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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/606

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/606 della Commissione, del 19 aprile 2018, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Dons» (DOP)

Normativa europea32018R0606

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dà attuazione alla protezione UE della denominazione vitivinicola "Dons" come DOP. La Commissione, dopo aver esaminato le opposizioni presentate da soggetti italiani e le osservazioni delle autorità danesi, conclude che i requisiti del diritto dell'Unione risultano soddisfatti. La denominazione è quindi protetta e registrata a livello unionale, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.

Protezione e registrazione come denominazione di origine protetta (DOP) della denominazione vitivinicola "Dons".

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione "Dons" nel settore vitivinicolo, con effetti per i produttori e gli operatori che commercializzano vini recanti tale denominazione e, più in generale, per le autorità e gli operatori degli Stati membri nell'Unione europea. Il regolamento conferisce la protezione UE ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dispone la registrazione della denominazione nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento. Non introduce esclusioni generali ulteriori rispetto a quelle già considerate nella procedura di opposizione e nei requisiti del disciplinare esaminato.

Protezione della denominazione "Dons" (DOP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/606 della Commissione conferisce la protezione dell'Unione alla denominazione vitivinicola "Dons" come denominazione di origine protetta. Il provvedimento si colloca nell'ambito della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013 per la registrazione delle DOP e dà atto dell'esame delle opposizioni presentate durante il procedimento.

Contesto procedurale e opposizioni

La domanda di registrazione della denominazione "Dons" era stata trasmessa dalla Danimarca e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Sono state presentate opposizioni dal ministero italiano dell'Agricoltura, da FEDERDOC e da Alleanza delle Cooperative Italiane-Agroalimentare, tutte ritenute ammissibili ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 607/2009. Le autorità danesi hanno trasmesso le proprie osservazioni e la Commissione ha quindi valutato il fascicolo sulla base degli elementi disponibili, come richiesto dall'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 607/2009.

Varietà di vite utilizzate per il prodotto

Uno dei principali motivi di opposizione riguardava l'utilizzo di alcune varietà di vite - "Cabernet Cortis", "Orion", "Regent", "Rondo" e "Solaris" - ritenute ibridi derivanti da incroci tra Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis. La Commissione rileva che, a livello dell'Unione, non esiste una classificazione armonizzata delle varietà appartenenti alla specie Vitis vinifera, né esistono elenchi di riferimento o documenti scientifici ufficialmente approvati che consentano di distinguere in modo univoco Vitis vinifera dagli incroci interspecifici. In assenza di prove scientifiche fondate fornite dagli opponenti, e considerato che altri Stati membri utilizzano tali varietà per vini DOP, l'obiezione è stata respinta.

Legame con l'ambiente geografico e fattori umani

Il ministero italiano dell'Agricoltura contestava inoltre la sufficienza delle indicazioni sul legame tra prodotto e territorio. La Commissione ritiene invece che il disciplinare descriva adeguatamente i fattori naturali rilevanti e il rapporto tra questi e la qualità/caratteristiche del prodotto, individuate in particolare nella maggiore acidità lattica rispetto ai vini spumanti classici. Quanto ai fattori umani, il profilo acido viene ricondotto alla selezione di varietà "piuttosto rustiche". La Commissione richiama, in questo contesto, l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 607/2009 e l'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Etichettatura e requisiti del disciplinare

L'opponente italiano sosteneva che fosse superfluo indicare nel disciplinare alcuni requisiti di etichettatura relativi alle varietà di vite e all'anno di raccolta, poiché già previsti dagli articoli 61 e 62 del regolamento (CE) n. 607/2009. La Commissione osserva tuttavia che la loro inclusione nel testo è opportuna per ragioni di chiarezza e per consentire ai potenziali produttori di comprendere correttamente i requisiti applicabili.

Decisione finale e effetti giuridici

Alla luce dell'istruttoria, la Commissione conclude che la domanda soddisfa le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e che la denominazione "Dons" deve essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 del medesimo regolamento. L'articolo 1 dispone quindi la protezione della DOP, mentre l'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Protezione della denominazione "Dons"

L'articolo 1 dispone che la denominazione "Dons" è protetta come denominazione di origine protetta (DOP). La protezione è concessa ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Esame delle opposizioni e motivi di rigetto

La Commissione ha esaminato le opposizioni presentate dal ministero italiano dell'Agricoltura, da FEDERDOC e da Alleanza delle Cooperative Italiane-Agroalimentare, ritenendole ammissibili ma infondate. Le contestazioni relative all'uso di determinate varietà di vite, alla classificazione come Vitis vinifera, al legame con il territorio e all'etichettatura sono state respinte sulla base degli elementi disponibili e della disciplina applicabile.

Legame con l'area geografica e fattori umani

La Commissione ritiene dimostrata la descrizione dei fattori naturali e del nesso causale tra ambiente geografico e qualità/caratteristiche del prodotto, in particolare la maggiore acidità lattica rispetto ai vini spumanti classici. Quanto ai fattori umani, il profilo acido è ricondotto alla selezione di varietà "piuttosto rustiche", in coerenza con l'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e con l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 607/2009.

Varietà di vite impiegate e qualificazione scientifica

Gli opponenti sostenevano che alcune varietà utilizzate per "Dons" ("Cabernet Cortis", "Orion", "Regent", "Rondo" e "Solaris") fossero ibridi interspecifici non utilizzabili per un vino DOP. La Commissione osserva che non esiste una classificazione armonizzata UE della specie Vitis vinifera né documentazione scientifica ufficiale inequivoca idonea a distinguere in modo certo tra Vitis vinifera e incroci interspecifici; gli opponenti non hanno fornito prove scientifiche sufficienti e diversi Stati membri utilizzano tali varietà per vini DOP.

Requisiti di etichettatura e chiarezza del disciplinare

La Commissione considera non superflua l'indicazione dei requisiti relativi all'etichettatura delle varietà di vite e dell'anno di raccolta, anche se alcune prescrizioni coincidono con gli articoli 61 e 62 del regolamento (CE) n. 607/2009, perché utile alla chiarezza e alla corretta comprensione dei requisiti da parte dei potenziali produttori.

Registrazione e applicazione del regolamento

La Commissione conclude che la domanda soddisfa le condizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che la denominazione deve essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento. L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieagricolturasettore vitivinicolodenominazioni di origine protettaindicazioni geograficheetichettatura dei prodotti vitivinicoli

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