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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/614

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/614 della Commissione, del 20 aprile 2018, che approva l'azossistrobina come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7, 9 e 10 (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0614

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione approva l’azossistrobina come principio attivo per l’uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7, 9 e 10, subordinando l’approvazione a specifiche condizioni tecniche e regolatorie. La sostanza è qualificata come candidata alla sostituzione ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, con conseguente durata massima dell’approvazione di sette anni e con obblighi particolari in sede di valutazione del prodotto e di etichettatura degli articoli trattati. Il regolamento fissa la data di approvazione, la scadenza, il grado minimo di purezza valutato e le condizioni applicabili all’autorizzazione dei biocidi e alla commercializzazione degli articoli trattati.

Approvazione dell’azossistrobina come principio attivo per biocidi dei tipi di prodotto 7, 9 e 10, con condizioni specifiche e qualificazione come candidata alla sostituzione.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell’ambito della disciplina UE sui biocidi al principio attivo azossistrobina e ai biocidi che lo contengono o ne fanno uso nei tipi di prodotto 7 (preservanti per pellicole), 9 (preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati) e 10 (preservanti per i materiali da costruzione), come definiti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Riguarda gli operatori che richiedono o ottengono l’autorizzazione dei biocidi, nonché i responsabili dell’immissione sul mercato di articoli trattati con azossistrobina o che la contengono. L’approvazione decorre dal 1° novembre 2018 e scade il 31 ottobre 2025. Il testo si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; per gli articoli trattati introduce obblighi di etichettatura al momento dell’immissione sul mercato.

Approvazione dell’azossistrobina come principio attivo per biocidi dei tipi 7, 9 e 10

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/614 della Commissione approva l’azossistrobina come principio attivo per l’impiego in biocidi dei tipi di prodotto 7, 9 e 10, nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. L’adozione si fonda sui pareri del comitato sui biocidi dell’ECHA e sulla valutazione presentata dall’autorità competente del Regno Unito.

Ambito di applicazione

L’atto riguarda il principio attivo azossistrobina e i biocidi che lo contengono o che ne fanno uso nei seguenti tipi di prodotto dell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012:

  • tipo 7: preservanti per pellicole;
  • tipo 9: preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati;
  • tipo 10: preservanti per i materiali da costruzione.

La disciplina si estende anche agli articoli trattati con azossistrobina o che la contengono, per i quali sono previsti obblighi di etichettatura al momento dell’immissione sul mercato.

Presupposti dell’approvazione

La Commissione rileva che, sulla base dei pareri dell’ECHA, i biocidi dei tipi 7, 9 e 10 contenenti azossistrobina possono soddisfare i criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate specifiche condizioni d’uso. Inoltre, i pareri concludono che la sostanza soddisfa i criteri di sostanza molto persistente (vP) e tossica (T) ai sensi dell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Qualificazione come candidata alla sostituzione

In ragione della qualificazione vP/T, l’azossistrobina rientra tra le sostanze candidate alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012. Il regolamento richiama conseguentemente la regola secondo cui la durata dell’approvazione di un principio attivo candidato alla sostituzione non può superare sette anni, in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 4.

Condizioni per l’autorizzazione dei biocidi

L’allegato al regolamento stabilisce che, nella valutazione del prodotto, occorre prestare particolare attenzione a:

  • esposizioni;
  • rischi;
  • efficacia; relativi a qualunque uso previsto nella domanda di autorizzazione, se tale uso non è stato preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata a livello di Unione per il principio attivo.

Questa clausola impone dunque un esame caso per caso in sede di autorizzazione del biocida, con particolare attenzione agli usi specifici proposti dal richiedente.

Obblighi per gli articoli trattati

Per gli articoli trattati con azossistrobina o che la contengono, l’immissione sul mercato è subordinata a un obbligo di etichettatura. Il responsabile dell’immissione sul mercato deve infatti assicurare che l’etichetta riporti le informazioni previste dall’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Dati tecnici del principio attivo

L’allegato riporta le specifiche tecniche essenziali dell’azossistrobina:

  • denominazione IUPAC: Methyl(E)-2-{2[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl}-3-methoxyacrylate;
  • N. CE: non disponibile;
  • N. CAS: 131860-33-8;
  • grado minimo di purezza del principio attivo valutato: 965 g/kg.

È inoltre precisato che il principio attivo immesso sul mercato può avere purezza pari o diversa, purché sia dimostrata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

Data di approvazione, durata e applicazione

La data di approvazione è fissata al 1° novembre 2018 e la scadenza al 31 ottobre 2025. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione del principio attivo

L’azossistrobina è approvata come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7, 9 e 10, alle condizioni riportate nell’allegato.

Qualificazione come candidata alla sostituzione

L’azossistrobina è considerata candidata alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012, in quanto soddisfa i criteri di sostanza molto persistente (vP) e tossica (T) secondo l’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Durata dell’approvazione

Poiché il principio attivo è candidato alla sostituzione, la durata dell’approvazione non supera sette anni; nell’allegato la data di approvazione è fissata al 1° novembre 2018 e la scadenza al 31 ottobre 2025.

Condizioni per l’autorizzazione dei biocidi

Nella valutazione del prodotto deve prestarsi particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a eventuali usi previsti nella domanda di autorizzazione ma non considerati nella valutazione del rischio a livello di Unione per il principio attivo.

Obblighi sugli articoli trattati

La messa a disposizione sul mercato degli articoli trattati con azossistrobina o che la contengono è subordinata all’obbligo per il responsabile dell’immissione sul mercato di assicurare che l’etichetta riporti le informazioni previste dall’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Specifiche tecniche e purezza

L’allegato indica per l’azossistrobina la denominazione IUPAC, i numeri di identificazione (N. CE non disponibile, N. CAS 131860-33-8) e un grado minimo di purezza del principio attivo pari a 965 g/kg; il principio attivo immesso sul mercato può avere purezza diversa se ne è dimostrata l’equivalenza tecnica.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimicheetichettatura dei prodottimercato interno

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