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Regolamento

R.R. Puglia 9/2006

Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia(•)

Normativa regionaleR.R. Puglia 9/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, in Puglia, criteri e direttive per la valutazione ambientale e l’autorizzazione degli impianti eolici e delle opere connesse. Riguarda gli impianti sopra determinate soglie di potenza, mentre per la piccola taglia prevede un regime semplificato; è stato però abrogato dal regolamento regionale 4 ottobre 2006, n. 16, quindi non è più applicabile.

Regolamento pugliese sugli impianti eolici

Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia

Il regolamento dettava, per la Regione Puglia, direttive per la valutazione ambientale e per l’istruttoria delle autorizzazioni relative all’installazione di impianti eolici e delle opere accessorie. Si trattava di una disciplina settoriale finalizzata a orientare la localizzazione degli aerogeneratori e a razionalizzare le procedure autorizzative, ma oggi risulta superata perché espressamente abrogata.

Ambito di applicazione e soglie dimensionali

La disciplina si applicava agli impianti eolici di potenza superiore a 60 kW se costituiti da più di un aerogeneratore, nonché agli impianti con un solo aerogeneratore di potenza superiore a 1 MW. Per gli impianti di piccola taglia era previsto un regime differenziato: si trattava di impianti con potenza complessiva massima di 60 kW, potenza massima unitaria di 30 kW, diametro del rotore non superiore a 10 metri e altezza del palo di sostegno non superiore a 24 metri.

Regime per la piccola taglia e casi esclusi dalla valutazione ambientale

Gli impianti eolici di piccola taglia restavano comunque soggetti alle procedure propedeutiche di valutazione ambientale previste dalla normativa regionale, ma erano assoggettati a un regime autorizzativo semplificato. In deroga a tale impostazione, le procedure di valutazione ambientale non si applicavano agli impianti con un solo aerogeneratore di potenza nominale non superiore a 20 kW, a condizione che fossero destinati allo scambio sul posto oppure a servizio di utenze isolate e che la distanza dall’utenza elettrica servita non superasse i 200 metri.

Definizioni rilevanti

Il regolamento chiariva alcune nozioni tecniche essenziali. Per impianto eolico si intendeva l’insieme dei dispositivi per trasformare l’energia del vento in energia elettrica, comprensivo dell’area di occupazione dell’aerogeneratore e delle opere connesse. Le opere accessorie o connesse includevano, tra l’altro, cavidotti, elettrodotti di collegamento, stazioni di smistamento e strade di servizio. Era inoltre definita la superficie di occupazione dell’aerogeneratore come un quadrato avente lato pari a tre volte il diametro del rotore e centro nell’asse della torre.

Piani regolatori per l’installazione degli impianti eolici (PRIE)

Le amministrazioni comunali erano invitate a dotarsi di Piani Regolatori per l’installazione di Impianti Eolici, anche in forma associata tra comuni confinanti. I PRIE avevano la funzione di individuare le aree eleggibili, cioè le aree potenzialmente idonee alla localizzazione degli aerogeneratori, in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione delle procedure autorizzative. La proposta di impianto doveva localizzare aerogeneratori e relative superfici di occupazione entro tali aree; questa condizione era necessaria ma non sufficiente per ottenere l’autorizzazione.

PRIE intercomunali e finalità di perequazione

I PRIE redatti in forma associata perseguivano anche la riduzione dell’impatto cumulativo e forme di perequazione territoriale. I benefici derivanti dagli impianti dovevano essere distribuiti tra i comuni partecipanti all’aggregazione in modo indipendente dalla localizzazione concreta degli impianti, secondo modalità stabilite nella redazione o approvazione del piano. Era inoltre incentivata l’aggregazione dei comuni per la predisposizione di PRIE intercomunali.

Regime di efficacia e obsolescenza

Il regolamento è stato espressamente abrogato dall’art. 15 del regolamento regionale 4 ottobre 2006, n. 16. Di conseguenza non è più applicabile e deve considerarsi obsoleto ai fini operativi e professionali.

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