto per mille abitanti, di cui almeno 0,2 destinati a moduli per l’assistenza ai pazienti affetti da Morbo di Alzheimer o Demenza senile, con compensazione tra AUSL viciniori e indice strutturale di 60 posti letto per unità residenziale, con collocazione provinciale.

Per i centri residenziali per cure palliative (hospice), il fabbisogno è fissato in 1 posto letto ogni 10.000 abitanti, con collocazione distrettuale e interdistrettuale.

Stabilimenti termali

Per gli stabilimenti termali non sono previste limitazioni di fabbisogno.

Assistenza specialistica ambulatoriale e altre prestazioni

Per le strutture e gli studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, il regolamento differenzia il fabbisogno per tipologia di attività.

Per la specialistica ambulatoriale chirurgica e odontoiatrica, il fabbisogno è pari al numero di strutture territoriali già autorizzate all’esercizio, oltre alle ulteriori necessità evidenziate dalle Aziende USL in relazione a documentate esigenze o programmi di deospedalizzazione.

Per i centri di procreazione medicalmente assistita, il fabbisogno per le strutture pubbliche è ricondotto alla programmazione ospedaliera e territoriale vigente; per le strutture private coincide con il numero delle strutture attualmente funzionanti e iscritte nell’elenco previsto dall’ordinanza ministeriale del 5 marzo 1997, purché in possesso dei requisiti richiesti. In ogni caso non può essere superata la soglia di una struttura ogni 300.000 abitanti, con esclusione delle Aziende Ospedaliere e degli IRCCS.

Per diagnostica per immagini con grandi macchine, la disciplina originaria fissava soglie specifiche per TAC, RMN e PET, ma la relativa lettera risulta poi abrogata; pertanto tali parametri non risultano più vigenti nel testo consolidato.

Per la radioterapia, il fabbisogno è determinato nel numero dei servizi previsti dalla programmazione ospedaliera e territoriale vigente, comprese le case di cura private autorizzate per la disciplina di oncologia.

Per la medicina nucleare in vivo, il fabbisogno corrisponde al numero dei servizi individuati dalla programmazione ospedaliera e territoriale vigente, oltre a una struttura privata per ciascuna USL.

Per la dialisi, il fabbisogno dei posti tecnici è rinviato a uno specifico piano di settore e deve essere calcolato considerando un rapporto di utilizzo di 1 R.A. ogni 3,5 pazienti, con incremento del 10% per garantire riserva per rientri e urgenze.

Per la terapia iperbarica, il fabbisogno è fissato in un centro ogni 500.000 abitanti, comunque almeno uno per Provincia.

Per l’attività consultoriale familiare, il fabbisogno è pari a un consultorio ogni 20.000 abitanti, salvo diverse determinazioni delle ASL e dei Comuni in sede di approvazione dei piani di zona per ottimizzare i livelli prestazionali.

Regole sull’accreditamento istituzionale

Per le strutture individuate dall’art. 5, comma 1, lettera b), punto 1.2, della L.R. 8/2004, il fabbisogno ai fini dell’accreditamento istituzionale, in prima applicazione, è riferito al numero delle strutture già transitoriamente accreditate in esercizio alla data di entrata in vigore della legge regionale.

Entro sei mesi dall’adozione del regolamento, e ferma la realizzazione del registro delle strutture autorizzate, deve essere determinato il fabbisogno per branca. In tale fase possono accedere all’accreditamento le strutture autorizzate ed in esercizio alla data di entrata in vigore della L.R. 8/2004, salvo quanto previsto dalla L.R. 12/2005.

Le strutture o attività eccedenti il fabbisogno sono escluse dal processo di accreditamento previsto dalla L.R. 8/2004.

Prima applicazione e priorità autorizzative

In sede di prima applicazione, il regolamento stabilisce una priorità nell’autorizzazione dei progetti finalizzati a:

  • potenziare le strutture riabilitative psichiatriche, in particolare quelle rivolte all’età evolutiva;
  • potenziare le strutture che erogano prestazioni di radioterapia;
  • promuovere, per le altre prestazioni, progetti finalizzati ad azioni di riequilibrio territoriale.

Limiti e aggiornamenti successivi

Nel testo consolidato è richiamata una nota secondo cui i parametri del regolamento non costituiscono limite per l’attivazione di posti letto di centri residenziali per cure palliative (hospice) derivanti dalla riconversione di posti letto per ricovero per acuti, nei termini previsti dalla normativa richiamata.

Alcune disposizioni originarie risultano successivamente abrogate, in particolare la previsione sui grandi macchinari di diagnostica per immagini.

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